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Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/08/2023, n. 25401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25401 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5493/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati Bruno Giampaoli, Giovanni Ferrari e EL UN, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma in via Giulio Cesare n. 14 – A/4; Civile Sent. Sez. 5 Num. 25401 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 29/08/2023 2 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia - Brescia n. 3654/65/2014, depositata in data 3/7/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 5 luglio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. AO PI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca;
udito, per la O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione, l’Avvocato EL UN;
TO In data 13 maggio 2010, in seguito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata alla Siba Ships S.p.A. (oggi, O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione, d’ora in avanti, anche “la società” o “la contribuente”) la cartella di pagamento n. 02220100015829356 con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 57.062,85 (compresi gli oneri di riscossione), in quanto nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2006 era risultato carente il versamento dell’imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate ex art. 127 bis Tuir (oggi art. 167 Tuir). La comunicazione di irregolarità fu notificata in data 16 dicembre 2009. La società impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Brescia, proponendo sia motivi di forma che di merito. In particolare, rappresentò di aver investito nel 2006 risorse finanziarie in una società con sede in Singapore, paese a fiscalità privilegiata. 3 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. Risultato pari a zero il reddito imponibile per quel periodo d’imposta, a causa del riporto delle perdite fiscali degli anni pregressi, la contribuente dedusse che, in assenza di un’aliquota media ex art. 167, comma 6, Tuir, aveva correttamente applicato l’aliquota minima del 27%. La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la società con controricorso. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 77 d.P.R. n. 917/86 – Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assoggettabile il reddito della collegata estera, imputato per trasparenza al soggetto residente, a tassazione separata con aliquota del 27%, anziché con l’aliquota ordinaria del 33%. Secondo l’Ufficio, il riferimento all’aliquota non inferiore al 27%, contenuto nell’art. 167, comma 6, Tuir aveva senso in virtù dell’applicazione al soggetto residente dell’aliquota ridotta ai fini DIT (dual income tax); sicché, in seguito alla soppressione della DIT, ancor prima della eliminazione del riferimento all’aliquota minima del 27% nel corpo dell’art. 167, comma 6, Tuir, avvenuta con la legge n. 208/2015 (art. 1, comma 142), il riferimento all’aliquota minima del 27% avrebbe perso il suo contenuto precettivo, dovendo intendersi che, in caso assenza di reddito imponibile del soggetto controllante, la tassazione separata del reddito della controllata estera sarebbe dovuta comunque avvenire con l’aliquota IR ordinaria, che ratione temporis era del 33%. 4 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affrontato la questione dell’aliquota minima prevista dall’art. 167, comma 6, Tuir (Cass., Sez. T, Sentenza n. 5154 del 28/02/2017, Rv. 643224 – 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 10903 del 05/04/2022, Rv. 664296 - 01), spiegando che, anche prima della riformulazione dell’art. 167, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, avvenuta solo con la legge di stabilità per il 2016, la soppressione della dual income tax aveva “svuotato” di significato il riferimento normativo alla “aliquota media” e alla aliquota minima del 27%, essendo stata, appunto, implicitamente ripristinata, in seguito alla detta soppressione e già prima della parziale riscrittura dell’art. 167, comma 6, Tuir, l’unica aliquota ordinaria, che con riferimento al periodo d’imposta che viene in rilievo nella fattispecie di causa era del 33%. 2.Il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza della C.T.R. è da cassare e, non essendovi ulteriori accertamenti di merito da fare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Atteso il formarsi della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione solo dopo la pronuncia della sentenza della C.T.R. qui impugnata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della società. Condanna la O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si 5 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. liquidano in euro quattromilacento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito. Così deciso, in Roma, il 5 luglio 2023.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia - Brescia n. 3654/65/2014, depositata in data 3/7/2014; udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 5 luglio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. AO PI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udita, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca;
udito, per la O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione, l’Avvocato EL UN;
TO In data 13 maggio 2010, in seguito a controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fu notificata alla Siba Ships S.p.A. (oggi, O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione, d’ora in avanti, anche “la società” o “la contribuente”) la cartella di pagamento n. 02220100015829356 con cui si chiedeva il pagamento della somma di euro 57.062,85 (compresi gli oneri di riscossione), in quanto nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2006 era risultato carente il versamento dell’imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate ex art. 127 bis Tuir (oggi art. 167 Tuir). La comunicazione di irregolarità fu notificata in data 16 dicembre 2009. La società impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Brescia, proponendo sia motivi di forma che di merito. In particolare, rappresentò di aver investito nel 2006 risorse finanziarie in una società con sede in Singapore, paese a fiscalità privilegiata. 3 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. Risultato pari a zero il reddito imponibile per quel periodo d’imposta, a causa del riporto delle perdite fiscali degli anni pregressi, la contribuente dedusse che, in assenza di un’aliquota media ex art. 167, comma 6, Tuir, aveva correttamente applicato l’aliquota minima del 27%. La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R., su appello dell’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste la società con controricorso. Diritto 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 77 d.P.R. n. 917/86 – Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assoggettabile il reddito della collegata estera, imputato per trasparenza al soggetto residente, a tassazione separata con aliquota del 27%, anziché con l’aliquota ordinaria del 33%. Secondo l’Ufficio, il riferimento all’aliquota non inferiore al 27%, contenuto nell’art. 167, comma 6, Tuir aveva senso in virtù dell’applicazione al soggetto residente dell’aliquota ridotta ai fini DIT (dual income tax); sicché, in seguito alla soppressione della DIT, ancor prima della eliminazione del riferimento all’aliquota minima del 27% nel corpo dell’art. 167, comma 6, Tuir, avvenuta con la legge n. 208/2015 (art. 1, comma 142), il riferimento all’aliquota minima del 27% avrebbe perso il suo contenuto precettivo, dovendo intendersi che, in caso assenza di reddito imponibile del soggetto controllante, la tassazione separata del reddito della controllata estera sarebbe dovuta comunque avvenire con l’aliquota IR ordinaria, che ratione temporis era del 33%. 4 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già affrontato la questione dell’aliquota minima prevista dall’art. 167, comma 6, Tuir (Cass., Sez. T, Sentenza n. 5154 del 28/02/2017, Rv. 643224 – 01; Cass., Sez. T, Sentenza n. 10903 del 05/04/2022, Rv. 664296 - 01), spiegando che, anche prima della riformulazione dell’art. 167, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, avvenuta solo con la legge di stabilità per il 2016, la soppressione della dual income tax aveva “svuotato” di significato il riferimento normativo alla “aliquota media” e alla aliquota minima del 27%, essendo stata, appunto, implicitamente ripristinata, in seguito alla detta soppressione e già prima della parziale riscrittura dell’art. 167, comma 6, Tuir, l’unica aliquota ordinaria, che con riferimento al periodo d’imposta che viene in rilievo nella fattispecie di causa era del 33%. 2.Il ricorso, dunque, deve essere accolto, la sentenza della C.T.R. è da cassare e, non essendovi ulteriori accertamenti di merito da fare, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Atteso il formarsi della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione solo dopo la pronuncia della sentenza della C.T.R. qui impugnata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della società. Condanna la O.M.N.I. S.p.A. in liquidazione al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si 5 Ric. n. 5493/2015 sez. T – ud. 5-7-2023 est. Napolitano A. liquidano in euro quattromilacento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito. Così deciso, in Roma, il 5 luglio 2023.