Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione), il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene.
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- 1. Una bussola tra i crediti: agevolazioni e sistema penaleMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Maria Sabina Calabretta Sommario: 1. Introduzione: le agevolazioni fiscali nella normativa vigente - 2. La piattaforma cessione crediti - 3. Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74 del 2000) - 4. La fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. - 5. La riconducibilità dei fatti all'ipotesi di truffa, anche ai sensi degli artt. 640 comma primo e cpv e 640 bis c.p. - 6. Il sequestro dei crediti e l'opponibilità ai terzi: riflessioni in tema di confisca - 7. Contabilizzazione dei crediti generati da operazioni fraudolente - 8. Conclusioni. 1. Introduzione: le agevolazioni fiscali nella normativa vigente Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2013, n. 9579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9579 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 9579 /1 3 19 N. 26676/12 Registro generale N. 10 (ruolo interno) 100N. Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dai Signori:
1. dr. Alfredo Teresi Presidente 2. dr. Mario Gentile Consigliere Consigliere rel.
3. dr.ssa Guicla Mulliri 4. dr. Luigi Marini Consigliere Consigliere 5. dr. Alessandro Maria Andronio all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 17 gennaio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON FE, nato a [...] il [...] ON MA, nato a [...] il [...] indagati art. 256 d.lgs 152/06 avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Brindisi del 12.4.12 Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Vista la memoria depositata in data il 28.11.12 RITENUTO IN FATTO -1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato Con la decisione oggetto di ricorso, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto nei loro confronti in quanto, rispettivamente, proprietario (ON FE) ed utilizzatore (ON MA) di un autocarro per soccorso stradale. La misura cautelare è stata disposta perché è stata ipotizzata la violazione dell'art. 256 D.lgs 152/96 in quanto, sul predetto autocarro, era trasportata una autovettura CI Y priva di organo propulsore, degli pneumatici, del lunotto termico, dei fari anteriori e di un faro posteriore, considerato rifiuto pericoloso. Al contempo, l'autocarro risultava sprovvisto della necessaria iscrizione all'albo gestori ambientali. Avverso tale decisione, gli indagati hanno proposto ricorso, -2. Motivi del ricorso tramite il difensore, deducendo: 1) erronea applicazione di legge (art. 606 lett b) c.p.p. in rel. all'art. 3 D.lgs 24.6.03, n. 209) perché l'autovettura CI non può essere considerata rifiuto in quanto provvista di targhe e di documenti. Diversamente opinando, si arriverebbe all'assurdo di considerare trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi anche quello di una vettura del tutto distrutta a causa di un incidente stradale;
2) vizio di motivazione (art. 606 lett e) c.p.p.) In quanto è erronea l'asserzione che il bene trasportato dall'autocarro costituisse un rifiuto posto che il veicolo, seppure non marciante, era provvisto di targhe e documenti ed, a tale stregua, non è esatta neppure la citazione giurisprudenziale fatta di Tribunale (Sez. III, (ord) 19.5.04, Francioso, Rv. 230356) perché, in quel caso, il veicolo era privo di targhe;
3) mancanza di motivazione (art. 606 lett e) c.p.p.) con riferimento alla posizione del proprietario. L'autocarro, infatti, era stato dato in comodato d'uso a ON MA ma nulla si dice a proposito della buona fede del proprietario ON FE circa l'utilizzo del veicolo. I ricorrenti concludono invocando l'annullamento della ordinanza impugnata. Con memoria depositata successivamente, i ricorrenti ribadiscono le proprie ragioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO -> Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, 3. Motivi della decisione inammissibile. Come si evince dal tenore del provvedimento impugnato, le questioni qui svolte sono state già portate all'attenzione del Tribunale che vi ha dato replica puntuale e corretta sia sul piano giuridico che su quello logico. -Ed infatti, nella s enza impugnata, si ricorda che anche prescindendo dalle iniziali dichiarazioni ammissive dell'autista e del proprietario - la natura di rifiuto del veicolo in questione non può essere messa in dubbio sulla sola base del dato formale che la carcassa della NC Y fosse ancora dotata di targa. Sul piano logico, sono insuperabili i rilievi di fatto dei giudici di merito circa lo stato di estremo degrado in cui si trovava la CI (carcassa di autovettura priva di organo propulsore, inidonea a qualunque uso)> e sulle modalità di accertamento *(controllo davanti al cancello di centro di autodemolizione dove vengono ordinariamente eseguite le rottamazioni di veicoli)». Si tratta di considerazioni del tutto conformi al normale senso di apprezzamento di siffatti contesti e, per di più, riesce veramente difficile spiegare il trasporto di una carcassa di auto, presso un centro di auto demolizione (dove appunto si stava sicuramente recando il veicolo oggetto di sequestro), per una finalità diversa dalla sua rottamazione. L'argomento della esistenza della targa speso dai ricorrenti può essere agevolmente contrastato proprio osservando che, se è vero che la giurisprudenza di questa S.C. ha sempre sostenuto che costituisce rifiuto l'autovettura priva di targa è pur vero che non è necessariamente valido, a contrariis, il principio opposto secondo cui i mezzi dotati di targa non possano mai essere considerati rifiuti. 2 Del resto, il requisito della targa non è stato ritenuto "necessario" (per escludere o affermare) la natura di rifiuto di una autovettura dovendo piuttosto, la valutazione a riguardo, essere contestualizzata, proprio per non arrivare alle conclusioni paradossali ventilate dai ricorrenti di considerare reato anche il trasporto di una carcassa di veicolo incidentato. Per decidere quindi se la vettura in considerazione si possa considerare o meno rifiuto occorre, considerare una serie di elementi indicativi di una volontà di abbandono come, per l'appunto, è lo stato di totale abbandono del mezzo sì da rendere praticamente impossibile che esso possa continuare a svolgere la funzione che le è propria ovvero - come è nella specie - il fatto che, oltre ad essere il veicolo solo uno "scheletro" sia anche trasportata verso una autodemolizionec off. Can sez 3 m. 666712011 Rv 25 1982). Considerato, quindi, che l'attività di recupero e di trasporto dei veicoli destinati al disuso rientra in quella di gestione dei rifiuti e necessita dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 D.Lgs. 22 del 1997 (Sez. III, (ord.) 19.5.04, Franciosa, Rv. 230356), in mancanza della stessa, allo stato, la misura cautelare reale adottata è senz'altro giustificata quanto al fumus di reità Per quanto appena detto, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che, sostanzialmente, ripete il medesimo argomento della esistenza di targhe e documenti già trattato prima. Per quel che attiene, infine, al terzo aspetto su cui si richiama l'attenzione. è appena il caso di far notare che del distinguo in questa fase cautelare sono prematuri e legati ad accertamenti di fatto che non competono comunque a questa sede di legittimità. Ed infatti, è stato ricordato che il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse «è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa» (Sez. 1, 13.6.01, Carlà, Rv. 219753). La prova della eventuale buona fede di ON FE dovrà quindi essere fornita nel corso del giudizio. Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 € Così deciso il 17 gennaio 2013 Il Presidente (dr. Kifedo Teresi) Il Consigliere estensore (dr.ssa Sucia Mùlliri) DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 FEB 2013 N IL CANCELLIERE E R % O Luana Maroni 3 La Corte Supreme di Canazione - Tera Sezione 045048/2015 del 28/10/2015 Penole - con ordinanza u deportata il 10/11/2015 : 4 Disque coneggersДі дие l'errore materiale contenuto nel dispositivo dille senten демагоza n. 9579 del 17 gemars 2013 emessa da questa ter Za sezione penale nell'udienza del 17 gennaio 2013 e che relativa al procediments m. 26676/12 wel seuzo dove è scritto "dichiara inammissibile il ricorso S S a condanie al pagaments delle spese processuali A C e ed al versements alla Casa delle Am mende della somma di euro 1000" deve leggern" dichia za inammissibile il ricorso t е соснование ciascun ricorrente al pagaments delle sjese processuali ed al versaments alla Cana del E le ammende della sume di euro 1000". >>. 77- ешо A क CASSA M E Rome, 23 NOV 2015 R P Il Funzionario Giudiziario U O N I Z E Filippo GRECOمس CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO - Sez. Terza Pendle -Corte Supreme di anazione con ord. n° 44910/16 del 09/2/16 2 deporitata il 25/10/16; LL Dispue correggersi l'errore materiale, sostituendo alle expressione "del" contenuta nell'ultimo capaterso do CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO della motivazione delle sentenza in 9579 dec 2013 di questa Corte la espressione "ciascun" ed mixerendo wel dispositive della medesima sentenza fra le parc' le "condoms" e "at" le parole h ciascun ricorrente "». 15 NOV 2016 CRE SAZIONE Коша, Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA A E R T U C фиCaine M E R P C R O E T E A L