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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 23/02/2026, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1190/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
IE RC, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8342/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19-1T-021418-000-P002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma propone appello avverso la sentenza della C.
G.T. di primo grado di Roma n. 8342/22/2024, depositata il 24/06/2024, di parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1 a r.l. contro l'avviso di liquidazione n. 19-IT-021418-000-P002 REGISTRO 2029 emessa dalla stessa Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Roma.
2. L'Ufficio chiede la riforma della sentenza appellata in quanto l'Amministratore unico Nominativo_1, alla data del rogito dell'atto oggetto di tassazione con imposta di registro, non aveva legittimazione a fruire del regime agevolativo di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 poiché non in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS.
3. Resiste la società Resistente_1 chiedendo, per un verso, la conferma della pronuncia per la parte della decisione a proprio favore e, contestualmente, proponendo appello incidentale in relazione ai seguenti capi della decisione: a) nella parte in cui si afferma che deve essere il richiedente l'esenzione a fornire la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi;
b) nella parte in cui disconosce l'agevolazione sulle unità immobiliari collabenti indentificate dal Comune di Fabriano al Dati catastali_1.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Ufficio è fondato;
in conseguenza va rigettato l'appello incidentale della società.
5.1. Risulta dagli atti che, con atto a rogito del notaio Nominativo_2, rep. 12332 del 18.07.2019, registrato in data 24.07.2019 al n. 21418 della serie 1T la “Resistente_1” acquistava alcuni appezzamenti di terreno agricolo e relative pertinenze siti in Fabriano (AN). Ai fini della registrazione veniva applicata la tassazione di favore di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 attestandosi a tal fine nel rogito citato:
“il presente atto costituisce trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, a favore di soggetto avente, come lo stesso dichiara, la qualifica di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione agricoltura dell'Inps”.
5.1.1. Seguiva l'avviso di liquidazione n. 19/1T/021418/00/P002, con il quale l'Ufficio richiedeva l'imposta di registro dovuta in misura ordinaria con aliquota del 15%, rilevando l'assenza della iscrizione alla apposita gestione previdenziale INPS in capo al Signor Nominativo_1, amministratore unico della “Resistente_1
L'Ufficio precisava, altresì, che anche in caso di riconoscimento di detta agevolazione per il trasferimento dei terreni agricoli, la stessa non poteva essere, comunque, applicata al trasferimento delle unità collabenti, censite al catasto fabbricati di Fabriano al Dati catastali_1, in quanto era necessaria la dichiarazione dell'intervenuta annotazione di ruralità dell'impegno ad ottenere l'annotazione stessa, come previsto dal d.m. del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012 e chiarito dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 2/12.
5.1.2. La società acquirente impugnava detto avviso di liquidazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato che ha disconosciuto alla società ricorrente il godimento dei benefici dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. La ricorrente asseriva che il requisito dell'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale INPS normativamente richiesto ai fini del godimento del beneficio d'imposta era da intendersi integrato, nel caso di specie, in capo all'altra amministratrice della Società acquirente, Signora Nominativo_3, con la conseguente asserita sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'agevolazione richiesta;
2) illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato nella parte in cui disconosce, in ogni caso,
l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, sul trasferimento delle unità collabenti identificate al CT del Comune di Fabriano al Dati catastali_1. La parte ricorrente asseriva che, con atto scritto del 2.10.19, la società si era impegnata formalmente ad ottenere l'annotazione di ruralità, domanda che è stata poi presentata in data 20.7.19.
5.1.3. Con la citata sentenza n. 8342/22/24, la C.G.T. di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso così motivando “[…] il ricorso è fondato nella parte in cui la ricorrente ha dato la prova che il requisito della iscrizione nella apposita gestione previdenziale INPS normativamente richiesto ai fini del godimento del beneficio d'imposta era da intendersi integrato, nel caso di specie, in capo all'altra amministratrice della società acquirente, sig.ra Nominativo_3 […] la nomina a co-amministratrice della società è avvenuta il giorno prima della stipula dell'atto de quo e cioè il 17.7.2019 come dimostra la copia del verbale assembleare allegato in atti. Il fatto che l'iscrizione al registro delle imprese sia poi avvenuta solo in data 26.09.2019 non ha importanza dato il valore semplicemente dichiarativo e non costitutivo dell'incombente”.
“Per quanto riguarda, invece, il disconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n.
194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, sul trasferimento delle unità collabenti identificate al CT del Comune di Fabriano al Dati catastali_1, il ricorso deve essere respinto perché solo successivamente alla stipula dell'atto la società si era impegnata formalmente ad ottenere l'annotazione di ruralità, domanda che è stata poi presentata in data 20.09.19”.
5.2. Alla luce di quanto precede, la sentenza del primo Giudice deve essere riformata.
5.2.1. Infatti, la Signora Nominativo_3 non poteva ritenersi, come erroneamente ha fatto il Giudice di prima istanza, co-amministratrice della odierna società appellata, con conseguenza che, sussistendo in capo alla stessa il requisito dell'iscrizione nella apposita gestione previdenziale INPS, il beneficio d'imposta richiesto doveva essere riconosciuto.
In proposito, dirimente è che, nell'atto di compravendita, il Notaio ha attestato che la parte acquirente, "Resistente_1", compare nella persona di “Nominativo_1, nato ad [...] il [...], domiciliato, per la carica, il quale dichiarava di intervenire nella stipula dell'atto nella sua qualità di amministratore unico della società”.
L'assunzione della carica di amministratore da parte della Signora Nominativo_3, anche ad ammettere che tale nomina fosse dalla stessa stata accettata in data 17 luglio 2019 e cioè il giorno prima del rogito, risulta opponibile ai terzi solo in data 26 settembre 2019, come inequivocabilmente attestato dalla visura camerale.
Sino a tale data, l'atto costitutivo del marzo 2019 e la formale accettazione dalle cariche sociali della " Resistente_1" certificano l'amministrazione unicamente in capo al citato Nominativo_1, il quale, però, non possiede i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione di cui si dibatte.
5.2.2. D'altro canto, nel giudizio avverso il medesimo avviso di liquidazione, impugnato dal coobbligato, Notaio Nominativo_2, il Giudice di secondo grado con sentenza n. 6932/6/23, depositata il 4.12.23, e passata in giudicato, è pervenuto alla medesima conclusione.
5.2.3. Di conseguenza la società Resistente_1, al momento in cui si è perfezionata la vendita, non poteva essere qualificata come imprenditore agricolo a titolo principale, perché tale requisito soggettivo non sussisteva in capo al suo legale rappresentante ed amministratore unico, a nulla rilevando che soltanto in un momento successivo le cariche sociali siano state assunte da più amministratori, di cui uno era in possesso di tale requisito.
5.3. L'accoglimento del primo motivo di appello presentato dall'Ufficio, incentrato sull'insussistenza in capo alla società del presupposto legittimante per ottenere l'agevolazione richiesta, determina l'assorbimento della decisione sull'appello incidentale della società Resistente_1 che, appunto, deve essere perciò respinto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8.000,00 (3.500,00 per il primo grado e 4.500,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello dell'Ufficio e respinge l'appello incidentale della Società. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 8000 (3500, per il primo grado, e 4500, per il secondo grado, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
IE RC, Relatore
D'URSO MA TERESA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8342/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 19-1T-021418-000-P002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 639/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Roma propone appello avverso la sentenza della C.
G.T. di primo grado di Roma n. 8342/22/2024, depositata il 24/06/2024, di parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Resistente_1 a r.l. contro l'avviso di liquidazione n. 19-IT-021418-000-P002 REGISTRO 2029 emessa dalla stessa Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Roma.
2. L'Ufficio chiede la riforma della sentenza appellata in quanto l'Amministratore unico Nominativo_1, alla data del rogito dell'atto oggetto di tassazione con imposta di registro, non aveva legittimazione a fruire del regime agevolativo di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 poiché non in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla gestione previdenziale INPS.
3. Resiste la società Resistente_1 chiedendo, per un verso, la conferma della pronuncia per la parte della decisione a proprio favore e, contestualmente, proponendo appello incidentale in relazione ai seguenti capi della decisione: a) nella parte in cui si afferma che deve essere il richiedente l'esenzione a fornire la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi;
b) nella parte in cui disconosce l'agevolazione sulle unità immobiliari collabenti indentificate dal Comune di Fabriano al Dati catastali_1.
4. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell'Ufficio è fondato;
in conseguenza va rigettato l'appello incidentale della società.
5.1. Risulta dagli atti che, con atto a rogito del notaio Nominativo_2, rep. 12332 del 18.07.2019, registrato in data 24.07.2019 al n. 21418 della serie 1T la “Resistente_1” acquistava alcuni appezzamenti di terreno agricolo e relative pertinenze siti in Fabriano (AN). Ai fini della registrazione veniva applicata la tassazione di favore di cui all'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 attestandosi a tal fine nel rogito citato:
“il presente atto costituisce trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, a favore di soggetto avente, come lo stesso dichiara, la qualifica di imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione agricoltura dell'Inps”.
5.1.1. Seguiva l'avviso di liquidazione n. 19/1T/021418/00/P002, con il quale l'Ufficio richiedeva l'imposta di registro dovuta in misura ordinaria con aliquota del 15%, rilevando l'assenza della iscrizione alla apposita gestione previdenziale INPS in capo al Signor Nominativo_1, amministratore unico della “Resistente_1
L'Ufficio precisava, altresì, che anche in caso di riconoscimento di detta agevolazione per il trasferimento dei terreni agricoli, la stessa non poteva essere, comunque, applicata al trasferimento delle unità collabenti, censite al catasto fabbricati di Fabriano al Dati catastali_1, in quanto era necessaria la dichiarazione dell'intervenuta annotazione di ruralità dell'impegno ad ottenere l'annotazione stessa, come previsto dal d.m. del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012 e chiarito dalla circolare dell'Agenzia del territorio n. 2/12.
5.1.2. La società acquirente impugnava detto avviso di liquidazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato che ha disconosciuto alla società ricorrente il godimento dei benefici dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge. La ricorrente asseriva che il requisito dell'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale INPS normativamente richiesto ai fini del godimento del beneficio d'imposta era da intendersi integrato, nel caso di specie, in capo all'altra amministratrice della Società acquirente, Signora Nominativo_3, con la conseguente asserita sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'agevolazione richiesta;
2) illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato nella parte in cui disconosce, in ogni caso,
l'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, sul trasferimento delle unità collabenti identificate al CT del Comune di Fabriano al Dati catastali_1. La parte ricorrente asseriva che, con atto scritto del 2.10.19, la società si era impegnata formalmente ad ottenere l'annotazione di ruralità, domanda che è stata poi presentata in data 20.7.19.
5.1.3. Con la citata sentenza n. 8342/22/24, la C.G.T. di primo grado di Roma accoglieva parzialmente il ricorso così motivando “[…] il ricorso è fondato nella parte in cui la ricorrente ha dato la prova che il requisito della iscrizione nella apposita gestione previdenziale INPS normativamente richiesto ai fini del godimento del beneficio d'imposta era da intendersi integrato, nel caso di specie, in capo all'altra amministratrice della società acquirente, sig.ra Nominativo_3 […] la nomina a co-amministratrice della società è avvenuta il giorno prima della stipula dell'atto de quo e cioè il 17.7.2019 come dimostra la copia del verbale assembleare allegato in atti. Il fatto che l'iscrizione al registro delle imprese sia poi avvenuta solo in data 26.09.2019 non ha importanza dato il valore semplicemente dichiarativo e non costitutivo dell'incombente”.
“Per quanto riguarda, invece, il disconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 2, comma 4-bis, d.l. n.
194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2010, sul trasferimento delle unità collabenti identificate al CT del Comune di Fabriano al Dati catastali_1, il ricorso deve essere respinto perché solo successivamente alla stipula dell'atto la società si era impegnata formalmente ad ottenere l'annotazione di ruralità, domanda che è stata poi presentata in data 20.09.19”.
5.2. Alla luce di quanto precede, la sentenza del primo Giudice deve essere riformata.
5.2.1. Infatti, la Signora Nominativo_3 non poteva ritenersi, come erroneamente ha fatto il Giudice di prima istanza, co-amministratrice della odierna società appellata, con conseguenza che, sussistendo in capo alla stessa il requisito dell'iscrizione nella apposita gestione previdenziale INPS, il beneficio d'imposta richiesto doveva essere riconosciuto.
In proposito, dirimente è che, nell'atto di compravendita, il Notaio ha attestato che la parte acquirente, "Resistente_1", compare nella persona di “Nominativo_1, nato ad [...] il [...], domiciliato, per la carica, il quale dichiarava di intervenire nella stipula dell'atto nella sua qualità di amministratore unico della società”.
L'assunzione della carica di amministratore da parte della Signora Nominativo_3, anche ad ammettere che tale nomina fosse dalla stessa stata accettata in data 17 luglio 2019 e cioè il giorno prima del rogito, risulta opponibile ai terzi solo in data 26 settembre 2019, come inequivocabilmente attestato dalla visura camerale.
Sino a tale data, l'atto costitutivo del marzo 2019 e la formale accettazione dalle cariche sociali della " Resistente_1" certificano l'amministrazione unicamente in capo al citato Nominativo_1, il quale, però, non possiede i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione di cui si dibatte.
5.2.2. D'altro canto, nel giudizio avverso il medesimo avviso di liquidazione, impugnato dal coobbligato, Notaio Nominativo_2, il Giudice di secondo grado con sentenza n. 6932/6/23, depositata il 4.12.23, e passata in giudicato, è pervenuto alla medesima conclusione.
5.2.3. Di conseguenza la società Resistente_1, al momento in cui si è perfezionata la vendita, non poteva essere qualificata come imprenditore agricolo a titolo principale, perché tale requisito soggettivo non sussisteva in capo al suo legale rappresentante ed amministratore unico, a nulla rilevando che soltanto in un momento successivo le cariche sociali siano state assunte da più amministratori, di cui uno era in possesso di tale requisito.
5.3. L'accoglimento del primo motivo di appello presentato dall'Ufficio, incentrato sull'insussistenza in capo alla società del presupposto legittimante per ottenere l'agevolazione richiesta, determina l'assorbimento della decisione sull'appello incidentale della società Resistente_1 che, appunto, deve essere perciò respinto.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 8.000,00 (3.500,00 per il primo grado e 4.500,00 per il secondo grado), oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, accoglie l'appello dell'Ufficio e respinge l'appello incidentale della Società. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 8000 (3500, per il primo grado, e 4500, per il secondo grado, oltre oneri di legge se dovuti.