CASS
Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2023, n. 23271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23271 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON ES RO PI nato il [...] <- 4 I avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato memoria in cui ha dedotto in ordine alle circostanze di fatto richiamate nel ricorso e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. Con memoria 24/1/2023, difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23271 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di appropriazione indebita limitatamente alle condotte tenute in data successiva al 4 febbraio 2014. 2. Propone ricorso per cassazione ON ES BE IO con l'Avvocato Bruno Bonanni. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge affermando l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, di sentenza civile e consulenza tecnica relative a giudizio instauratosi tra le stesse parti e acquisite agli atti. Infatti, la sentenza civile risulta ancora non definitiva e quindi non potrebbe essere considerata come giudicato ai sensi degli articoli 238-238 bis e, per altro verso, nemmeno potrebbe essere considerata come documento da cui possa desumersi e svolgersi una valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei provvedimenti. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Improprio sarebbe il riferimento all'esistenza di una testimonianza della persona offesa in quanto il giudizio è stato svolto con le forme del giudizio abbreviato senza l'escussione di testimoni. Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa risulterebbero scarsamente attendibili in punto inconsapevolezza del debito maturato nei confronti dell'erario perché risulta in atti che nel marzo del 2013 la stessa persona offesa aveva presentato a propria firma un'istanza per la rateizzazione del debito di 60.260 C che, in quanto mai pagato, risulterebbe il presupposto della cartella esattoriale notificata nel maggio 2014. Del tutto improprio sarebbe inoltre il riferimento ai riscontri documentali in quanto non vi sarebbe traccia della fotocopia degli assegni, il fatto che il denaro consegnato fosse destinato al pagamento dei tributi è riferita dalla sola persona offesa, le eventuali annotazioni sulle fotocopie degli assegni non avrebbero paternità certa. In sostanza, come affermato dalla CTU della causa civile, non risulterebbe documentato in atti alcun vincolo di destinazione delle somme erogate dalla persona offesa all'imputato. Ancora, nessuna rilevanza avrebbe la e-mail "nella quale l'imputato si scusa e si rammarica della sua condotta" posto che da tale testo non potrebbe desumersi alcuna confessione stragiudiziale quanto piuttosto l'intendimento di rimediare ad eventuali errori professionali. Infatti, l'esistenza degli errori sarebbe espressa in formula dubitativa ("tutto ciò che può essere colpa mia") e la frase "tante cose 2 comunque non sono dovute, con ingiusti rimborsi si tolgono" contrasterebbe con l'ammissione di essersi impossessato di alcunché. Ancora, sarebbe del tutto priva di supporto l'affermazione per cui vi sarebbe una ricostruzione delle i rapporti di dare avere fra le parti nella sentenza e la CTU rese in sede civile. Infine, risulterebbe infondata l'affermazione per cui il pagamento dei compensi professionali debba essere comunque successiva allo svolgimento dell'attività 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione violazione di legge in relazione al fatto che, essendo divenuta procedibile a querela l'appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 11 codice penale per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 36 del 10 aprile 2018, dovrebbe considerarsi la tardività della querela in tanti in quanto intervenuta nel settembre 2014 a distanza di quattro mesi dalla conoscenza dei fatti,. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Il difensore di parte civile ha depositato memoria in cui ha dedotto in ordine alle circostanze di fatto richiamate nel ricorso e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. 3.3. Con memoria 24/1/2023, difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. 2.1. Va rilevato che, sin dal primo grado, l'affermazione di penale responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa per come riscontrate da plurimi elementi in atti. A prescindere dalla pur corretta osservazione che non vi è stata alcuna escussione testimoniale essendosi il giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, il giudice di primo grado faceva specifico riferimento a tali dichiarazioni e al contenuto delle querele acquisite in atti. Allo stesso modo, sebbene in maniera sintatticamente impropria, il giudice di secondo grado richiamava ancora una volta tali dichiarazioni. Nessuna esplicita contestazione viene mossa in relazione ai profili di coerenza intrinseca delle stesse stante la reiterazione delle querele. Non risulta contestata la circostanza, emergente pagina 5 della sentenza di primo grado, per cui le dichiarazioni relative al ritiro e alla dazione degli assegni, 3 pari ad euro 134.858,28 tratti dal conto della società e euro 31.097,50 tratti dal conto personale, risultavano riscontrate in sede di indagini preliminari della PG incaricata che aveva accertato che il beneficiario prevalente risultava essere l'imputato. Peraltro, risulta anche accertato che, quando gli assegni erano stati emessi a favore di altri soggetti (AT AT, RI DR e RE Marco) costoro, sentiti a SIT, avevano confermato che il beneficiario finale è regolarmente l'imputato. Le contestazioni si appuntano piuttosto su profili relativi alla esistenza di riscontri in ordine all'affermazione per cui tali pagamenti avrebbero dovuto essere considerati come liquidazioni delle competenze professionali del ricorrente. 2.2. Le doglianze articolate in sede di ricorso in ordine alla effettiva destinazione delle somme contestate risultano prive di fondamento. Va premesso che il ricorrente non menziona il fatto che, dalla lettera della sentenza di primo grado, risulta che, secondo la persona offesa, i pagamenti degli F24 erano avvenuti unicamente nel periodo tra il 2004 e il 2008 rispettivamente per euro 15.097,50 per tributi dovuti dalla società e 3732,90 in relazione a tributi dovuti dalla persona offesa in proprio. 2.2.1. Risulta poi dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla formulazione dello stesso motivo di appello che in secondo grado non vi fosse contestazione in ordine alla esistenza delle diciture sulle copie dei titoli conservate dalla persona offesa all'atto dell'adozione dei medesimi. Lo stesso appellante contesta l'interpretazione data alle stesse e il fatto che non sarebbe stato adeguatamente valutato le circostanze che l'imputato le avrebbe disconosciute. Si tratta quindi di appello fondati sulla valutazione operata dallo stesso difensore sul relativo contenuto. Risulta, sempre in sede di appello, l'esatta indicazione della presenza, nel fascicolo dibattimentale, di tali fotocopie in quanto allegati 2A e 2B alla querela. Per altro verso, la motivazione della sentenza di primo grado da atto del fatto che lo stesso giudice risulta aver preso visione di tali copie in quanto oggetto di specifica valutazione;
valutazione ugualmente sussistente in secondo grado. 2.2.2. Ancora, della sentenza di primo grado si fa riferimento alla nnail inviata dal NZ al Lucariello nel dicembre 2014 "in cui riconosceva di aver indicato i motivi dei pagamenti sulle fotocopie degli assegni". In sede di appello, la contestazione su tale punto risultava ab origine del tutto generica. 2.2.3. Per altro verso, la contestazione operata in sede di ricorso in ordine al contenuto della e-mail "del NZ inviato alla P.O. dal comune amico ZI RI (quinta pagina della sentenza di secondo grado) risulta del tutto parziale e priva di un effettivo confronto con il contenuto delle sentenze e con il contenuto degli atti. La sentenza di secondo grado evidenzia come l'impegno di risarcire 4 quanto dovuto risultava correlato ad un espresso rammarico per la propria condotta attribuita a "problemi economici" che avevano investito all'imputato e la propria famiglia. In quest'ottica, risulta logica la correlazione tra il riferimento ai problemi economici e la contestata appropriazione indebita. Il ricorrente stravolge questa logica e considera unicamente parti del contenuto della e-mail che nemmeno allega integralmente. Deve quindi rilevarsi che la contestazione, per come operata risulta ispirata ad una inammissibile logica parcellizzata ed atomistica. 2.2.4. Quanto poi ai profili riguardanti il giudizio civile, deve ritenersi che i riferimenti fatti dai giudici di primo e secondo grado al contenuto della domanda articolata in quella sede siano pienamente legittimi. In tal senso, vi è infatti una valutazione meramente documentale attinente al contenuto intrinseco degli atti acquisiti. Proprio in relazione tale contenuto, non irrilevante il riferimento al fatto che risulta articolata una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali. Infatti, tale prospettazione non implica l'indicazione del titolo dei pagamenti ricevuti ma evidenzia la possibilità di compensare quanto illecitamente trattenuto con una pretesa non ancora soddisfatta. Tale ultima circostanza si ricollega ad alcun elemento esplicitamente presente nella CTU resa in sede civile e attinente al fatto che, per quanto riguarda le fatture emesse dall'imputato in quel periodo per compensi professionali, pari a circa 177.000 C, non vi era alcun elemento per affermare che le stesse fossero risultate non pagate, tanto che la persona offesa, in sede civile, aveva invocato la cosiddetta prescrizione presuntiva. Anche a non ritenere utilizzabile tale profilo documentale, residua nel caso di specie la totale mancanza dell'indicazione di fatture emesse dall'imputato in ordine a tali ipotetici titoli e non effettivamente pagate. In questo contesto, la motivazione dei giudici di merito risulta legittima, congrua e logica. 2.2.5. Del tutto aspecifica risulta la doglianza articolata in sede di ricorso ed avente ad oggetto la rilevanza della rateizzazione richiesta all'Agenzia delle Entrate nel 2013. Sussiste in relazione a tale circostanza una specifica motivazione della sentenza di secondo grado che evidenzia come tale richiesta fosse connessa all'effettivo perdurante svolgimento dell'attività professionale dell'imputato anche in considerazione del fatto che l'imputato aveva "fornito spiegazioni plausibili circa le richieste dell'ufficio tributario, prospettando la convenienza dell'operazione proposta" (così, letteralmente, la sentenza di appello). Il ricorrente nemmeno si confronta concretamente con tale motivazione incorrendo nel vizio di aspecificità. 5 3. Il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento giuridico. Infatti, risulta incontestato che, all'epoca dei fatti e sino alla data di apertura del dibattimento, il reato contestato risultava procedibile d'ufficio in quanto aggravato ex art. 61 n. 11 cod pen per avere agito con abuso della qualità di commercialista di fiducia delle persone offese. Il D. Lgs. 36/2018 ha poi abrogato la disposizione che prevedeva la procedibilità d'ufficio nei casi di appropriazione indebita aggravata. Tuttavia, all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto ha introdotto una specifica disciplina transitoria che prevede, in caso di procedimento pendente, l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela. 3.1. Tale previsione - secondo la giurisprudenza di questa Corte - trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedinnentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2 - , Sentenza n. 48277 del 24/11/2022 Rv. 284171 - 01; Sez. 2, sent. n. 44692 del 08/11/2022 Rv. 283793 - 01). La presenza di due sentenze contrastanti rese in precedenza da questa stessa sezione deve ritenersi oggetto di successiva rivalutazione come evidenziato dal fatto che l'estensore della sentenza 44692/2022 risulta il medesimo di una di tali sentenze contrastanti (in particolare, Sez. 2 - , Sentenza n. 8823 del 04/02/2021 Rv. 280764 - 01). 3.2. Peraltro, l'opposta prospettazione risulta del tutto contraddittoria anche sotto un aspetto logico. In primo luogo, perché verrebbe ad imputare alla persona offesa un obbligo di attivarsi non esistente né al momento dei fatti né al momento dell'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, perché determinerebbe una interpretati° abrogans della stessa norma transitoria posto che - portando alle logiche conseguenze i presupposti di tale interpretazione - non sarebbe più possibile esprimere una volontà punitiva in tutti i casi in cui la stessa volontà punitiva non sia stato già espressa (in ciò contraddicendo lo stesso contenuto della norma transitoria). Infine perché radicalmente illogica in quanto determinerebbe un trattamento deteriore per le persone offese che si erano attivate anche a prescindere dalla esistenza di alcuna norma che prevedesse la necessità di una querela rispetto ai soggetti che nemmeno si erano attivati in tal senso. 4. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma pari ad euro 3000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili 6 Il Presidente PARKING EDIZIONI MUSICALI S.R.L. e EL CA che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili PARKING EDIZIONI MUSICALI S.R.L. e EL CA che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consigl re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato memoria in cui ha dedotto in ordine alle circostanze di fatto richiamate nel ricorso e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. Con memoria 24/1/2023, difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 2 Num. 23271 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 22 maggio 2019 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di appropriazione indebita limitatamente alle condotte tenute in data successiva al 4 febbraio 2014. 2. Propone ricorso per cassazione ON ES BE IO con l'Avvocato Bruno Bonanni. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge affermando l'inutilizzabilità, ai fini del decidere, di sentenza civile e consulenza tecnica relative a giudizio instauratosi tra le stesse parti e acquisite agli atti. Infatti, la sentenza civile risulta ancora non definitiva e quindi non potrebbe essere considerata come giudicato ai sensi degli articoli 238-238 bis e, per altro verso, nemmeno potrebbe essere considerata come documento da cui possa desumersi e svolgersi una valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei provvedimenti. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla dichiarata penale responsabilità. Improprio sarebbe il riferimento all'esistenza di una testimonianza della persona offesa in quanto il giudizio è stato svolto con le forme del giudizio abbreviato senza l'escussione di testimoni. Inoltre, le dichiarazioni della persona offesa risulterebbero scarsamente attendibili in punto inconsapevolezza del debito maturato nei confronti dell'erario perché risulta in atti che nel marzo del 2013 la stessa persona offesa aveva presentato a propria firma un'istanza per la rateizzazione del debito di 60.260 C che, in quanto mai pagato, risulterebbe il presupposto della cartella esattoriale notificata nel maggio 2014. Del tutto improprio sarebbe inoltre il riferimento ai riscontri documentali in quanto non vi sarebbe traccia della fotocopia degli assegni, il fatto che il denaro consegnato fosse destinato al pagamento dei tributi è riferita dalla sola persona offesa, le eventuali annotazioni sulle fotocopie degli assegni non avrebbero paternità certa. In sostanza, come affermato dalla CTU della causa civile, non risulterebbe documentato in atti alcun vincolo di destinazione delle somme erogate dalla persona offesa all'imputato. Ancora, nessuna rilevanza avrebbe la e-mail "nella quale l'imputato si scusa e si rammarica della sua condotta" posto che da tale testo non potrebbe desumersi alcuna confessione stragiudiziale quanto piuttosto l'intendimento di rimediare ad eventuali errori professionali. Infatti, l'esistenza degli errori sarebbe espressa in formula dubitativa ("tutto ciò che può essere colpa mia") e la frase "tante cose 2 comunque non sono dovute, con ingiusti rimborsi si tolgono" contrasterebbe con l'ammissione di essersi impossessato di alcunché. Ancora, sarebbe del tutto priva di supporto l'affermazione per cui vi sarebbe una ricostruzione delle i rapporti di dare avere fra le parti nella sentenza e la CTU rese in sede civile. Infine, risulterebbe infondata l'affermazione per cui il pagamento dei compensi professionali debba essere comunque successiva allo svolgimento dell'attività 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione violazione di legge in relazione al fatto che, essendo divenuta procedibile a querela l'appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 11 codice penale per effetto dell'articolo 12 del decreto legislativo 36 del 10 aprile 2018, dovrebbe considerarsi la tardività della querela in tanti in quanto intervenuta nel settembre 2014 a distanza di quattro mesi dalla conoscenza dei fatti,. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Luigi Cuomo - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Il difensore di parte civile ha depositato memoria in cui ha dedotto in ordine alle circostanze di fatto richiamate nel ricorso e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. 3.3. Con memoria 24/1/2023, difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. 2.1. Va rilevato che, sin dal primo grado, l'affermazione di penale responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa per come riscontrate da plurimi elementi in atti. A prescindere dalla pur corretta osservazione che non vi è stata alcuna escussione testimoniale essendosi il giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, il giudice di primo grado faceva specifico riferimento a tali dichiarazioni e al contenuto delle querele acquisite in atti. Allo stesso modo, sebbene in maniera sintatticamente impropria, il giudice di secondo grado richiamava ancora una volta tali dichiarazioni. Nessuna esplicita contestazione viene mossa in relazione ai profili di coerenza intrinseca delle stesse stante la reiterazione delle querele. Non risulta contestata la circostanza, emergente pagina 5 della sentenza di primo grado, per cui le dichiarazioni relative al ritiro e alla dazione degli assegni, 3 pari ad euro 134.858,28 tratti dal conto della società e euro 31.097,50 tratti dal conto personale, risultavano riscontrate in sede di indagini preliminari della PG incaricata che aveva accertato che il beneficiario prevalente risultava essere l'imputato. Peraltro, risulta anche accertato che, quando gli assegni erano stati emessi a favore di altri soggetti (AT AT, RI DR e RE Marco) costoro, sentiti a SIT, avevano confermato che il beneficiario finale è regolarmente l'imputato. Le contestazioni si appuntano piuttosto su profili relativi alla esistenza di riscontri in ordine all'affermazione per cui tali pagamenti avrebbero dovuto essere considerati come liquidazioni delle competenze professionali del ricorrente. 2.2. Le doglianze articolate in sede di ricorso in ordine alla effettiva destinazione delle somme contestate risultano prive di fondamento. Va premesso che il ricorrente non menziona il fatto che, dalla lettera della sentenza di primo grado, risulta che, secondo la persona offesa, i pagamenti degli F24 erano avvenuti unicamente nel periodo tra il 2004 e il 2008 rispettivamente per euro 15.097,50 per tributi dovuti dalla società e 3732,90 in relazione a tributi dovuti dalla persona offesa in proprio. 2.2.1. Risulta poi dalla lettura della sentenza di primo grado e dalla formulazione dello stesso motivo di appello che in secondo grado non vi fosse contestazione in ordine alla esistenza delle diciture sulle copie dei titoli conservate dalla persona offesa all'atto dell'adozione dei medesimi. Lo stesso appellante contesta l'interpretazione data alle stesse e il fatto che non sarebbe stato adeguatamente valutato le circostanze che l'imputato le avrebbe disconosciute. Si tratta quindi di appello fondati sulla valutazione operata dallo stesso difensore sul relativo contenuto. Risulta, sempre in sede di appello, l'esatta indicazione della presenza, nel fascicolo dibattimentale, di tali fotocopie in quanto allegati 2A e 2B alla querela. Per altro verso, la motivazione della sentenza di primo grado da atto del fatto che lo stesso giudice risulta aver preso visione di tali copie in quanto oggetto di specifica valutazione;
valutazione ugualmente sussistente in secondo grado. 2.2.2. Ancora, della sentenza di primo grado si fa riferimento alla nnail inviata dal NZ al Lucariello nel dicembre 2014 "in cui riconosceva di aver indicato i motivi dei pagamenti sulle fotocopie degli assegni". In sede di appello, la contestazione su tale punto risultava ab origine del tutto generica. 2.2.3. Per altro verso, la contestazione operata in sede di ricorso in ordine al contenuto della e-mail "del NZ inviato alla P.O. dal comune amico ZI RI (quinta pagina della sentenza di secondo grado) risulta del tutto parziale e priva di un effettivo confronto con il contenuto delle sentenze e con il contenuto degli atti. La sentenza di secondo grado evidenzia come l'impegno di risarcire 4 quanto dovuto risultava correlato ad un espresso rammarico per la propria condotta attribuita a "problemi economici" che avevano investito all'imputato e la propria famiglia. In quest'ottica, risulta logica la correlazione tra il riferimento ai problemi economici e la contestata appropriazione indebita. Il ricorrente stravolge questa logica e considera unicamente parti del contenuto della e-mail che nemmeno allega integralmente. Deve quindi rilevarsi che la contestazione, per come operata risulta ispirata ad una inammissibile logica parcellizzata ed atomistica. 2.2.4. Quanto poi ai profili riguardanti il giudizio civile, deve ritenersi che i riferimenti fatti dai giudici di primo e secondo grado al contenuto della domanda articolata in quella sede siano pienamente legittimi. In tal senso, vi è infatti una valutazione meramente documentale attinente al contenuto intrinseco degli atti acquisiti. Proprio in relazione tale contenuto, non irrilevante il riferimento al fatto che risulta articolata una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali. Infatti, tale prospettazione non implica l'indicazione del titolo dei pagamenti ricevuti ma evidenzia la possibilità di compensare quanto illecitamente trattenuto con una pretesa non ancora soddisfatta. Tale ultima circostanza si ricollega ad alcun elemento esplicitamente presente nella CTU resa in sede civile e attinente al fatto che, per quanto riguarda le fatture emesse dall'imputato in quel periodo per compensi professionali, pari a circa 177.000 C, non vi era alcun elemento per affermare che le stesse fossero risultate non pagate, tanto che la persona offesa, in sede civile, aveva invocato la cosiddetta prescrizione presuntiva. Anche a non ritenere utilizzabile tale profilo documentale, residua nel caso di specie la totale mancanza dell'indicazione di fatture emesse dall'imputato in ordine a tali ipotetici titoli e non effettivamente pagate. In questo contesto, la motivazione dei giudici di merito risulta legittima, congrua e logica. 2.2.5. Del tutto aspecifica risulta la doglianza articolata in sede di ricorso ed avente ad oggetto la rilevanza della rateizzazione richiesta all'Agenzia delle Entrate nel 2013. Sussiste in relazione a tale circostanza una specifica motivazione della sentenza di secondo grado che evidenzia come tale richiesta fosse connessa all'effettivo perdurante svolgimento dell'attività professionale dell'imputato anche in considerazione del fatto che l'imputato aveva "fornito spiegazioni plausibili circa le richieste dell'ufficio tributario, prospettando la convenienza dell'operazione proposta" (così, letteralmente, la sentenza di appello). Il ricorrente nemmeno si confronta concretamente con tale motivazione incorrendo nel vizio di aspecificità. 5 3. Il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento giuridico. Infatti, risulta incontestato che, all'epoca dei fatti e sino alla data di apertura del dibattimento, il reato contestato risultava procedibile d'ufficio in quanto aggravato ex art. 61 n. 11 cod pen per avere agito con abuso della qualità di commercialista di fiducia delle persone offese. Il D. Lgs. 36/2018 ha poi abrogato la disposizione che prevedeva la procedibilità d'ufficio nei casi di appropriazione indebita aggravata. Tuttavia, all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto ha introdotto una specifica disciplina transitoria che prevede, in caso di procedimento pendente, l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela. 3.1. Tale previsione - secondo la giurisprudenza di questa Corte - trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che abbia precedentemente manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedinnentale anteriore, in cui la stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2 - , Sentenza n. 48277 del 24/11/2022 Rv. 284171 - 01; Sez. 2, sent. n. 44692 del 08/11/2022 Rv. 283793 - 01). La presenza di due sentenze contrastanti rese in precedenza da questa stessa sezione deve ritenersi oggetto di successiva rivalutazione come evidenziato dal fatto che l'estensore della sentenza 44692/2022 risulta il medesimo di una di tali sentenze contrastanti (in particolare, Sez. 2 - , Sentenza n. 8823 del 04/02/2021 Rv. 280764 - 01). 3.2. Peraltro, l'opposta prospettazione risulta del tutto contraddittoria anche sotto un aspetto logico. In primo luogo, perché verrebbe ad imputare alla persona offesa un obbligo di attivarsi non esistente né al momento dei fatti né al momento dell'esercizio dell'azione penale. In secondo luogo, perché determinerebbe una interpretati° abrogans della stessa norma transitoria posto che - portando alle logiche conseguenze i presupposti di tale interpretazione - non sarebbe più possibile esprimere una volontà punitiva in tutti i casi in cui la stessa volontà punitiva non sia stato già espressa (in ciò contraddicendo lo stesso contenuto della norma transitoria). Infine perché radicalmente illogica in quanto determinerebbe un trattamento deteriore per le persone offese che si erano attivate anche a prescindere dalla esistenza di alcuna norma che prevedesse la necessità di una querela rispetto ai soggetti che nemmeno si erano attivati in tal senso. 4. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma pari ad euro 3000 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili 6 Il Presidente PARKING EDIZIONI MUSICALI S.R.L. e EL CA che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili PARKING EDIZIONI MUSICALI S.R.L. e EL CA che liquida in complessivi euro 4791,80 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023 Il Consigl re estensore