Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma è stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/1999, n. 3316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3316 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 26.10.1999
Dott. ALDO GRASSI Componente SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Componente N. 3316
Dott. CARLO GRILLO Componente REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Componente N. 20386/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IT OB, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Pisa in data 2/4/99;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Grassi, Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Martusciello, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata ed, in subordine, la rimessione della decisione alle Sezioni Unite penali della Corte;
Udito l'Avv. Vincenzo Falcucci, difensore del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Il 21/11/98 Agenti del Corpo Forestale dello Stato procedevano al sequestro della carabina marca "Browning", del relativo caricatore e di cinque proiettili, dei quali OB VI era in possesso mentre effettuava una battuta di caccia, in quanto l'arma era predisposta per contenere cinque colpi che potevano essere esplosi automaticamente in successione, nel che veniva ravvisata la violazione della norma di cui all'art. 13 della vigente legge sulla caccia.
Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pisa, cui il relativo verbale era stato trasmesso, convalidava il sequestro probatorio di che trattasi, siccome avente ad oggetto corpi del reato previsto dagli artt. 13 e 30 lett. h) L. 11/02/92, n. 157 e, poi, rigettava l'istanza di dissequestro e restituzione dell'arma e dei proiettili sopra indicati, avanzata dal VI. Contro il relativo decreto quest'ultimo proponeva opposizione a norma dell'art. 263 co. 5 c.p.p. che il Giudice per le indagini preliminari della menzionata Pretura Circondariale respingeva, con ordinanza del 2/4/99, ritenendo che la legge proibisca l'utilizzazione, nell'esercizio della caccia, di fucili che siano in grado di sparare più di due colpi senza procedere al loro riarmamento e ciò a prescindere dal tipo di arma da sparo utilizzata e dal tipo di canna, liscia o rigata, di essa.
A sostegno di tale tesi il detto G.I.P. richiamava la sentenza n. 2143, emessa da questa Corte Suprema il 6/6/95 in fattispecie asseritamente analoga e confermava il sequestro di che trattasi in quanto avente ad oggetto cose costituenti corpo del reato ipotizzato a carico del VI, suscettibili di confisca.
Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone lo annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Sostiene e deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che a mente dell'art. 13 L. 157/92 l'attività venatoria deve ritenersi consentita con l'uso sia di fucile a canna liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore a 12, che con l'uso di fucile a canna rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, con cartucce di calibro non inferiore a mm. 5,6 e bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
b) che l'interpretazione letterale della norma e la "ratio" di essa, confortata dal lavoratori preparatori, indurrebbero a ritenere che la prescrizione di caricatore idoneo a contenere non più di due cartucce sia da riferire solo ai fucili a canna liscia e non anche a quelli, come la carabina in sequestro, a canna rigata per i quali ultimi vigerebbe solo l'obbligo di usare munizionamento di calibro non inferiore a min. 5,6 con bossoli a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;
c) che tale diversa previsione normativa troverebbe giustificazione nel fatto che il fucile a canna liscia viene prevalentemente usato con munizioni spezzate, a pallini, che espandendosi a rosa, possono colpire più bersagli, donde la limitazione a due delle cartucce nel caricatore per ridurre il numero dei colpi che il cacciatore può esplodere a ripetizione e, quindi, la potenza distruttiva dell'arma che le norme comunitarie hanno inteso regolare, mentre quello a canna rigata può esplodere un unico proiettile a palla, capace di colpire un bersaglio singolo di rilevanti dimensioni, è idoneo per la caccia di grossa selvaggina - cioè per gli "ungulati", come il cinghiale- ed è per questo che il Legislatore si sarebbe limitato a prevedere che le cartucce utilizzate per tale arma debbono essere di calibro superiore a mm. 5,6 ed avere un bossolo a vuoto superiore a mm.40;
d) che le norme comunitarie contenute nell'art. 8 della Direttiva C.E.E. 409/79 e nell'art. 8 della Convenzione di Berna in data 16/9/79, sarebbero compatibili con tale interpretazione dell'art. 13 della legge sulla caccia in quanto prevedono anch'esse il divieto di utilizzo di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due colpi, ma solo per la caccia degli uccelli e non dei mammiferi ed, in particolare, degli ungulati;
e) che sulla questione di diritto dedotta esisterebbe un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, rilevabile dalle decisioni n. 684 del 2/3/95 e n. 2143 del 6/6/95, sicché essa andrebbe rimessa alle Sezioni Unite Penali.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento, perché fondato.
L'art. 13 co. 1 L. 11/02/92, n. 157, recita: "L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, nonché con fucile ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
Il dato letterale della norma, il primo cui l'interprete deve fare riferimento, induce a ritenere che essa contiene due distinte previsioni, la prima relativa al fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata e che la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma sia stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.
La sospettabile illogicità di tale diversa previsione normativa non sussiste e per intendere la "ratio" delle due distinte ipotesi occorre da un canto soffermarsi sulle diverse caratteristiche dei fucili ad anima liscia e di quelli ad anima rigata, oltre che sul distinto loro impiego a fini venatori e, dall'altro, considerare il travagliato "iter" parlamentare della norma in esame, desumibile dai relativi lavori preparatori.
Invero, i fucili a canna liscia vengono abitualmente utilizzati, a scopo venatorio, con munizioni spezzate, a pallini, che espandendosi a rosa hanno la capacità offensiva di colpire più bersagli contemporaneamente, donde la limitazione a due delle cartucce nel caricatore ed il tempo necessario per riarmare il fucile trovano giustificazione nella volontà del legislatore di ridurre il numero dei colpi che il cacciatore può esplodere in sequenza e, quindi, di limitare la potenza distruttiva dell'arma, in ossequio anche alle norme comunitarie in materia, mentre quelli a canna rigata possono esplodere un unico proiettile a palla per volta, capace di colpire un bersaglio singolo anche di rilevanti dimensioni, sicché sono idonei per la "caccia grossa" - gli "ungulati", come il cinghiale- ed è per questo che il Legislatore si è limitato a prevedere che le cartucce utilizzate per tali armi debbono essere di calibro superiore a mm. 5,6 ed avere un bossolo a vuoto superiore a mm.40.
Siffatta interpretazione trova conforto nei lavori parlamentari preparatori il cui esame evidenzia, dato di non scarso rilievo, che i diversi emendamenti proposti, al testo dell'art. 13 co. 1 della vigente legge sulla caccia, dall'On. EN e dai Sen. NI, Nebbia, TO, Corleone, IV, GN e Pollice, tutti miranti ad estendere anche ai fucili ad anima rigata la limitazione a due delle cartucce nel caricatore, furono respinti.
Anche la direttiva comunitaria 409/79 prescrive, all'art. 8, il divieto di utilizzo di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due colpi solo relativamente alla caccia degli uccelli e non anche a quella dei mammiferi ed, in particolare, degli ungulati, dal che può trarsi spunto per ritenere che l'interpretazione data alla norma di cui all'art. 13 co. 1 L. 157/92 non è contraria a norme o principi di diritto comunitario, dal momento che per la caccia dei primi viene abitualmente usato il fucile ad anima liscia, mentre per quella dei mammiferi i cacciatori adoperano quello ad anima rigata come la carabina.
L'enunciato principio di diritto è stato già affermato da questa Corte Suprema con la sentenza n. 684 del 2/3/95 (ric. Bigazzi) e sulla questione oggi in esame non esiste alcun consolidato contrasto di giurisprudenza che ne legittimi la rimessione alle sezioni unite penali della Corte.
Dalle esposte considerazioni discende che per i fucili a canna rigata, fra i quali va annoverata la carabina sequestrata al VI, adoperati a scopo venatorio, non è prevista la limitazione di cartucce nel caricatore esistente, invece, per quelli ad anima liscia;
che, quindi, il reato di cui agli artt. 13 e 30 lett. h) L.157/92 deve ritenersi illegittimamente ipotizzato a carico dell'indagato e che le cose a quest'ultimo sequestrate non possono essere considerate corpi di reato e debbono essere restituite all'avente diritto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Pisa in data 2/4/99 e dispone il dissequestro e la restituzione a OB VI dell'arma, del relativo caricatore e delle cartucce sequestrategli in data 21/11/98.
Così deciso in Roma, il 26 Ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 1999