Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2002, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
o r o v a L A . I z R e E S L - L a E i r C 2 e N 0 l l 02606 /02 0 A e 2 C c . I 8 n a D E C 7 E n R i O a T 2 t a A t i R s O o B p A e L D L O C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L I Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 12771/99 14751/99 Cron. N.6253composta dai seguenti Magistrati: Trezza -Presidente- Rep. N.
1. Dott. Vincenzo 66 Paolino Dell'Anno -Consigliere- 2. 3. " Donato Figurelli -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 21.12.2001 665. Raffaele Foglia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 12771/99 proposto DA MA RI NA, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via CA Poma 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Gioia Conte, che la rappresenta e difende, disgiuntamente e congiunta- mente, all'Avv. Giuseppe Macciotta del foro di Cagliari come da procura a margine del ricorso Ricorrente 5293
CONTRO
AN LO, titolare della ditta individuale ARTE CASA Intimato nonché sul ricorso n. 14751/99 proposto 2 DA AN LO, titolare della ditta individuale ARTE CASA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco De Sanctis 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Giorgio Mereu del foro di Cagliari come da procura a margine del controricorso Controricorrente e ricorrente incidentale
CONTRO
MA RI NA Intimata per la cassazione della sentenza n. 23/99 del Tribunale del Lavo- ro di Cagliari del 20.1.1999/12.2.1999 nella causa iscritta al n. 1110 R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Romolo Cipriani per il PA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso prin- cipale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14.3.1998 CA PA, titolare della ditta individuale Arte Casa, proponeva appello contro la senten- za del 28.1.1997, con la quale il Pretore di Cagliari aveva prov- veduto nel seguente modo :a) aveva ritenuto l'illegittimità del li- cenziamento intimato il 18.1.1996 a AN Maria Cristina, di- pendente di tale ditta dal 23.1.1995 con contratto di formazione e lavoro nel settore commercio ai fini dell'acquisizione della qualifica di contabile, di cui al V livello del CCNL;
b) aveva condannato la stessa ditta al pagamento a favore della AN della somma di £. 17.464.579, pari alle retribuzioni maturate dal- l'illegittimo recesso ante tempus fino alla scadenza naturale del contratto (23.1.1997). Proposto appello da parte dell'anzidetta ditta, il Tribunale di Ca- gliari, con sentenza depositata il 12.2.1999, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava l'appellante al pagamento della complessiva somma di £. 1.967.087, oltre accessori, con compensazione per tre quarti delle spese dei due gradi di giudizio e con condanna della stessa appellante al rimborso del residuo quarto a favore della AN. Il Tribunale condivideva la decisione pretorile di rigetto dell'eccezione della datrice di lavoro, secondo la quale la lavo- ratrice avrebbe prestato acquiescenza, espressa e tacita, al licen- ziamento, ritenendo che le circostanze dedotte (accettazione sen- za riserve del trattamento di fine rapporto;
l'acquisto in data 20.3.1996 dell'azienda, sita in Cagliari, Via Trincea delle Frasche 60/62, per il commercio di articoli di ferramenta, con inizio dell'attività dal 21.3.1996; deposito del ricorso solo in data 31.10.1996) non costituissero atti incompatibili con la volontà di ottenere la pronuncia di illegittimità dello stesso licenziamento. Ciò puntualizzato e precisato, il giudice di appello riteneva irri- 4 levante l'istanza istruttoria diretta ad acquisire informative scritte alla Camera di Commercio di Cagliari sulla data di pre- sentazione da parte della AN delle richiesta di iscrizione al R.E.C., poi accolta con effetto dal 4.3.1996. Con riguardo alla determinazione del danno sofferto dalla AN, il Tribunale distingueva due fasi temporali: per la prima fase, in- tercorrente tra la data di cessazione del preavviso (3.2.1996) e la data di inizio dell'attività commerciale (21.3.1996), il danno ve- niva liquidato in complessive £. 1.976.087, al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori;
per la seconda fase, compresa tra il 21.3.1996 e il 23.1.1997 e successiva all'inizio dell'attività commerciale, la pretesa risarcitoria veniva rigettata, in mancanza di prova da parte della AN di avere conseguito un reddito in- feriore a quello che avrebbe percepito per effetto della prosecu- zione del contratto di formazione e lavoro fino alla sua naturale scadenza. La AN ricorre per cassazione deducendo tre motivi varia- mente articolati. La ditta Arte Casa di CA PA resiste con controricorso, con- tenente ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza. Il controricorrente in via pregiudiziale ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale ex art. 365 C.P.C., nella specie, a suo avviso, assolutamente il- leggibile. L'eccezione non è fondata e non merita di essere condivisa. Sul punto si osserva che la asserita illeggibilità della procura, manifestamente dipesa da una cattiva applicazione del timbro ad umido contenente la formula di uso, non è assoluta, ma soltanto parziale, sicché non consente di seriamente dubitare che il rila- scio del mandato speciale sia nella specie realmente avvenuto. D'altro canto le parti mancanti della procura si evidenziano nel ricorso, laddove viene ribadita, in conformità al testo a margine della stessa procura, la nomina a difensori degli Avv.ti Maria Gioia Conte e Giuseppe Macciotta. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697- 2° comma- cod. civ. e dell'art. 210 C.P.C. Rileva la ricorrente che il giudice di appello ha fatto malgoverno delle richiamate norme, giacché da un lato, ai sensi dell'art. 2697 Cod. civ., l'onere di provare i guadagni del lavoratore derivati da una occupazione successiva ("aliunde perceptum") è a carico del datore di lavoro, dall'altro lato, l'ordinamento prevede, nell'ipotesi di difficoltà della parte a produrre documentazione in possesso della controparte, la possibilità di domandare al giu- dice di ordinare l'esibizione della documentazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 C.P.C. I rilievi non sono fondati e vanno disattesi. L'ambito dell'onere probatorio a carico del datore di lavoro in ordine all'aliunde perceptum dal lavoratore licenziato è stato correttamente individuato dall'impugnata sentenza, che si è conformata ad un orientamento in termini di questa Corte (Cass. sentenza n. 924 del 3 febbraio 1996; Cass. sentenza n. 11308 del 14 novembre 1997), che si ritiene di condividere, secondo il quale l'onere incombente sul datore di lavoro deve intendersi li- mitato alla prova dell'avvenuta occupazione del dipendente e non anche all'ammontare dei guadagni conseguiti. D'altro canto, le massime giurisprudenziali richiamate dalla ricor- rente risultano di contenuto generico e non risolvono specifica- mente la questione concreta dell'entità dell'aliunde perceptum. Con riguardo al secondo profilo, va precisato che il giudice di primo grado ha emesso ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C., con riferimento alla dichiarazione dei redditi di impresa della ri- corrente. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata e insuffi- ciente motivazione su uno dei punti essenziali per la decisione, violazione dell'art. 18 Statuto dei lavoratori e dell'art. 36 Cost. Con tale censura viene contestata la sentenza impugnata sotto diversi profili è stata disattesa la dichiarazione dei redditi, non tenendosi nella dovuta considerazione i chiarimenti forniti da consulenza di parte in ordine alle rimanenze iniziali e alle moda- lità di calcolo delle quote di ammortamento;
non si è tenuto conto dei ricavi esigui risultanti dal registro dei corrispettivi;
le rimanenze finali non avrebbero potuto essere considerate come fonti di sostentamento della lavoratrice;
il sistema della parame- trizzazione utilizzato per calcolo del reddito non è idoneo per le imprese appena nate, essendo stato pensato per imprese non in contabilità semplificata. La censura così articolata non coglie nel segno, giacché il giudi- ce di appello ha spiegato con ampia ed esauriente motivazione le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le risultanze della dichiarazione dei redditi in questione, condividendo largamente le deduzioni specifiche e concrete formulate al riguardo dall'attuale resistente anche mediante relazione contabile. D'altro canto, i rilievi formulati dalla ricorrente difettano della necessaria specificità e in ogni caso si risolvono nel proporre un riesame del merito della controversia, non consentito in sede di legittimità. Con il terzo (erroneamente indicato come quarto) motivo la ri- corrente, nel dedurre la violazione e falsa applicazione dell'art. 421 C.P.C., osserva che il Tribunale avrebbe dovuto, in relazio- ne alle particolarità del processo del lavoro in cui il giudice as- sume un ruolo attivo nell'istruzione probatoria, ordinare alle parti la produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali per l'accertamento della verità dei fatti in causa. La censura non è condivisibile, poiché l'applicazione dell'art. 421 C.P.C., come prospettato dalla ricorrente, risulta inammissi- bile, atteso il quadro complessivo delle risultanze probatorie de- 8 scritte nella motivazione dell'impugnata sentenza, di cui in pre- cedenza si è fatto cenno. D'altro canto, il mancato esercizio, ad opera del giudice di meri- to, dei poteri istruttori (di natura discrezionale) conferitigli dalla richiamata norma, è sindacabile in sede di legittimità soltanto per illogicità, contraddittorietà ed insufficienza di motivazione, il che non è dato cogliere nel caso di specie, per avere il Tribunale adeguatamente e logicamente valutato, come già detto, il mate- riale probatorio acquisito ed in particolare avere ritenuto, dopo ampia ed articolata disamina, non attendibile la dichiarazione dei redditi prodotta dalla AN, donde l'inutilità del ricorso alla consulenza tecnica di ufficio di tipo fiscale o contabile. In conclusione, il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato ed in conseguenza di tale rigetto il ricorso inciden- tale condizionato va ritenuto assorbito. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del PA.
PQ M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente principale alle spese 24 ожoltre euro del presente giudizio, che liquida in euro 1500 (millecinquecento) per onorario. 3 Così deciso in Roma addì 21 dicembre 2001 3 5 0 1 6 . T 3 A R 7 S A - S Il Presidente Il Consigliere relatore estensore ' L I A L T D 1 , E , 1 D A O S L Alessandro be neusis move frendy. L O E S T N A E S A IL CANCELLIERE E L L E D Depositato in Cancelleria 22 FEB. 2002 The ferrell oggi, Rinan IL CANCELLIERE move