Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l'originalità del prodotto imitato (nella fattispecie, l'efficacia distintiva degli elementi formali del prodotto imitato, costituito da un salotto) integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPPUCCIO Gianmarco - rel. Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INDUSTRIE NATUZZI s.p.a.(già TU LO s.p.a.)in persona del Vice Presidente e l.r. p.t. rag. Giuseppe Desantis, elettivamente domiciliata in Roma, via della Vite 7, presso l'avv. Prof. Paolo Spada, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Michele Spinelli fu Mario, giusta delega in atti;
contro
AL AL in persona della titolare OL ALTAMURA, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto 108, presso lo studio Patroni Griffi, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Barbera, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.823 in data 11.04/21.09.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. P. Spada per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11.04/21.09.00 la Corte d'Appello di Bari rigettava, in riforma della sentenza 29.12.95 del tribunale di Bari, la domanda di tutela da concorrenza sleale per imitazione servile e parassitaria - avanzata dalla TU LO s.p.a. avverso la AL LO di OL Altamura;
compensava integralmente, tra le parti in causa, le spese dei due gradi. Rilevava la Corte territoriale che la sentenza del tribunale, nell'affermare la sussistenza della imitazione servile confusoria, aveva omesso di esaminare se i salotti TU (Orione, Aiace, Ipno, Nat 602 e 603; Nat 604 e 605) rispettivamente riprodotti dai modelli AL (AS, DR, IA, OL e LI) "fossero, all'epoca in cui la TU ne aveva iniziato la produzione, modelli originali dotati di caratteri distintivi rispetto a quelli già commercializzati da altre imprese". Tale esame, effettuato dal giudice d'appello mediante c.t.u. aveva, nonostante varie manchevolezze dell'elaborato, portato alla conclusione che "all'epoca in cui la TU iniziò a commercializzare i modelli oggetto della presente controversia, erano già commercializzati da altre imprese modelli similari"; che, rispetto a buona parte dei modelli di altre ditte - anche nordamericane- raffigurati nei pieghevoli prodotti dalla AL, "i modelli TU non avevano nessun carattere individualizzante e distintivo" e che, quindi, i modelli TU erano "di pubblico dominio, in relazione ad ogni loro particolare, essenziale e non". Ne si doveva attribuire alcun rilievo alla affermazione del c.t.u., che i "i modelli TU non erano originali, ma si distinguevano dagli altri per differenze di forma, dimensioni, cuciture, numero dei componenti etc. "perché si trattava di enunciazione del tutto generica ed immotivata di un giudizio di originalità che non spettava al c.t.u. esprimere. In conseguenza, non sussisteva la violazione dell'art. 2598 n. 1 cc, perché l'effetto confusorio può verificarsi solo se "il prodotto in ipotesi imitato abbia peculiari caratteristiche individualizzanti e distintive che ne conclamino l'originalità" e la pretesa di introdurre nell'imitato "varianti esigibili" si risolverebbe in una tutela monopolistica, in danno dell'interesse generale alla libera circolazione dei moduli funzionali. Per le stesse ragioni e per la difficoltà di ipotizzare una concorrenza parassitaria nell'imitazione di cinque dei numerosi modelli costituenti il catalogo della TU LO S.p.A., doveva essere esclusa anche tale ipotesi di illecito.
La sentenza è stata notificata il 28.11.00; con ricorso notificato il 25.01.01 la Industrie TU s.p.a. (già TU LO s.p.a.) ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Resiste, con controricorso notificato il 05.03.01, la AL LO di OL Altamura.
In esito alla discussione orale, il difensore della ricorrente ha presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso si censura la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 n.l. cc;
dell'art. 2697.2 cc;
degli artt. 115, 116, 191, 194 e 195 cpc, nonché per vizio di motivazione. La ricorrente, dopo aver affermato che la mancanza di novità del prodotto imitato costituisce un fatto impeditivo, e come tale deve essere provato dal convenuto e con riferimento all'epoca di inizio della produzione e commercializzazione dei divani oggetto di imitazione (divani TU), rileva che tale elemento temporale non risulta dalla c.t.u. esperita - giacché buona parte dei pieghevoli prodotti dalla AL erano privi di data- e non erano quindi idonei a dimostrare che la forma dei divani TU difettava di capacità distintiva, all'epoca dell'inizio della loro produzione. In conseguenza, l'azione di concorrenza sleale doveva essere accolta, poiché all'onere probatorio del convenuto non può supplire una consulenza d'ufficio, dallo stesso giudice ritenuta contraddittoria. La censura, nei suoi vari profili, non è fondata.
Il giudice di legittimità ha ripetutamele affermato (Cass. 13198/99;
2905/99; 7869/97; 1922/63; 515/60) che l'efficacia caratterizzante degli elementi formali sussiste solo in quanto il prodotto presenti aspetti formali (ed accidentali) di novità rispetto al già noto, pur non raggiungendo quel livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello.
La sentenza impugnata ha aderito a tale indirizzo, articolando il proprio ragionamento su tre rilievi: a) la AL LO ha prodotto 18 pieghevoli di salotti realizzati da varie ditte, anche nordamericane;
b) il c.t.u. ha accertato che, all'epoca in cui la TU iniziò a commercializzare i modelli oggetto della controversia, modelli similari erano già commercializzati da altre imprese;
c) rispetto a buona parte dei modelli ritratti nei pieghevoli, i modelli TU non avevano nessun carattere individualizzante e distintivo. In sintesi, la forma adottata dalla TU per i salotti in questione era, sin dall'origine, priva di efficacia caratterizzante, di pubblico dominio (Cass. 5852/84). La incertezza sulla data dei pieghevoli - la stessa sentenza rileva che, sul punto, la relazione cade in contraddizione- potrebbe rendere irrilevante il punto e), poiché la pluralità di imitatori non rende lecita l'imitazione, ma non vale a superare il punto b), perché la presenza di modelli similari sul mercato all'epoca in cui la TU iniziava la produzione imponeva l'individuazione degli elementi che ostavano alla confondibilità. E, nonostante la, risalente, giuri sprudenza contraria richiamata dalla ricorrente (Cass. 1241/66 e 2106/1) si deve ritenere che l'originalità delle forme imitate (o, secondo altra dizione, l'efficacia distintiva degli elementi formali del prodotto imitato) integri uno degli elementi costitutivi della azione di concorrenza sleale per imitazione servile, nel senso che l'attore - salva, sempre, la relevatio che dipenda dal comportamento processuale delle parti - non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi formali che servono a distinguere il suo prodotto nel mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico. Lo stesso tenore della norma invocata, art. 2598 n. 1 cc, dimostra che la fattispecie costitutiva della concorrenza sleale non si esaurisce nell'imitazione servile, ma richiede l'attitudine a creare confusione, effetto che, evidentemente, non può neppure ipotizzarsi quando il prodotto imitato non si distingue dai prodotti similari già presenti al suo ingresso nel mercato, siccome privo di forma individualizzante.
L'ulteriore rilievo della ricorrente che, sulla sussistenza di forme distintive dei divani in questione, la sentenza nulla dice, anzi ritiene esplicitamente di dover prescindere, rimane assorbito dalla individuazione nell'attore dell'onere probatorio. Col secondo motivo di censura, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 n.3 cc. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza di concorrenza parassitaria, avendo valutato il parassitismo in relazione all'attività di produzione della TU e non della AL LO. La concorrenza parassitaria, siccome individuata nell'imitazione costante di tutti o quasi i prodotti altrui ovvero nella ripetizione più o meno immediata di ogni iniziativa dell'impresa concorrente (Cass. 9387/94; 2666/85;
6099/82; 1348/78) comporta una specularla di comportamento che la sentenza impugnata ha escluso nel duplice rilievo che le imitazioni riguardavano solo 5 dei molti prodotti commerciati dalla TU e che tali imitazioni si collocavano in un lasso di vari anni:
circostanze atte ad escludere la ripetitività assidua del comportamento altrui, secondo un giudizio di merito che appare congruamente motivato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 4090,95 di cui euro 4.000,00 per onorali. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003