Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3721
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Sentenza 13 marzo 2003

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In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l'originalità del prodotto imitato (nella fattispecie, l'efficacia distintiva degli elementi formali del prodotto imitato, costituito da un salotto) integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3721
    Data del deposito : 13 marzo 2003

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