Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 novembre 2016 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 settembre 2021 |
Commentari • 106
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Con Provvedimento del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto delle modifiche al modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016. Con Circolare n. 10/E del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 Con il Decreto Legge n. 59/2016 (di seguito anche il “Decreto n. 59”), successivamente modificato e convertito in legge con la legge n. 199/2016, è stata introdotta la disciplina del pegno mobiliare non …
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Il recente Decreto n. 9/2020 del Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione relativo all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti della società Uber Italy s.r.l., consente di svolgere alcune brevi riflessioni sull'utilizzo delle misure patrimoniali disciplinate dal D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” (o “Codice Antimafia”), in rapporto al reato di caporalato e di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 603 bis del Codice Penale. Con il Decreto in esame, il citato Tribunale di Milano si mostra ancora una volta all'avanguardia per l'applicazione del regime di Amministrazione Giudiziaria, come previsto dall'art 34 del Codice …
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Sommario: 1. Premessa: l'effetto collaterale dell'interposizione illecita di manodopera. - 2. La configurabilità del reato di somministrazione fraudolenta di manodopera di cui all'art. 38 bis D.lgs 81/2015. - 3. La rilevanza della somministrazione fraudolenta di manodopera in relazione ai reati di natura fiscale. Analisi dei recenti orientamenti giurisprudenziali. - 4. Il “nuovo” reato di caporalato nel contrasto allo sfruttamento del lavoro: dalla ridefinizione della fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. all'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia. - 5. La rilevanza giudiziale dei comportamenti virtuosi dell'Ente …
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Diritto / Gli effetti penali delle sentenze di condanna: uno stress test di civiltà giuridica Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione né indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi... Diritto / Percentuali reali sui detenuti coinvolti in attività lavorative utili al reinserimento La Legge n. 354 del 1975, la riforma del sistema penitenziario italiano, prevede che: “L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere... Diritto / Opera in comunione: la Cassazione fa il punto su presunzioni legali e onere della prova Con la sentenza del 28 settembre 2016 n. 19220 in commento, la Seconda Sezione Civile …
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1. Diverse indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano a partire dal 2021, sin ora oggetto di primissime conferme, permettono di desumere un modello di gestione della subfornitura da parte di imprese di grandi dimensioni, anche multinazionali, basato sullo sfruttamento della manodopera e su illeciti fiscali e amministrativi (evasione Iva e contributi), attraverso l'utilizzo di società che operavano come meri serbatoi di manodopera, spesso di irregolari stranieri. Il dato rilevante che emerge è che le numerose imprese coinvolte sono imprese floride, ad alto rendimento economico e con brand di elevata reputazione, anche internazionale. In altre parole, non vi erano fattori …
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Giurisprudenza • 84
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 7962Provvedimento: Sentenza n. 7962/2025 Depositata il 29/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: LIOTTA MARCELLO, Presidente CASO LUIGI, Relatore FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 3432/2023 depositato il 20/06/2023 proposto da Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM Difeso da Difensore_1 C/o L'Avvocatura Regionale Del Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Roma - …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 1. L' articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 1. Dopo l' articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell' articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 .
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.
Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1991, n. 64:
«Art. 16-septies (Restituzione nel termine e revisione delle sentenze). - 1. Il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza e' stata pronunciata deve richiedere la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai delitti di cui all'art. 9, comma 2, sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l'arresto in flagranza e' obbligatorio.
2. La revisione e' ammessa quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1 e se il delitto ivi previsto e' indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'art. 16-nonies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 7 del medesimo art. 16-nonies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale . In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono gia' stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' chiedere, a norma dell' art. 175 del codice di procedura penale , la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla meta' quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dall'art. 16-nonies e dal capo II.
L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito.».
- Il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale , nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell' art. 99, quarto comma, del codice penale , qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314 , 317 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater e 322-bis del codice penale , l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.». - Art. 3. Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento 1. Nei procedimenti per i reati previsti dall' articolo 603-bis del codice penale , qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale , il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale .
2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o piu' amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 .
3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita' circa l'andamento dell'attivita' aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell' articolo 603-bis del codice penale , indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attivita' lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformita' da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.
4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 321 del codice di procedura penale e' il seguente:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell' art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2010, n. 38.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 7 agosto 1992:
«4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale . In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011 . Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.».