Art. 28. Disposizioni sul ruolo aggiunto della carriera direttiva
Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.
Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.
Il personale che non si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.
Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, puo' conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Al personale previsto dal precedente terzo comma e riconosciuto il diritto di essere - a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge - trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prendera' posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio. Al detto inquadramento sara' provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alle variazioni di organico da apportare alla tabella D allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.
Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere di essere trasferiti in altro ruolo aggiunto della carriera direttiva di altra Amministrazione statale.
Ai detti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.
Il personale che non si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma o la cui domanda di trasferimento sia stata respinta rimane iscritto nel ruolo aggiunto di appartenenza.
Il personale di cui al comma precedente, che appartenga alla qualifica terminale, puo' conseguire la nomina a vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione della carriera del personale di segreteria e di revisione della Corte a seguito di scrutinio per merito comparativo da tenersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Al personale previsto dal precedente terzo comma e riconosciuto il diritto di essere - a domanda, da presentarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge - trasferito nella carriera di concetto della Corte ed inquadrato nella qualifica di segretario o revisore, ove prendera' posto prima degli impiegati ivi iscritti, nell'ordine in cui si trova collocato nel ruolo di provenienza e conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio. Al detto inquadramento sara' provveduto non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Alle variazioni di organico da apportare alla tabella D allegata alla presente legge in relazione a quanto previsto nei commi quarto e quinto del presente articolo, si provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.