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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT PIERO, Presidente e Relatore COZZOLINO GIUSEPPE FRANCESCO, Giudice LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in atti generalizzato, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e Irap, del costo sostenuto, riferito alla fattura n. 570/2018, dell'importo di € 95.324,70 e recuperato l'IVA detratta, relativa alla nota credito n. 21 del 21/05/2018, dell'importo di 6.672,00. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha accertato una maggiore IRES di € 22.878,00, una maggiore IRAP di € 4.595,00, una maggiore IVA di € 6.671,00, oltre agli interessi ed alle sanzioni. La società ricorrente eccepiva che la fattura era stata disconosciuta perché relativa a costo ritenuto abnorme rispetto ai ricavi ma che non veniva tenuto in considerazione il fatto che l'attività della Società_1 era relativa a servizi offerti nell'ambito dell'imminente introduzione della certificazione di qualità ISO 45001:2018, il cui ottenimento avrebbe permesso alla ricorrente di partecipare a bandi e gare pubbliche, con conseguenti prospettive di realizzazione di ricavi sicuramente superiori rispetto a quelli fino ad allora conseguiti. Anche il fatto che la ricorrente si fosse affidata a società esterna, altro profilo su cui era fondato l'accertamento, era spiegabile con la circostanza che la ricorrente, non avendo al suo interno forza lavoro sufficiente, aveva la necessità di rivolgersi ad un soggetto terzo per l'implementazione della certificazione. Ed infatti, come emergeva dalla documentazione allegata, la stessa aveva nel suo organico un dipendente fino alla data del 30/04/2018 ed una dipendente in maternità dal 15/01/2018 fino al 12/09/2018. Anche in riferimento al recupero dell'IVA di cui alla nota di credito 21, osservava la ricorrente che la stessa era stata emessa non in quanto l'operazione era venuta meno successivamente alla sua emissione, ma per errata fatturazione fin dall'origine, e tale errore di emissione era stato corretto, nel termine di un anno dall'emissione della fattura, con la citata nota di credito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Invero, nell'accertamento impugnato, sono chiaramente specificati i motivi a base dello stesso. Risulta infatti che la società contribuente era stata sottoposta a un controllo fiscale da parte dell'Ufficio ed essendo stata riscontrata una sproporzione tra i costi di produzione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'esibizione, in riferimento al
2019, di copia della documentazione fiscale e contabile necessaria. Le risultanze del controllo avevano consentito di accertare l'emissione della fattura n. 570/2018, prot. Iva n. 37/1, emessa dalla società Società_1 S.r.l., di imponibile pari a Euro 91.500,00 e Iva pari a Euro 20.130,00, per “attività di consulenza in riferimento alla convenzione fornitura di servizi ISO 45001:2018 del 29/01/2018” stipulata con la Società_1 S.r.l., nonché la nota di credito n. 21 del 21/05/2018 – Euro 30.327,87 + Iva 6.672,13- emessa nei confronti della “Società_3 Srl in liquidazione”, che riportava come descrizione “si emette nota credito a storno totale della Ft. N. 27 del 13/06/2017 per errata emissione”. Orbene, in relazione a tali documenti fiscali si evidenzia quanto segue. La fattura 570/2018 è del tutto incoerente, dal punto di vista economico, rispetto ai complessivi ricavi della società, in quanto i ricavi risultano essere di poco superiori a 50.000,00, quindi quasi la metà rispetto ai costi;
è inoltre emerso che la società aveva due soli dipendenti, cosicchè, anche tenendo conto della finalità di investimento dichiarata, la spesa era assolutamente antieconomica. Inoltre la Ricorrente_1 S.r.l. esercitava come attività principale la “consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro (749021)” e per la fornitura di un sistema di gestione qualità conforme alla norma sui sistemi Società_1di gestione salute e sicurezza dei lavoratori, stessa attività della , che, poi, nel 2018, aveva la Ricorrente_1stessa compagine sociale della Srl. Con riferimento poi alla nota di credito, va rilevato che al fine di operare la rettifica in diminuzione, devono sussistere determinate condizioni sostanziali, afferenti o al venir meno del titolo, o a mancato pagamento anche parziale in seguito a procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, circostanze che non risultano documentate nel caso di specie dalla ricorrente. In sostanza, a fronte di tali emergenze fattuali, che hanno determinato l'accertamento, le deduzioni della contribuente sono state affatto generiche, limitandosi a una contestazione generale del ricorso all'accertamento, che tuttavia è strumento fiscale previsto dalla normativa e dà a una presunzione iuris tantum, che la ricorrente non ha superato. Il ricorso va pertanto rigettato, con soccombenza di spese, liquidate come da dispositivo, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 1950,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge, se dovuti. Il Presidente est. Piero Santese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NT PIERO, Presidente e Relatore COZZOLINO GIUSEPPE FRANCESCO, Giudice LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 869/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3031I01383 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in atti generalizzato, ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno
2018, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e Irap, del costo sostenuto, riferito alla fattura n. 570/2018, dell'importo di € 95.324,70 e recuperato l'IVA detratta, relativa alla nota credito n. 21 del 21/05/2018, dell'importo di 6.672,00. Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate ha accertato una maggiore IRES di € 22.878,00, una maggiore IRAP di € 4.595,00, una maggiore IVA di € 6.671,00, oltre agli interessi ed alle sanzioni. La società ricorrente eccepiva che la fattura era stata disconosciuta perché relativa a costo ritenuto abnorme rispetto ai ricavi ma che non veniva tenuto in considerazione il fatto che l'attività della Società_1 era relativa a servizi offerti nell'ambito dell'imminente introduzione della certificazione di qualità ISO 45001:2018, il cui ottenimento avrebbe permesso alla ricorrente di partecipare a bandi e gare pubbliche, con conseguenti prospettive di realizzazione di ricavi sicuramente superiori rispetto a quelli fino ad allora conseguiti. Anche il fatto che la ricorrente si fosse affidata a società esterna, altro profilo su cui era fondato l'accertamento, era spiegabile con la circostanza che la ricorrente, non avendo al suo interno forza lavoro sufficiente, aveva la necessità di rivolgersi ad un soggetto terzo per l'implementazione della certificazione. Ed infatti, come emergeva dalla documentazione allegata, la stessa aveva nel suo organico un dipendente fino alla data del 30/04/2018 ed una dipendente in maternità dal 15/01/2018 fino al 12/09/2018. Anche in riferimento al recupero dell'IVA di cui alla nota di credito 21, osservava la ricorrente che la stessa era stata emessa non in quanto l'operazione era venuta meno successivamente alla sua emissione, ma per errata fatturazione fin dall'origine, e tale errore di emissione era stato corretto, nel termine di un anno dall'emissione della fattura, con la citata nota di credito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso. Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Invero, nell'accertamento impugnato, sono chiaramente specificati i motivi a base dello stesso. Risulta infatti che la società contribuente era stata sottoposta a un controllo fiscale da parte dell'Ufficio ed essendo stata riscontrata una sproporzione tra i costi di produzione e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'esibizione, in riferimento al
2019, di copia della documentazione fiscale e contabile necessaria. Le risultanze del controllo avevano consentito di accertare l'emissione della fattura n. 570/2018, prot. Iva n. 37/1, emessa dalla società Società_1 S.r.l., di imponibile pari a Euro 91.500,00 e Iva pari a Euro 20.130,00, per “attività di consulenza in riferimento alla convenzione fornitura di servizi ISO 45001:2018 del 29/01/2018” stipulata con la Società_1 S.r.l., nonché la nota di credito n. 21 del 21/05/2018 – Euro 30.327,87 + Iva 6.672,13- emessa nei confronti della “Società_3 Srl in liquidazione”, che riportava come descrizione “si emette nota credito a storno totale della Ft. N. 27 del 13/06/2017 per errata emissione”. Orbene, in relazione a tali documenti fiscali si evidenzia quanto segue. La fattura 570/2018 è del tutto incoerente, dal punto di vista economico, rispetto ai complessivi ricavi della società, in quanto i ricavi risultano essere di poco superiori a 50.000,00, quindi quasi la metà rispetto ai costi;
è inoltre emerso che la società aveva due soli dipendenti, cosicchè, anche tenendo conto della finalità di investimento dichiarata, la spesa era assolutamente antieconomica. Inoltre la Ricorrente_1 S.r.l. esercitava come attività principale la “consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro (749021)” e per la fornitura di un sistema di gestione qualità conforme alla norma sui sistemi Società_1di gestione salute e sicurezza dei lavoratori, stessa attività della , che, poi, nel 2018, aveva la Ricorrente_1stessa compagine sociale della Srl. Con riferimento poi alla nota di credito, va rilevato che al fine di operare la rettifica in diminuzione, devono sussistere determinate condizioni sostanziali, afferenti o al venir meno del titolo, o a mancato pagamento anche parziale in seguito a procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, circostanze che non risultano documentate nel caso di specie dalla ricorrente. In sostanza, a fronte di tali emergenze fattuali, che hanno determinato l'accertamento, le deduzioni della contribuente sono state affatto generiche, limitandosi a una contestazione generale del ricorso all'accertamento, che tuttavia è strumento fiscale previsto dalla normativa e dà a una presunzione iuris tantum, che la ricorrente non ha superato. Il ricorso va pertanto rigettato, con soccombenza di spese, liquidate come da dispositivo, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite, liquidate in euro 1950,00, in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre accessori di legge, se dovuti. Il Presidente est. Piero Santese