Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S02647/02 IN NOME DE POP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 14841/99 Cron.6372 D'ANGELO Rel. Consigliere Dott. Bruno Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;! rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VINCENTE LEDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2001 COLA DI RIENZO 28, rappresentata e difesa 4425 dall'avvocato SALVATORE CABIBBO, giusta delega in -1- calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 170/99 del Tribunale di VOGHERA, depositata il 27/05/99 R.G.N. 856/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO%; udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Voghera,.lincente Lede deduceva di aver diritto alla pensione di reversibilità in relazione ad una pensione di vecchiaia del defunto marito che, però, l'Inps rifiutava di erogare, asserendo che, godendo l'interessata di una rendita Inail già corrisposta al marito per invalidità derivante da malattia professionale, era applicabile il comma 43 dell'art. 1 della legge & agosto 1995, n. 335, che vietava il cumulo di prestazioni previdenziali, tra cui le pensioni di reversibilità aventi origine dalla stessa malattia professionale. Il pretore accoglieva il ricorso, affermando che la norma ora citata, alla luce della ratio ispiratrice che è quella volta ad evitare la duplicazione di trattamenti previdenziali derivanti dallo stesso evento, poteva applicarsi alle sole pensioni di reversibilità derivanti da precedenti pensioni di invalidità, ma non anche a quelle derivanti da precedenti pensioni di vecchiaia. Il tribunale di Voghera, con sentenza del 18-5-9c rigettava l'appello proposto dall'Inps. Avverso tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'intimato ha depositato procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di annullamento l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, sostenendo che in forza di tale norma il cumulo è vietato anche nel caso di specie, in quanto, essendo stata liquidata al superstite la rendita vitalizia, l'Inail ha accertato che la morte del dante causa è avvenuta per motivo dipendente da infortunio o malattia professionale, per cui, ricorrendo l'unicità dell'evento da cui traggono titolo le due prestazioni previdenziali, ricorre un'ipotesi di non cumulabilità tra pensione di reversibilità e rendita vitalizia, e ciò anche in quanto l'art. 85 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nello stabilire che, se l'infortunio o la malattia professionale hanno per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti una rendita, subordinata alla circostanza che la morte sia collegata a tale causa. Nell'ipotesi contraria non può farsi luogo alla liquidazione. Del pari, in caso di morte di un titolare di rendita per cause non dipendenti da infortunio o da malattia professionale, detta prestazione non spetta ai superstiti. L'Inps conclude pertanto nel senso della cassazione della sentenza impugnata. In subiecta materia, questa Corte, con la sentenza n. 9762 del 2000, ha ritenuto quanto segue. Il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, non riguarda i trattamenti di reversibilità di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1 alle pensioni di reversibilità, deve intendersi come fatto solo alla reversibilità originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell'Inps derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di a una rendita vitalizia a carico dell'Inail, persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate casualmente all'infortunio o alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di reversibilità e la rendita Inail. 2 Pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'Inail, allo stesso modo di come il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti. (Sul tema vedi anche Cass., n. 7331 del 2001. Poiché il ricorso non contiene argomenti nuovi, la Corte ritiene di non doversi discostare da tale principio, per cui il ricorso va rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 novembre 2001 Il Cons. est. Il Presidente великиBe Hur brow n paghinВи Dalle ma 3