Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
2 935/6 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N°15835/00 Composta dai Magistrati: 6829 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Antonio Lamorgese -Ud.10.12.2001 " Florindo Minichiello " -Oggetto: "1 IA D'IN Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL IE, difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Vincenzo Alibrandi del Foro di Pistoia e Giammaria Camici del Foro di Roma, con domicilio eletto presso il secondo in Roma alla via Monte Zebio 30 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in perso- 5297 na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pistoia n° 256/00 in data 8-9 febbraio / 18 maggio 2000 (R.G.I. 147/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. 2 Svolgimento del processo Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza indicata in epigra- fe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha rigettato la domanda proposta da LI IE per ottenere la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto, sul rilievo che il lavo- ratore era già pensionato alla data di entrata in vigore del- la legge 27 marzo 1992 n. 257, che tale beneficio ha conces- SO. Avverso questa decisione il LI ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Il ricorrente ha successivamente depositato "atto di rinun- cia (ai sensi dell'art. 80, comma 25, della L. 23.12.2000 n. 388″). Motivi della decisione 1. ― Il ricorrente - denunciando violazione e/o errata appli- cazione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche e integrazioni - sostiene l'erroneità della distinzione, ai fini dell'attribuzione del beneficio, tra lavoratori pensionati e lavoratori in attività di servizio, poiché la legge ha inteso accordare un'indennità di carattere risarcitorio per i danni patiti o per i rischi corsi per l'esposizione all'amianto. Tale tesi è suffragata dalla recente sentenza costituzionale n. 5 del 2000. Deduce, 3 inoltre, che, nel senso limitativo inceso dal Tribunale, la norma sarebbe incostituzionale.
2. L'esame del ricorso è precluso per l'avvenuto depositc dell'atto col quale il ricorrente ha dichiarato di "rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. Détta norma prevede che "In caso di rinuncia all'azione giu- diziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto 257 e ces-aventi i requisiti di cui alla legge 27.03.1992 n. sati dall'attività lavorativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività precedenti alla estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripeti- zione di indebito nei confronti dei titolari di pensione in- teressati". - Di tale norma, ricorrendone i presupposti, deve quindi 3. farsi applicazione nella specie, con dichiarazione di estin- zione del giudizio e compensazione delle spese dell'intero processo, non rilevando in contrario l'eventuale mancanza C irritualità della notifica all'INPS della dichiarazione di rinuncia, atteso che, secondo i principi generali, la rinun- cia all'azione giudiziaria si concreta nella rinuncia alla domanda, e cioè nella rinuncia al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Essa, estinguendo la pretesa di diritto sostan- 4 ziale, ha l'efficacia di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda medesima e non ha bisogno di essere accettata dalla controparte, la quale non ha interesse alla prosecuzio- del giudizio per ottenere una pronuncia negativa ne sull'azione rinunciata (Cass. 5 maggio 1962 n. 890).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia ai sens n.388. dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 10 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere wn. Baltimell 24120 IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria oggi, 2 FEB. 2002 CANCELLIERE 5