Articolo 3 della Legge 6 giugno 1986, n. 258
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 giugno 1986
Art. 3. 1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 giugno 1986