Art. 3. 1. Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3 della Legge 6 giugno 1986, n. 258
Articolo 2Articolo 4
- Legge 6 giugno 1986, n. 258
Articolo 3 della Legge 6 giugno 1986, n. 258
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15 giugno 1986
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