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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1303/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4051/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 3955 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2270/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Scicli (RG) in data 6.3.2020 e successivamente depositato presso questa Corte il 6.10.2020, il sig. Portelli Resistente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F. CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'Avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto comune, avverso l'avviso di accertamento n. 3955/2019, pervenutogli a mezzo posta il 16.1.2020, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 331,93 a titolo di omesso versamento TASI, anno
2014 e relativi interessi, sanzione e spese di notifica.
Il ricorrente rilevava il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché la violazione degli articoli 6, 5° comma e 10 della L. n° 212/2000 e della L. n° 241/1990, lamentando la mancata previa ricezione di un invito al pagamento.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006.
In subordine, nel merito, affermava l'inesistenza della pretesa tributaria sostenendo di non dovere nulla a titolo di TASI, anno 2014.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre a favore del procuratore costituito
Con controdeduzioni, depositate telematicamente il 9.9.2022, il comune di Scicli, in persona del sindaco geom. Nominativo_2, nato a [...] il Data_Nascita_2, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Sviluppo Economico Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, sosteneva che l'atto impugnato era adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi necessari per porre il ricorrente nelle condizioni di difendersi.
Con riferimento al secondo motivo di gravame asseriva che non esisteva un principio generale di contraddittorio preventivo in ordine alla formazione della pretesa fiscale dei tributi locali. Affermava che, in particolare, in materia di TASI non occorreva nessun invito di pagamento/fattura in quanto trattasi di autoliquidazione.
Precisava che l'atto era stato tempestivamente notificato il 31.12.2019, ovvero entro il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n° 546/1992.
Specificato che per il notificante, nel caso di notifica a mezzo posta come quello in questione, la notifica si perfezionava con la spedizione dell'atto, riteneva di provare che l'atto era stato spedito il 31.12.2019 allegando la ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenete l'atto impugnato e la distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane.
A conforto della propria tesi richiamava varie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, obiettando che la documentazione relativa alla presa in carico allegata dalla controparte non aveva valore probatorio e che la fase di accettazione era precedente a quella di presa in carico.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28.10.2022 la causa veniva posta in decisione.
Con decreto del 27.11.2023 il Presidente del Collegio giudicante, premesso che non risultava ancora redatta la motivazione della sentenza nonostante il lungo tempo trascorso dall'udienza in cui la causa era stata introitata in decisione e che il giudice estensore si era dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimetteva la causa sul ruolo.
All'udienza del 9.1.2024 la Corte, in camera di consiglio, decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Nella fattispecie in esame, considerato che l'imposta richiesta per omesso versamento si riferisce all'anno
2014, il relativo accertamento si sarebbe dovuto notificare entro e non oltre il 31.12.2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “(Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n.
22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio” (Cassazione civile sez. VI, ord.
n° 3173 dell'11/02/2020) Ai fini della tempestività dell'atto impugnato, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata in ricorso, era preciso onere del comune resistente di provare che l'accertamento fosse stato spedito entro e non oltre il 31.12.2019.
Dal complessivo esame degli atti prodotti in giudizio dalle parti tale prova non può dirsi raggiunta con certezza.
Il comune a tal fine ha prodotto tre diversi documenti che per vari motivi non appaiono essere sufficienti ad ottemperare all'onere della prova.
L'allegato n° 3 alle controdeduzioni, che il comune definisce “copia estratto ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane spa”, non risulta, invero, essere certificato, sottoscritto o timbrato da Poste Italiane S.p.a., né nelle copie in atti vi è alcuna intestazione che lo possa ricondurre allo stesso ente (La dicitura che si legge a pagina 1 è la seguente: “DISTINTA ELETTRONICA PER IL SOTTOLOTTO: Data di Consegna alle
Poste: <20191231>”). La sua valenza probatoria è assimilabile a quella del report sull'esito della spedizione prodotto da parte ricorrente e tratto dal sito Poste Italiane, dal quale emerge che la spedizione è stata presa in carico presso il centro operativo postale di ER OR (MI) il 6.1.2020.
Anche il documento allegato con il numero 5 (Copia distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane Spa) alle controdeduzioni non è conducente perché in esso non è riscontrabile alcun elemento che lo possa mettere in relazione con l'atto impugnato. Inoltre la distinta viene rilasciata da Poste Italiane alla società Società_1 S.P.A. (cliente) e non al comune di Scicli che dovrebbe essere il mittente.
Nemmeno l'avviso di ricevimento (allegato 4 alle controdeduzioni), nella fattispecie in esame, è sufficiente a determinare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
Sulla possibilità che la data di spedizione di un atto possa essere provata dal contenuto dell'avviso di ricevimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio secondo il quale "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).” (Cassazione civile sez. un., sentenza n° 13452 del 29/05/2017).
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dal comune di Scicli appare corretto ritenere che la data di spedizione sia semplicemente stampata senza alcuna asseverazione e non stampigliata con punzonatura, bollo o altro mezzo che possa assurgere a certificazione da parte dell'ufficio postale al fine di determinare senza ombra di dubbio la data in cui l'atto impugnato è stato ricevuto per la spedizione.
La dicitura “Società_1” posta nell'angolo a destra in alto dello stesso avviso di ricevimento in questione non scioglie ogni dubbio sulla possibilità che lo stesso sia stato precompilato proprio da Società_1 S.p.a. in data incerta, sicuramente antecedente alla spedizione dell'atto a cui si riferisce.
Peraltro, l'atto di accertamento impugnato n° 3955/2019, relativo a TASI, anno 2014, riporta in alto sulla destra la dicitura “Stampa: 01/01/2020”.
Essendo evidente che tale dicitura si riferisca alla data in cui il suddetto atto è stato stampato appare inconcepibile che lo stesso sia stato spedito in data antecedente, quando ancora non era fisicamente esistente. Né dalle copie dell'atto impugnato prodotte dalle parti si evince un'altra data di emissione o stampa.
Sulla base della complessiva valutazione delle prove, come sopra effettuata, la Corte ritiene che l'eccezione di decadenza formulata in ricorso sia da accogliere in quanto, nella fattispecie in esame, non è stata dimostrata con sufficiente certezza la spedizione degli atti impugnati entro il termine decadenziale del 31.12.2019.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza, per il principio dell'assorbimento, rende non più necessario l'esame degli altri motivi di ricorso.
Considerato che sulla valutazione dell'eccezione di decadenza esiste consistente giurisprudenza di questa
Corte in senso contrario all'interpretazione adottata nel presente giudizio sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese del giudizio.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rileva che è ininfluente il fatto che l'avviso di accertamento riporta la dicitura “stampa:
01/01/2020”, infatti il giudice di primo grado nelle sentenze della CTP di Ragusa n. 959/02/2021, n.
960/02/2021, n. 961/02/2021 e n. 962/02/2021, tutte depositate l'08/09/2021, ha stabilito che nulla vale la stampa fisica dell'atto impositivo in quanto il plico può consegnato all'ufficio postale cartaceo e/o digitale. In particolare il ricorrente non eccepisce nulla nel ricorso relativamente alla data di stampa dell'01/01/2020.
Quindi nulla prova il ricorrente che l'atto impugnato è stato spedito oltre il termine decadenziale del
31/12/2019.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata provata con certezza la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Certezza che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di ER da cui sono state spedite le raccomandate.
Questa mancata certezza è evidenziata dalla stessa sentenza impugnata ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che lo stesso giudice di primo grado stabilisce nella sentenza impugnata che la distinta elettronica non è prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Il sig. Portelli Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento dei tributi locali presenta una notevole complessità, dovuta sia alla varietà dei tributi coinvolti sia alle diverse modalità di riscossione adottate dagli enti locali.
Per la generalità dei tributi locali, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Questo termine si applica, ad esempio,
a IMU, TASI e altri tributi non specificamente regolati da norme diverse. Per la TARI, l'Imposta sulla pubblicità e la TOSAP, disciplinate dal D.Lgs. n. 507/1993, il termine di decadenza può variare in funzione della modalità di riscossione adottata dall'ente locale: Se la riscossione è gestita direttamente dall'ente, la riscossione coattiva deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, legge n. 296/2006). Se la riscossione è affidata a un concessionario esterno, il ruolo deve essere consegnato al concessionario entro l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 72 D.Lgs. n. 507/1993; Corte di giustizia tributaria di primo grado
Calabria Reggio Calabria Sez. VIII, 04 novembre 2024, n. 7685). L'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, legge n. 160/2019) ha uniformato la data di esecutività degli atti impositivi locali, eliminando la necessità della cartella di pagamento come titolo esecutivo. Inoltre, la normativa emergenziale legata al Covid-19 ha comportato proroghe dei termini di decadenza per gli atti in scadenza nel periodo interessato, ma tali proroghe sono state oggetto di interpretazioni restrittive da parte della giurisprudenza (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sentenza n. 974/2023; Corte di cassazione, ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il termine ordinario di decadenza per l'accertamento dei tributi locali è generalmente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Per la riscossione coattiva, il termine varia in base alla modalità di gestione: tre anni per la riscossione diretta, un anno per la consegna al concessionario. È fondamentale verificare la disciplina specifica applicabile al singolo tributo e alle modalità operative adottate dall'ente locale, tenendo conto anche delle eventuali proroghe normative e delle interpretazioni giurisprudenziali recenti.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma
161, della L. 296/2006, secondo cui l'attività di accertamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
L'appellante non ha fornito prova certa e documentale che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine decadenziale. La documentazione prodotta (distinte elettroniche, tracking Poste Italiane, ecc.) non consente di accertare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza citata dall'appellante, pur rilevante, non è sufficiente a superare il principio secondo cui la prova della tempestiva notifica deve essere certa e inequivocabile. Nel caso di specie, permangono dubbi sulla data effettiva di spedizione.
La mera indicazione della data di stampa dell'avviso non è elemento decisivo, ma la mancanza di prova certa sulla data di spedizione comporta la conferma della decisione di primo grado.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4051/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Comune di Scicli - Via F.m. Penna N. 2 97018 Scicli RG
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 3955 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2270/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec al comune di Scicli (RG) in data 6.3.2020 e successivamente depositato presso questa Corte il 6.10.2020, il sig. Portelli Resistente_1 nato a [...] il Data_Nascita_1 ed ivi residente in [...], C.F. CF_Resistente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso atto, dall'Avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Scicli, Indirizzo_1, eleggeva domicilio, proponeva reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti del suddetto comune, avverso l'avviso di accertamento n. 3955/2019, pervenutogli a mezzo posta il 16.1.2020, con il quale gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 331,93 a titolo di omesso versamento TASI, anno
2014 e relativi interessi, sanzione e spese di notifica.
Il ricorrente rilevava il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché la violazione degli articoli 6, 5° comma e 10 della L. n° 212/2000 e della L. n° 241/1990, lamentando la mancata previa ricezione di un invito al pagamento.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza per violazione del termine previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006.
In subordine, nel merito, affermava l'inesistenza della pretesa tributaria sostenendo di non dovere nulla a titolo di TASI, anno 2014.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di dichiarare nullo l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi difensivi, da distrarre a favore del procuratore costituito
Con controdeduzioni, depositate telematicamente il 9.9.2022, il comune di Scicli, in persona del sindaco geom. Nominativo_2, nato a [...] il Data_Nascita_2, rappresentato in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992, dal Capo Settore Entrate Sviluppo Economico Dott.ssa Difensore_1, in esecuzione della delibera della G.C. n. 98 del 06/09/2022, costituendosi in giudizio, sosteneva che l'atto impugnato era adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi necessari per porre il ricorrente nelle condizioni di difendersi.
Con riferimento al secondo motivo di gravame asseriva che non esisteva un principio generale di contraddittorio preventivo in ordine alla formazione della pretesa fiscale dei tributi locali. Affermava che, in particolare, in materia di TASI non occorreva nessun invito di pagamento/fattura in quanto trattasi di autoliquidazione.
Precisava che l'atto era stato tempestivamente notificato il 31.12.2019, ovvero entro il termine di decadenza previsto dal comma 161 dell'art. 1 della L. n° 546/1992.
Specificato che per il notificante, nel caso di notifica a mezzo posta come quello in questione, la notifica si perfezionava con la spedizione dell'atto, riteneva di provare che l'atto era stato spedito il 31.12.2019 allegando la ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane, l'avviso di ricevimento della raccomandata contenete l'atto impugnato e la distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane.
A conforto della propria tesi richiamava varie sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, obiettando che la documentazione relativa alla presa in carico allegata dalla controparte non aveva valore probatorio e che la fase di accettazione era precedente a quella di presa in carico.
Chiedeva, pertanto, alla Commissione di rigettare il ricorso, confermando l'atto impugnato e condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 28.10.2022 la causa veniva posta in decisione.
Con decreto del 27.11.2023 il Presidente del Collegio giudicante, premesso che non risultava ancora redatta la motivazione della sentenza nonostante il lungo tempo trascorso dall'udienza in cui la causa era stata introitata in decisione e che il giudice estensore si era dimesso dalle funzioni di giudice tributario, rimetteva la causa sul ruolo.
All'udienza del 9.1.2024 la Corte, in camera di consiglio, decideva come da allegato dispositivo.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Nella fattispecie in esame, considerato che l'imposta richiesta per omesso versamento si riferisce all'anno
2014, il relativo accertamento si sarebbe dovuto notificare entro e non oltre il 31.12.2019.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “(Cass. n. 8867 del 2016, Cass. n.
22320 del 2014; Cass. n. 11457 del 2012; Cass. n. 15298 del 2008), il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali ma anche agli atti d'imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatto dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio” (Cassazione civile sez. VI, ord.
n° 3173 dell'11/02/2020) Ai fini della tempestività dell'atto impugnato, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata in ricorso, era preciso onere del comune resistente di provare che l'accertamento fosse stato spedito entro e non oltre il 31.12.2019.
Dal complessivo esame degli atti prodotti in giudizio dalle parti tale prova non può dirsi raggiunta con certezza.
Il comune a tal fine ha prodotto tre diversi documenti che per vari motivi non appaiono essere sufficienti ad ottemperare all'onere della prova.
L'allegato n° 3 alle controdeduzioni, che il comune definisce “copia estratto ricevuta di spedizione rilasciata da Poste Italiane spa”, non risulta, invero, essere certificato, sottoscritto o timbrato da Poste Italiane S.p.a., né nelle copie in atti vi è alcuna intestazione che lo possa ricondurre allo stesso ente (La dicitura che si legge a pagina 1 è la seguente: “DISTINTA ELETTRONICA PER IL SOTTOLOTTO: Data di Consegna alle
Poste: <20191231>”). La sua valenza probatoria è assimilabile a quella del report sull'esito della spedizione prodotto da parte ricorrente e tratto dal sito Poste Italiane, dal quale emerge che la spedizione è stata presa in carico presso il centro operativo postale di ER OR (MI) il 6.1.2020.
Anche il documento allegato con il numero 5 (Copia distinta di accettazione rilasciata da Poste Italiane Spa) alle controdeduzioni non è conducente perché in esso non è riscontrabile alcun elemento che lo possa mettere in relazione con l'atto impugnato. Inoltre la distinta viene rilasciata da Poste Italiane alla società Società_1 S.P.A. (cliente) e non al comune di Scicli che dovrebbe essere il mittente.
Nemmeno l'avviso di ricevimento (allegato 4 alle controdeduzioni), nella fattispecie in esame, è sufficiente a determinare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
Sulla possibilità che la data di spedizione di un atto possa essere provata dal contenuto dell'avviso di ricevimento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio secondo il quale "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).” (Cassazione civile sez. un., sentenza n° 13452 del 29/05/2017).
Dall'esame della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dal comune di Scicli appare corretto ritenere che la data di spedizione sia semplicemente stampata senza alcuna asseverazione e non stampigliata con punzonatura, bollo o altro mezzo che possa assurgere a certificazione da parte dell'ufficio postale al fine di determinare senza ombra di dubbio la data in cui l'atto impugnato è stato ricevuto per la spedizione.
La dicitura “Società_1” posta nell'angolo a destra in alto dello stesso avviso di ricevimento in questione non scioglie ogni dubbio sulla possibilità che lo stesso sia stato precompilato proprio da Società_1 S.p.a. in data incerta, sicuramente antecedente alla spedizione dell'atto a cui si riferisce.
Peraltro, l'atto di accertamento impugnato n° 3955/2019, relativo a TASI, anno 2014, riporta in alto sulla destra la dicitura “Stampa: 01/01/2020”.
Essendo evidente che tale dicitura si riferisca alla data in cui il suddetto atto è stato stampato appare inconcepibile che lo stesso sia stato spedito in data antecedente, quando ancora non era fisicamente esistente. Né dalle copie dell'atto impugnato prodotte dalle parti si evince un'altra data di emissione o stampa.
Sulla base della complessiva valutazione delle prove, come sopra effettuata, la Corte ritiene che l'eccezione di decadenza formulata in ricorso sia da accogliere in quanto, nella fattispecie in esame, non è stata dimostrata con sufficiente certezza la spedizione degli atti impugnati entro il termine decadenziale del 31.12.2019.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza, per il principio dell'assorbimento, rende non più necessario l'esame degli altri motivi di ricorso.
Considerato che sulla valutazione dell'eccezione di decadenza esiste consistente giurisprudenza di questa
Corte in senso contrario all'interpretazione adottata nel presente giudizio sussistono i presupposti di legge per compensare interamente le spese del giudizio.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Comune di Scicli con atto del 8 Agosto 2024 deducendo i seguenti motivi.
Decisione del giudice di primo grado in violazione del termine di cui all'art. 1 comma 161 della L.296/2006
(legge finanziaria per l'anno 2007).
Innanzitutto si rileva che è ininfluente il fatto che l'avviso di accertamento riporta la dicitura “stampa:
01/01/2020”, infatti il giudice di primo grado nelle sentenze della CTP di Ragusa n. 959/02/2021, n.
960/02/2021, n. 961/02/2021 e n. 962/02/2021, tutte depositate l'08/09/2021, ha stabilito che nulla vale la stampa fisica dell'atto impositivo in quanto il plico può consegnato all'ufficio postale cartaceo e/o digitale. In particolare il ricorrente non eccepisce nulla nel ricorso relativamente alla data di stampa dell'01/01/2020.
Quindi nulla prova il ricorrente che l'atto impugnato è stato spedito oltre il termine decadenziale del
31/12/2019.
Inoltre il giudice di primo grado ha stabilito di accogliere il ricorso in quanto, nella fattispecie in esame, non
è stata provata con certezza la spedizione dell'atto impugnato entro il termine decadenziale del 31/12/2019.
Certezza che non è possibile riscontrare neanche nella “mera strisciata” rilasciata dal servizio “Cerca spedizioni di Poste Italiane” del sito di Poste Italiane spa allegata dai ricorrenti nei ricorsi che spesso indica la presa in carico effettuata presso l'Ufficio Postale di Palermo o di Catania e non del CMP di ER da cui sono state spedite le raccomandate.
Questa mancata certezza è evidenziata dalla stessa sentenza impugnata ove ha stabilito che il tracking della raccomandata tratto dal sito di Poste Italiane allegato dal ricorrente nel ricorso ha una valenza probatoria assimilabile a quella della distinta elettronica allegata alle controdeduzioni del Comune di Scicli.
Considerato che lo stesso giudice di primo grado stabilisce nella sentenza impugnata che la distinta elettronica non è prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato consegnato entro il 31/12/2019, si desume, vista la stabilita stessa valenza probatoria, che neanche il tracking della raccomandata sia a questo punto prova certa per dimostrare che l'atto impugnato sia stato spedito oltre il termine decadenziale del 31/12/2019.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 58/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 2 e depositata il 12
Gennaio 2024.
Il sig. Portelli Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
All'udienza del 12 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento dei tributi locali presenta una notevole complessità, dovuta sia alla varietà dei tributi coinvolti sia alle diverse modalità di riscossione adottate dagli enti locali.
Per la generalità dei tributi locali, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296). Questo termine si applica, ad esempio,
a IMU, TASI e altri tributi non specificamente regolati da norme diverse. Per la TARI, l'Imposta sulla pubblicità e la TOSAP, disciplinate dal D.Lgs. n. 507/1993, il termine di decadenza può variare in funzione della modalità di riscossione adottata dall'ente locale: Se la riscossione è gestita direttamente dall'ente, la riscossione coattiva deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento
è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, legge n. 296/2006). Se la riscossione è affidata a un concessionario esterno, il ruolo deve essere consegnato al concessionario entro l'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 72 D.Lgs. n. 507/1993; Corte di giustizia tributaria di primo grado
Calabria Reggio Calabria Sez. VIII, 04 novembre 2024, n. 7685). L'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo (art. 1, comma 792, legge n. 160/2019) ha uniformato la data di esecutività degli atti impositivi locali, eliminando la necessità della cartella di pagamento come titolo esecutivo. Inoltre, la normativa emergenziale legata al Covid-19 ha comportato proroghe dei termini di decadenza per gli atti in scadenza nel periodo interessato, ma tali proroghe sono state oggetto di interpretazioni restrittive da parte della giurisprudenza (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sentenza n. 974/2023; Corte di cassazione, ordinanza n. 960 del 15/01/2025).
Il termine ordinario di decadenza per l'accertamento dei tributi locali è generalmente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Per la riscossione coattiva, il termine varia in base alla modalità di gestione: tre anni per la riscossione diretta, un anno per la consegna al concessionario. È fondamentale verificare la disciplina specifica applicabile al singolo tributo e alle modalità operative adottate dall'ente locale, tenendo conto anche delle eventuali proroghe normative e delle interpretazioni giurisprudenziali recenti.
La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma
161, della L. 296/2006, secondo cui l'attività di accertamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
L'appellante non ha fornito prova certa e documentale che la notifica dell'avviso di accertamento sia avvenuta entro il termine decadenziale. La documentazione prodotta (distinte elettroniche, tracking Poste Italiane, ecc.) non consente di accertare con certezza la data di spedizione dell'atto impugnato.
La giurisprudenza citata dall'appellante, pur rilevante, non è sufficiente a superare il principio secondo cui la prova della tempestiva notifica deve essere certa e inequivocabile. Nel caso di specie, permangono dubbi sulla data effettiva di spedizione.
La mera indicazione della data di stampa dell'avviso non è elemento decisivo, ma la mancanza di prova certa sulla data di spedizione comporta la conferma della decisione di primo grado.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dal Comune di Scicli va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese. Catania, 12.12.2025 Il
Presidente