TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1384
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancanza di preavviso e mancata considerazione delle memorie difensive e delle misure di self-cleaning

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della stazione appaltante sulla sussistenza di un grave illecito professionale fosse fondata su dati di fatto idonei e immune da illogicità, considerando la pluralità di condotte illecite pregresse e la non adeguatezza delle misure di self-cleaning proposte.

  • Rigettato
    Omessa autonoma valutazione da parte della P.A.

    La Corte ha affermato che la valutazione di grave illecito professionale rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, e che nel caso di specie tale valutazione è apparsa fondata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Pur riconoscendo una certa sinteticità nella motivazione relativa alle misure di self-cleaning, la Corte ha ritenuto che il richiamo alle violazioni pregresse e alle misure adottate fosse sufficiente a supportare la scelta di esclusione, escludendo vizi di palese illogicità o carenza motivazionale.

  • Rigettato
    Irrilevanza delle misure di self-cleaning

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della stazione appaltante sull'inidoneità delle misure di self-cleaning a ripristinare la fiducia fosse scevra da vizi di illogicità o carenza motivazionale, dato il quadro delle violazioni pregresse.

  • Rigettato
    Sotrazione alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore

    La Corte ha ribadito che la valutazione dell'affidabilità e l'individuazione del punto di rottura dell'affidamento sono di esclusiva competenza della stazione appaltante, sindacabile solo per vizi macroscopici.

  • Accolto
    Presupposti per l'incameramento della cauzione

    La Corte ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza della CGUE e del Consiglio di Stato secondo cui l'incameramento automatico della cauzione provvisoria a seguito di esclusione, senza una motivazione individuale e una valutazione discrezionale, viola i principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1384
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1384
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo