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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1366/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7228/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034000 DEBITI ERARIALI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1527/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018818034000 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., relativamente alla cartella di pagamento n. 29320190015577651000 per il recupero di complessivi euro 57.533,74 a titolo di debiti erariali afferenti all'anno di imposta 2017.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'intimazione di pagamento per assenza dei requisiti di forma;
la nullità dell'intimazione per omessa corretta notifica dell'atto impositivo presupposto e la nullità dell'intimazione per la parte relativa al computo degli interessi.
Con memorie illustrative, inoltre, eccepiva la mancanza di legittimazione del difensore di ADER per mancata produzione della procura speciale. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, faceva rilevare il difetto di legittimazione passiva attese le censure mosse al merito della pretesa, insisteva sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7228 depositata in data 23 novembre 2023, ritenendo non sufficientemente provata la notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche, accoglieva il ricorso della contribuente con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione eccependo la regolare notifica dell'atto prodromico, la regolare notifica a mezzo pec della cartella di pagamento e reiterando le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
Con atto di costituzione in giudizio la soc. Resistente_1 srl ritiene inammissibile l'atto di appello per difetto di ius postulandi da parte del Difensore di ADER. Inoltre ribadisce le eccezioni già svolte nel ricorso introduttivo e chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Fondata è la contestazione mossa dalla società appellata afferente al vizio che inficia il corretto conferimento della procura alle liti rilasciata da ADER. E invero, pur dinanzi alla eccezione mossa già in sede di controdeduzioni, parte appellante non ha prodotto, con la prima difesa utile, documentazione necessaria a sanare il vizio denunciato dalla controparte, precludendo il ricorso all'assegnazione del nuovo termine di cui all'art. 182 c.p.c. e, più in generale, determinando l'inammissibilità del presente appello.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 sono liquidate in euro 3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il
Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1366/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7228/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 23/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018818034000 DEBITI ERARIALI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1527/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione di Catania emetteva intimazione di pagamento n. 29320229018818034000 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., relativamente alla cartella di pagamento n. 29320190015577651000 per il recupero di complessivi euro 57.533,74 a titolo di debiti erariali afferenti all'anno di imposta 2017.
La società destinataria di tale avviso proponeva ricorso eccependo: la nullità dell'intimazione di pagamento per assenza dei requisiti di forma;
la nullità dell'intimazione per omessa corretta notifica dell'atto impositivo presupposto e la nullità dell'intimazione per la parte relativa al computo degli interessi.
Con memorie illustrative, inoltre, eccepiva la mancanza di legittimazione del difensore di ADER per mancata produzione della procura speciale. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate/Riscossione, costituita in giudizio, faceva rilevare il difetto di legittimazione passiva attese le censure mosse al merito della pretesa, insisteva sulla legittimità dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 7228 depositata in data 23 novembre 2023, ritenendo non sufficientemente provata la notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche, accoglieva il ricorso della contribuente con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate/ Riscossione eccependo la regolare notifica dell'atto prodromico, la regolare notifica a mezzo pec della cartella di pagamento e reiterando le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado. Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese e onorari.
Con atto di costituzione in giudizio la soc. Resistente_1 srl ritiene inammissibile l'atto di appello per difetto di ius postulandi da parte del Difensore di ADER. Inoltre ribadisce le eccezioni già svolte nel ricorso introduttivo e chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono. Fondata è la contestazione mossa dalla società appellata afferente al vizio che inficia il corretto conferimento della procura alle liti rilasciata da ADER. E invero, pur dinanzi alla eccezione mossa già in sede di controdeduzioni, parte appellante non ha prodotto, con la prima difesa utile, documentazione necessaria a sanare il vizio denunciato dalla controparte, precludendo il ricorso all'assegnazione del nuovo termine di cui all'art. 182 c.p.c. e, più in generale, determinando l'inammissibilità del presente appello.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992 sono liquidate in euro 3.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 12.09.2025 Il
Presidente