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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 660/2021, promossa da:
Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AT NA OT, come da procura in atti;
contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Borgorose (RI), rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Vincenza Di Cristofano, come da procura in atti;
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 564/2020, pubblicata in data
28.12.2020. Appalto di servizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Ing. come da atto di citazione in appello notificato in data 29.01.2021. CP_1 Per l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa Controparte_2 conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2021, la società proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 564/2020, emessa dal Tribunale di Rieti in data 28 dicembre 2020, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal veniva revocato il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 70/2017 (per l'importo di € 32.492,03 oltre accessori) e, dichiarata inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., l'opposta veniva condannata alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado traeva origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ing. per CP_1
il pagamento di corrispettivi relativi al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali, asseritamente svolto nei periodi da gennaio a settembre 2013, sulla base di tre fatture (nn. 73/13, 115/13, 152/13).
Il proponeva opposizione, eccependo, per il periodo successivo al 30 aprile Controparte_2
2013, la nullità del rapporto per difetto di forma scritta del contratto di proroga e, per il periodo precedente (gennaio-aprile 2013), l'inadempimento della società appaltatrice alle proprie obbligazioni contrattuali, con conseguente diritto del a non corrispondere il prezzo ai sensi dell'art. 1460 CP_2
c.c.
Il Tribunale di Rieti, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, accoglieva l'opposizione. In particolare, il primo Giudice riteneva:
fondata l'eccezione di inadempimento per il periodo gennaio-aprile 2013, avendo l'istruttoria confermato la carente manutenzione dell'impianto di depurazione "Piè di Poggiovalle", con particolare riferimento alla mancata rimozione dei fanghi in eccesso, che aveva costretto l'Amministrazione a sostenere costi per interventi d'urgenza;
fondata l'eccezione di nullità del rapporto per il periodo successivo al 30 aprile 2013, data di scadenza dell'ultima proroga disposta con atto scritto (determinazione n. 8 del 23.01.2013), in ossequio al principio della necessaria forma scritta ad substantiam per i contratti della
Pubblica Amministrazione;
inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, avanzata in via subordinata dalla società opposta.
Avverso tale decisione, la Ing. ha interposto il presente gravame, articolando due motivi CP_1
di appello:
Con il primo motivo, rubricato «errata percezione delle risultanze istruttorie nonché apodittiche affermazioni e conclusioni;
errata affermazione e/o declaratoria di inadempimento da parte della “Ing. Con
», l'appellante contesta il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di pagamento CP_1
per il periodo gennaio-aprile 2013. Sostiene di aver correttamente adempiuto all'ordine di riduzione della concentrazione dei fanghi, come accertato in contraddittorio con il tecnico comunale in data
03.12.2013, e che l'anomalo valore riscontrato il giorno successivo dalla nuova impresa affidataria non può esserle causalmente addebitato. Lamenta, inoltre, la mancata disposizione di una CTU tecnica da parte del Giudice.
Con il secondo motivo, rubricato «ingiusto ed errato rigetto della pretesa azionata dalla Parte_1 relativamente al periodo successivo all'aprile 2013», l'appellante impugna il capo della sentenza
[...]
che ha negato il diritto al pagamento per le prestazioni successive al 30.04.2013, sostenendo la perdurante vigenza della determinazione n. 5 del 12.01.2010, che avrebbe prorogato il servizio "fino a quando non verranno messe in atto le previsioni provinciali", e l'inammissibilità di una revoca implicita di tale atto da parte delle successive determine di proroga a termine.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: l'eccezione di inadempimento per il periodo gennaio-aprile 2013.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto provato il suo grave inadempimento contrattuale, tale da giustificare il mancato pagamento della fattura n. 73/13. La censura è priva di pregio.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su una valutazione analitica e coerente delle risultanze documentali e testimoniali, che questa Corte condivide pienamente. Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile la seguente sequenza fattuale: a) in data 28.10.2013, in sede di sopralluogo per la riconsegna degli impianti, la nuova società affidataria, rifiutava la CP_3
presa in consegna dell'impianto "Piè di Poggiovalle" a causa di una concentrazione di fanghi pari a
600 ml/l, ben superiore al limite massimo di 400 ml/l; b) in tale sede, il responsabile dell'area tecnica del ordinava alla Ing. di provvedere, entro 20 giorni, allo smaltimento dei CP_2 CP_1
fanghi in esubero per ricondurre la concentrazione entro i limiti prescritti (cfr. verbale di soprallogo del 28.10.2013, doc. 10 fasc. primo grado appellato); c) in data 03.12.2013, l'appellante riconsegnava l'impianto, attestando, in un verbale sottoscritto anche dal tecnico comunale, di aver raggiunto una concentrazione di 300 ml/l; d) in data 04.12.2013, ovvero il giorno immediatamente successivo, la all'atto di iniziare la propria gestione, riscontrava nella medesima vasca una CP_3
concentrazione di fanghi pari a 1.000 ml/l, comunicando immediatamente il dato al CP_2
A fronte di tale quadro, la doglianza dell'appellante, secondo cui il Giudice avrebbe apoditticamente ritenuto la sua responsabilità per l'abnorme valore riscontrato il 4 dicembre, è destituita di fondamento. Il Tribunale ha correttamente operato una valutazione logica e tecnica basata non su
"comune esperienza", come lamentato, ma sulle dichiarazioni di testi qualificati e su prove documentali dirimenti. Il teste Dott. (l.r.p.t. di ha confermato di aver Testimone_1 CP_3
personalmente riscontrato il valore di 1.000 ml/l il 04.12.2013. Il teste Ing. Tes_2 Testimone_3
(direttore tecnico di società poi incaricata dal per l'intervento d'urgenza) ha CP_4 CP_2
dichiarato tecnicamente impossibile che la concentrazione potesse passare da 300 a 1.000 ml/l in poche ore, confermando di aver assistito ai rilievi. L'argomentazione del primo Giudice, che ha ritenuto inverosimile la misurazione del 3 dicembre dichiarata dall'appellante, non costituisce un'indebita invasione in un campo tecnico, bensì un corretto esercizio del potere di valutazione della prova secondo il principio del prudens arbitrium e della logica. La manifesta impossibilità tecnica di un simile incremento di concentrazione in meno di 24 ore costituisce un fatto presuntivo grave, preciso e concordante, sufficiente a far ritenere non veritiera l'attestazione dell'appellante e, di conseguenza, non adempiuto l'ordine impartitole.
In tale contesto, la mancata ammissione di una CTU non integra alcun vizio della sentenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio per il giudice, la cui ammissione è rimessa al suo potere discrezionale. Nel caso di specie, il quadro probatorio era già sufficientemente chiaro e completo, basato su documenti (tra cui verbali sottoscritti dalla stessa appellante) e testimonianze tecniche, rendendo la CTU meramente esplorativa e, dunque, superflua.
A ciò si aggiunga il rilievo decisivo della relazione di analisi prodotta dal (doc. 21 fasc. CP_2
primo grado appellato), dalla quale è emerso che il materiale presente nei cassoni lasciati dall'appellante sull'impianto era "INCOMPATIBILE con la produzione da centrifugazione ma compatibile invece con quella da nastro pressa", a riprova del fatto che l'attività di smaltimento ordinata non era stata eseguita secondo le modalità dovute, o non era stata eseguita affatto. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto il grave inadempimento della Ing. e ha CP_1
accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal rigettando la pretesa creditoria per il CP_2
periodo gennaio-aprile 2013. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
2. Sul secondo motivo di appello: la pretesa creditoria per il periodo successivo al 30 aprile 2013.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante fonda la propria pretesa creditoria per il periodo successivo al 30 aprile 2013 sulla presunta perdurante efficacia della determinazione dirigenziale n. 5 del 12 gennaio 2010, la quale disponeva una proroga "fino a quando non verranno messe in atto le previsioni provinciali". Tale tesi si scontra con il principio fondamentale e consolidato secondo cui i contratti stipulati con la Pubblica
Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'appellato, tale requisito formale si estende a qualsiasi modificazione del rapporto, incluse le proroghe e i rinnovi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, successivamente alla determina n. 5/2010, il ha disposto una serie di proroghe tecniche, tutte formalizzate con apposite Controparte_2
determine dirigenziali che fissavano un termine di scadenza preciso e definito. L'ultima di queste è la determinazione n. 8 del 23 gennaio 2013, che ha prorogato l'affidamento "fino al 30 aprile 2013".
Alla scadenza di tale termine, non è intervenuto alcun ulteriore atto scritto che disponesse una nuova
Con proroga o un rinnovo del servizio in favore della Ing. La volontà della P.A. di obbligarsi CP_1
deve manifestarsi nelle forme di legge, attraverso un atto scritto proveniente dall'organo competente a rappresentare l'ente all'esterno. Non è ammissibile desumere tale volontà da comportamenti concludenti, da rinnovi taciti o dalla mera prosecuzione di fatto del servizio.
L'argomento dell'appellante circa l'impossibilità di una "revoca implicita" della determina n. 5/2010
è inconferente. Le successive determine non hanno revocato la precedente, ma hanno dato autonoma e successiva regolamentazione al rapporto, fissando di volta in volta termini di scadenza certi, superando così la precedente e più generica previsione. La determinazione n. 8/2013 ha costituito l'ultima fonte contrattuale scritta del rapporto, il quale si è fisiologicamente estinto alla scadenza del termine ivi apposto.
Ne consegue che, per il periodo successivo al 30 aprile 2013, ogni prestazione eventualmente svolta dall'appellante è avvenuta sine titulo, in assenza di un valido ed efficace contratto con l'Amministrazione comunale. La pretesa di pagamento basata sul contratto è, pertanto, giuridicamente infondata, come correttamente statuito dal Tribunale.
Infine, quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dichiarata inammissibile in primo grado, si osserva che l'appellante non ha formulato uno specifico motivo di gravame volto a censurare tale capo della decisione, limitandosi a insistere sulla pretesa contrattuale. La statuizione di inammissibilità è dunque passata in giudicato. Ad ogni buon conto, e a soli fini di completezza, si rileva che la decisione del primo Giudice è corretta anche nel merito, poiché l'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'Ente è, nella fattispecie, inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
In materia di obbligazioni assunte dagli enti locali in assenza di un valido contratto scritto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il legislatore abbia previsto un rimedio specifico e tipico, che prevale sull'azione generale di arricchimento. L'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo
Unico degli Enti Locali) stabilisce infatti che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme contabili, "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione [...] tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".
La Suprema Corte ha chiarito che tale norma istituisce un'azione diretta del privato nei confronti del funzionario che ha ordinato o consentito la prestazione, escludendo così la proponibilità dell'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. verso l'ente [Cass. Civ., Sez. 1, N. 14168 del 23-05-2023]. L'azione di ingiustificato arricchimento contro la P.A. è ammessa solo qualora l'ente stesso abbia riconosciuto l'utilità della prestazione e deliberato il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del medesimo D.Lgs. 267/2000, circostanza non verificatasi nel caso di specie [Cass. Civ., Sez. 1, N.
14168 del 23-05-2023].
Pertanto, anche qualora l'appellante avesse ritualmente impugnato il capo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c., il gravame sarebbe stato comunque infondato, in quanto l'ordinamento appresta uno specifico strumento di tutela (l'azione contro il funzionario), il che preclude, per il principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., il ricorso all'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune. La decisione del Tribunale di Rieti si palesa, dunque, pienamente conforme a diritto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante Ing. e liquidate in favore dell'appellato CP_1 Controparte_2
come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, 1^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 564/2020, pubblicata in data Parte_1
28.12.2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA l'appellante Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 02 dicembre 2025
Il Presidente L'estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 660/2021, promossa da:
Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AT NA OT, come da procura in atti;
contro in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Borgorose (RI), rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Vincenza Di Cristofano, come da procura in atti;
Avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 564/2020, pubblicata in data
28.12.2020. Appalto di servizi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Ing. come da atto di citazione in appello notificato in data 29.01.2021. CP_1 Per l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta e comparsa Controparte_2 conclusionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2021, la società proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 564/2020, emessa dal Tribunale di Rieti in data 28 dicembre 2020, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dal veniva revocato il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 70/2017 (per l'importo di € 32.492,03 oltre accessori) e, dichiarata inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., l'opposta veniva condannata alla refusione delle spese di lite.
Il giudizio di primo grado traeva origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla Ing. per CP_1
il pagamento di corrispettivi relativi al servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione comunali, asseritamente svolto nei periodi da gennaio a settembre 2013, sulla base di tre fatture (nn. 73/13, 115/13, 152/13).
Il proponeva opposizione, eccependo, per il periodo successivo al 30 aprile Controparte_2
2013, la nullità del rapporto per difetto di forma scritta del contratto di proroga e, per il periodo precedente (gennaio-aprile 2013), l'inadempimento della società appaltatrice alle proprie obbligazioni contrattuali, con conseguente diritto del a non corrispondere il prezzo ai sensi dell'art. 1460 CP_2
c.c.
Il Tribunale di Rieti, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, accoglieva l'opposizione. In particolare, il primo Giudice riteneva:
fondata l'eccezione di inadempimento per il periodo gennaio-aprile 2013, avendo l'istruttoria confermato la carente manutenzione dell'impianto di depurazione "Piè di Poggiovalle", con particolare riferimento alla mancata rimozione dei fanghi in eccesso, che aveva costretto l'Amministrazione a sostenere costi per interventi d'urgenza;
fondata l'eccezione di nullità del rapporto per il periodo successivo al 30 aprile 2013, data di scadenza dell'ultima proroga disposta con atto scritto (determinazione n. 8 del 23.01.2013), in ossequio al principio della necessaria forma scritta ad substantiam per i contratti della
Pubblica Amministrazione;
inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, avanzata in via subordinata dalla società opposta.
Avverso tale decisione, la Ing. ha interposto il presente gravame, articolando due motivi CP_1
di appello:
Con il primo motivo, rubricato «errata percezione delle risultanze istruttorie nonché apodittiche affermazioni e conclusioni;
errata affermazione e/o declaratoria di inadempimento da parte della “Ing. Con
», l'appellante contesta il capo della sentenza che ha rigettato la domanda di pagamento CP_1
per il periodo gennaio-aprile 2013. Sostiene di aver correttamente adempiuto all'ordine di riduzione della concentrazione dei fanghi, come accertato in contraddittorio con il tecnico comunale in data
03.12.2013, e che l'anomalo valore riscontrato il giorno successivo dalla nuova impresa affidataria non può esserle causalmente addebitato. Lamenta, inoltre, la mancata disposizione di una CTU tecnica da parte del Giudice.
Con il secondo motivo, rubricato «ingiusto ed errato rigetto della pretesa azionata dalla Parte_1 relativamente al periodo successivo all'aprile 2013», l'appellante impugna il capo della sentenza
[...]
che ha negato il diritto al pagamento per le prestazioni successive al 30.04.2013, sostenendo la perdurante vigenza della determinazione n. 5 del 12.01.2010, che avrebbe prorogato il servizio "fino a quando non verranno messe in atto le previsioni provinciali", e l'inammissibilità di una revoca implicita di tale atto da parte delle successive determine di proroga a termine.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_2
inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese.
La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
06.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sul primo motivo di appello: l'eccezione di inadempimento per il periodo gennaio-aprile 2013.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto provato il suo grave inadempimento contrattuale, tale da giustificare il mancato pagamento della fattura n. 73/13. La censura è priva di pregio.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento su una valutazione analitica e coerente delle risultanze documentali e testimoniali, che questa Corte condivide pienamente. Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile la seguente sequenza fattuale: a) in data 28.10.2013, in sede di sopralluogo per la riconsegna degli impianti, la nuova società affidataria, rifiutava la CP_3
presa in consegna dell'impianto "Piè di Poggiovalle" a causa di una concentrazione di fanghi pari a
600 ml/l, ben superiore al limite massimo di 400 ml/l; b) in tale sede, il responsabile dell'area tecnica del ordinava alla Ing. di provvedere, entro 20 giorni, allo smaltimento dei CP_2 CP_1
fanghi in esubero per ricondurre la concentrazione entro i limiti prescritti (cfr. verbale di soprallogo del 28.10.2013, doc. 10 fasc. primo grado appellato); c) in data 03.12.2013, l'appellante riconsegnava l'impianto, attestando, in un verbale sottoscritto anche dal tecnico comunale, di aver raggiunto una concentrazione di 300 ml/l; d) in data 04.12.2013, ovvero il giorno immediatamente successivo, la all'atto di iniziare la propria gestione, riscontrava nella medesima vasca una CP_3
concentrazione di fanghi pari a 1.000 ml/l, comunicando immediatamente il dato al CP_2
A fronte di tale quadro, la doglianza dell'appellante, secondo cui il Giudice avrebbe apoditticamente ritenuto la sua responsabilità per l'abnorme valore riscontrato il 4 dicembre, è destituita di fondamento. Il Tribunale ha correttamente operato una valutazione logica e tecnica basata non su
"comune esperienza", come lamentato, ma sulle dichiarazioni di testi qualificati e su prove documentali dirimenti. Il teste Dott. (l.r.p.t. di ha confermato di aver Testimone_1 CP_3
personalmente riscontrato il valore di 1.000 ml/l il 04.12.2013. Il teste Ing. Tes_2 Testimone_3
(direttore tecnico di società poi incaricata dal per l'intervento d'urgenza) ha CP_4 CP_2
dichiarato tecnicamente impossibile che la concentrazione potesse passare da 300 a 1.000 ml/l in poche ore, confermando di aver assistito ai rilievi. L'argomentazione del primo Giudice, che ha ritenuto inverosimile la misurazione del 3 dicembre dichiarata dall'appellante, non costituisce un'indebita invasione in un campo tecnico, bensì un corretto esercizio del potere di valutazione della prova secondo il principio del prudens arbitrium e della logica. La manifesta impossibilità tecnica di un simile incremento di concentrazione in meno di 24 ore costituisce un fatto presuntivo grave, preciso e concordante, sufficiente a far ritenere non veritiera l'attestazione dell'appellante e, di conseguenza, non adempiuto l'ordine impartitole.
In tale contesto, la mancata ammissione di una CTU non integra alcun vizio della sentenza. La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio per il giudice, la cui ammissione è rimessa al suo potere discrezionale. Nel caso di specie, il quadro probatorio era già sufficientemente chiaro e completo, basato su documenti (tra cui verbali sottoscritti dalla stessa appellante) e testimonianze tecniche, rendendo la CTU meramente esplorativa e, dunque, superflua.
A ciò si aggiunga il rilievo decisivo della relazione di analisi prodotta dal (doc. 21 fasc. CP_2
primo grado appellato), dalla quale è emerso che il materiale presente nei cassoni lasciati dall'appellante sull'impianto era "INCOMPATIBILE con la produzione da centrifugazione ma compatibile invece con quella da nastro pressa", a riprova del fatto che l'attività di smaltimento ordinata non era stata eseguita secondo le modalità dovute, o non era stata eseguita affatto. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto il grave inadempimento della Ing. e ha CP_1
accolto l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal rigettando la pretesa creditoria per il CP_2
periodo gennaio-aprile 2013. Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
2. Sul secondo motivo di appello: la pretesa creditoria per il periodo successivo al 30 aprile 2013.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante fonda la propria pretesa creditoria per il periodo successivo al 30 aprile 2013 sulla presunta perdurante efficacia della determinazione dirigenziale n. 5 del 12 gennaio 2010, la quale disponeva una proroga "fino a quando non verranno messe in atto le previsioni provinciali". Tale tesi si scontra con il principio fondamentale e consolidato secondo cui i contratti stipulati con la Pubblica
Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'appellato, tale requisito formale si estende a qualsiasi modificazione del rapporto, incluse le proroghe e i rinnovi.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, successivamente alla determina n. 5/2010, il ha disposto una serie di proroghe tecniche, tutte formalizzate con apposite Controparte_2
determine dirigenziali che fissavano un termine di scadenza preciso e definito. L'ultima di queste è la determinazione n. 8 del 23 gennaio 2013, che ha prorogato l'affidamento "fino al 30 aprile 2013".
Alla scadenza di tale termine, non è intervenuto alcun ulteriore atto scritto che disponesse una nuova
Con proroga o un rinnovo del servizio in favore della Ing. La volontà della P.A. di obbligarsi CP_1
deve manifestarsi nelle forme di legge, attraverso un atto scritto proveniente dall'organo competente a rappresentare l'ente all'esterno. Non è ammissibile desumere tale volontà da comportamenti concludenti, da rinnovi taciti o dalla mera prosecuzione di fatto del servizio.
L'argomento dell'appellante circa l'impossibilità di una "revoca implicita" della determina n. 5/2010
è inconferente. Le successive determine non hanno revocato la precedente, ma hanno dato autonoma e successiva regolamentazione al rapporto, fissando di volta in volta termini di scadenza certi, superando così la precedente e più generica previsione. La determinazione n. 8/2013 ha costituito l'ultima fonte contrattuale scritta del rapporto, il quale si è fisiologicamente estinto alla scadenza del termine ivi apposto.
Ne consegue che, per il periodo successivo al 30 aprile 2013, ogni prestazione eventualmente svolta dall'appellante è avvenuta sine titulo, in assenza di un valido ed efficace contratto con l'Amministrazione comunale. La pretesa di pagamento basata sul contratto è, pertanto, giuridicamente infondata, come correttamente statuito dal Tribunale.
Infine, quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., dichiarata inammissibile in primo grado, si osserva che l'appellante non ha formulato uno specifico motivo di gravame volto a censurare tale capo della decisione, limitandosi a insistere sulla pretesa contrattuale. La statuizione di inammissibilità è dunque passata in giudicato. Ad ogni buon conto, e a soli fini di completezza, si rileva che la decisione del primo Giudice è corretta anche nel merito, poiché l'azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'Ente è, nella fattispecie, inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà.
In materia di obbligazioni assunte dagli enti locali in assenza di un valido contratto scritto, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il legislatore abbia previsto un rimedio specifico e tipico, che prevale sull'azione generale di arricchimento. L'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo
Unico degli Enti Locali) stabilisce infatti che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle norme contabili, "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione [...] tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura".
La Suprema Corte ha chiarito che tale norma istituisce un'azione diretta del privato nei confronti del funzionario che ha ordinato o consentito la prestazione, escludendo così la proponibilità dell'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. verso l'ente [Cass. Civ., Sez. 1, N. 14168 del 23-05-2023]. L'azione di ingiustificato arricchimento contro la P.A. è ammessa solo qualora l'ente stesso abbia riconosciuto l'utilità della prestazione e deliberato il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del medesimo D.Lgs. 267/2000, circostanza non verificatasi nel caso di specie [Cass. Civ., Sez. 1, N.
14168 del 23-05-2023].
Pertanto, anche qualora l'appellante avesse ritualmente impugnato il capo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c., il gravame sarebbe stato comunque infondato, in quanto l'ordinamento appresta uno specifico strumento di tutela (l'azione contro il funzionario), il che preclude, per il principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., il ricorso all'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del Comune. La decisione del Tribunale di Rieti si palesa, dunque, pienamente conforme a diritto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
3. Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante Ing. e liquidate in favore dell'appellato CP_1 Controparte_2
come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, 1^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 564/2020, pubblicata in data Parte_1
28.12.2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata.
CONDANNA l'appellante Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 02 dicembre 2025
Il Presidente L'estensore