Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità l'omessa indicazione del difensore, nel decreto che dispone il giudizio, stante il principio di tassatività delle nullità sancito dall'art. 177 cod. proc. pen., per il quale l'inosservanza delle disposizioni stabilite, per gli atti del procedimento, è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2006, n. 23519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23519 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 11/04/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 487
Dott. ROTUNDO NZ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 44688/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LU NZ, nato il [...] a [...];
2. RU CO, nato il [...] a [...];
3. LU TR, nato il [...] a [...];
4. TR AR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari 25 giugno 2004 n. 1059:
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari 25 giugno 2004 n. 1059 - con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Bari 15 novembre 1999 n. 1846, sono stati dichiarati colpevoli dei reati previsti:
a) dagli artt. 81 e 110 c.p., art. 25 comma 2, art. 282 lett. f);
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, lett. c), artt. 301 e 341 anche in relaz. alla L. n. 50 del 1994, art. 2;
b) dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67 e 70 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292; commessi in Bari il 3 dicembre 1998;
c) dagli artt. 110 e 337 e art. 61 c.p., n. 2, commesso in Bari e Terlizzi fra le ore 23,00 del 2 dicembre 1998 e le ore 2,10 del 3 dicembre 1998 - NZ BO, CO SS, BO TR e AR RI hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 429 c.p.p., lett. a), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), perché nel decreto che dispone il giudizio notificato agli imputati, tutti contumaci, non sono stati indicati i difensori, ma solo l'avv. G. Manalo, senza indicazione del foro di appartenenza, quale difensore di fiducia di tutti gli imputati;
2. carenza e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) perché i Giudici di appello non motivano in alcun modo come possa dedursi dalla ricostruzione operata in sede di udienza dibattimentale, attraverso le dichiarazioni testimoniali degli operanti la correlazione fra le due autovetture, quella che pose in essere la resistenza e quella in cui furono ritrovate, a notevole distanza spaziale e temporale, le sigarette di contrabbando. L'impugnazione è inammissibile.
L'art. 429 c.p.p., al secondo comma, indica precisamente i casi di nullità del decreto che dispone il giudizio, fra i quali non figura l'omessa indicazione dei difensori. Il principio della tassatività delle nullità, sancito nell'art. 177 c.p.p. preclude la possibilità di considerare l'omissione predetta anche solo come un'irregolarità. Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto al secondo, si osserva che i Giudici di merito hanno ricostruito perfettamente la vicenda, indicando con precisione l'accordo in base al quale la seconda svolse il compito di ostacolare l'intervento di quella della Guardia di Finanza sulla prima, carica di tabacco di contrabbando. A fronte di questa motivazione, del tutto adeguata e logicamente coerente, il ricorrente muove in realtà censure in fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di Cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006