Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8202 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T C. IN82 02/ 0 1 S I G . E R J A D REPUBBLICA E T N E DEL POPO D TAH S E LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO I VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Roberto Michele TRIOLA R.G.N. 7618/99 - Consigliere Cron. 18929 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 23/03/01 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XXIV MAGGIO 46, presso lo studio dell'avvocato CICALA je C, difeso dall'avvocato VILLANO ON, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DOTT ANGELO DEL PRIORE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avversO la sentenza n. 6/99 del Giudice conciliatore 2001 di SALERNO, depositata il 08/01/99; 524 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
1'Avvocato VILLANO AN, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice Conciliatore di Salerno la s.p.a. Del Priore, sulla base di una fattura datata 22 giugno 1988, chiedeva ed otteneva nei confronti di GR AN decreto ingiuntivo di pagamento di lire 773.000 quale corrispettivo della fornitura e posa in opera di alcuni accessori per l'auto VW Golf venduta al medesimo. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo di nulla dovere perché i rapporti con la società Del Priore erano stati regolati, anche per quanto riguarda la somma l'atto dirichiesta col ricorso monitorio, con compravendita per notaio Rosapepe in data 1 agosto 1988 rep.19349, col quale esso opponente aveva acquistato la Golf dalla società opposta versando l'importo totale di lire 17.800.000. In ogni caso, il credito era prescritto essendo decorsi oltre 5 anni dalla conclusa vendita. In corso di causa l'opposta produceva una cambiale tratta per la somma indicata nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo. L'opponente la contestava perché la tratta non era stata autorizzata. prova testimoniale, di cui l'opponenteEspletata eccepiva l'inammissibilità, il Conciliatore con sentenza 8/1/99 rigettava l'opposizione condannando il GR alle spese. Contro la sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intinata. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso e, in parte, anche di legge col secondo si denunciano plurime violazioni (artt.113 e 132 cod.proc.civ; 118 Att.; 2721 e 2722 cod.civ.) per avere il Conciliatore posto a base della decisione la prova testimoniale senza tenere conto che inprova, quanto contraria al contenuto di un tale documento (e cioè l'atto pubblico di compravendita tra il GR e la società Del Priore), non avrebbe dovuto ८ neppure essere ammessa. Inoltre, senza alcuna pertinente motivazione, il Conciliatore avrebbe considerato 11 suddetto contratto, col quale le parti avevano regolato ogni loro rapporto, come una semplice "congettura". Le doglianze sono infondate. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, il Conciliatore ha qualificato come "pura congettura"non il contratto, ma le argomentazioni dell'opponente, contratto, le parti avevanosecondo cui, col detto prezzo di acquisto del veicolo anche il compreso nel costo degli accessori e del loro montaggio, osservando che la tesi dell'onnicomprensività del prezzo sostenuta い dall'opponente era rimasta priva di "un serio riscontro oggettivo". Tale considerazione costituisce la ratio decidendi della sentenza che, pertanto, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, non è stata basata sulle risultanze della prova testimoniale, né sull'emissione della cambiale tratta non autorizzata, elementi a cui il giudicante ha fatto riferimento solo ad abundantiam. Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale, lungi dall'indicare gli elementi (desumibili dal contratto о aliunde) che, trascurati dal giudicante, dimostravano la fondatezza della tesi da lui sostenuta, ha appuntato le sue ' ma non decisive, contestazioni sulle ulteriori considerazioni svolte dal Conciliatore a proposito della prassi contabile seguita dalla società venditrice (di cui avevano riferito i testi) e della tratta. II Con la restante parte del secondo motivo il ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione che egli aveva ritualmente sollevato in giudizio. Anche tale censura va disattesa. Rileva, infatti, la Corte, decidendo anche nel merito sensi del secondo comma dell'art.384 cod.proc.civ, ai trattandosi di prescrizione decennale (in quanto che, relativa al contratto di vendita dell'1/8/88 dedotto in causa dallo stesso ricorrente), il termine non era ancora scaduto, donde l'assoluta mancanza di interesse del medesimo a dolersi dell'omessa pronunzia su un'eccezione che era comunque da respingere. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 23 marzo 2001 Il presidente L'estensore Pilen tule Preverier Schuls L 01 Pelez co DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GIU. 2001 Roma E IL CANCELLIERE C1 N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E