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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7494 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, mediante la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IV_1
tempore, con sede in Napoli alla via Comunale del Principe, 13/A, rapp.ta e difesa dall' Avv. Isabella Selvaggi -C.F. e C.F._1 Parte_2
–( ) in virtù di procura notarile, come in
[...] CodiceFiscale_2
atti
- attore opponente
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante p.t. dom.to presso la sede sita in Napoli alla Via S. Giacomo dei Capri n.38, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Giuseppe Gargiulo (c.f. ) presso il C.F._3
cui studio in Napoli alla Via Francesco Cilea n.21 sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n.81 – 80132
- convenuta opposta
CONCLUSIONI: All'udienza per la precisazione delle conclusioni,
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 1 di 9 celebratasi con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone il totale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, L chiedeva la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo n. 7497/2020 reso dal Tribunale di Napoli in data
7.12.2020 notificato in data 9.12.2020, con il quale viene ingiunto alla Pt_1
il pagamento dell'importo di €. 25.428,17 oltre interessi oltre interessi
[...]
ex art. 5 D. L.vo 231/02, diritti ed onorari per crediti riferiti agli anni 2012 -
2013.
A fondamento della spiegata opposizione, si eccepiva che il soggetto ricorrente avesse indicato una partita IV cessata dal 17 maggio 2001, come risulta da verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate (nota prot. n.
31.25.76 del 23/12/2020), pertanto, mancando la legittimazione attiva con conseguente nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, rilevava l'insussistenza del credito in quanto l'importo richiesto si riferiva a somme che, per legge, non sono dovute in forza della normativa sugli sconti tariffari applicabili alle strutture sanitarie private accreditate con il SSN.
Asseriva, altresì, che con sentenza n.94/2009, la Corte Costituzionale aveva confermato la legittimità di tale norma, anche se il Decreto Bindi è stato annullato in sede giurisdizionale, poiché il legislatore aveva inteso mantenerne in vita gli effetti.
Continuava affermando che i contratti sottoscritti tra le strutture accreditate e
Parte la prevedono esplicitamente lo sconto, sia nelle tariffe, sia nei limiti di spesa. Questi contratti, accettati dalle parti, non sono mai stati impugnati e
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 2 di 9 restano validi.
Concludeva poi per l'inesistenza dei presupposti per la provvisoria esecuzione, in quanto il credito non è né certo, né liquido, né esigibile e che pertanto, non sussistono i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c.
Si costituiva l'opposta la quale contestava integralmente Controparte_1
le difese avverse. Sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel ricorso notificato è stato indicato correttamente il codice fiscale (C.F. della senza il numero di P.IV_2 Controparte_1
partita IV, che non è cessata come erroneamente sostenuto dall'opponente.
La visura camerale aggiornata a marzo 2021 conferma che la società è attiva con gli stessi dati identificativi, inclusa la partita IV, pertanto, l'eccezione di inesistenza del creditore è infondata.
Inoltre, il sistema di accreditamento con il SSR è legato ai dati fiscali indicati,
e ogni modifica richiederebbe un nuovo accreditamento, cosa che non è avvenuta.
Sulla presunta inesistenza del credito e applicazione dello sconto, asseriva che l'opponente contestasse la pretesa sul credito relativo allo sconto applicato, senza indicarne i motivi. Nel merito precisava che la somma di € 25.428,17
Parte corrispondeva alla quota indebitamente decurtata dall' per l'applicazione illegittima dello sconto previsto dalla L. 296/2006 sugli anni 2012-2013,
Parte come confermato dalla stessa nella documentazione allegata, affermando altresì che aveva ammesso implicitamente la prassi di Pt_3
applicare tale sconto, anche se non dovuto per gli anni indicati e di non aver
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 3 di 9 corrisposto l'importo dovuto alla Controparte_1
Continuava affermando che il contratto sottoscritto per gli anni 2012-2013 richiamasse4 espressamente la normativa L. 296/2006, prevedendo che il limite di spesa annuo sia calcolato al netto di ticket e sconti. Tale previsione contrattuale non incide però sui criteri di remunerazione delle singole prestazioni, che restano regolate dagli accordi e dalle tariffe vigenti, senza applicare lo sconto.
Questa interpretazione è condivisa anche dalla giurisprudenza della Corte
d'Appello di Napoli, che ha ritenuto che lo sconto ex lege non sia applicabile alle prestazioni in questione né per ragioni normative né contrattuali.
Concludeva ritenendo che, alla luce della fondatezza delle ragioni di credito e dell'errata opposizione, fosse pienamente legittima la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, che deve essere confermata per evitare inutili dilazioni e tutelare il diritto del creditore.
Nel merito l'opposizione è stata proposta dalla , sulla base Parte_1
della giurisprudenza civile e amministrativa che ha affermato come non dovuto, alle strutture accreditate, l'importo relativo allo “sconto” anche per il periodo successivo al 2009, ciò sia perché la sua efficacia viene ancorata alla nuova definizione del sistema tariffario, sia perché l'applicabilità dello sconto alla tariffazione viene fatta derivare dalla previsione dello stesso nel contratto
Part stipulato tra la e il centro accreditato ed infine perché avendo la struttura, per l'annualità in questione, raggiunto il tetto di spesa assegnato, null'altro poteva essere corrisposto.
A questo punto occorre brevemente ricostruire la normativa in materia di sconto: ebbene, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, lett.
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 4 di 9 o), oltre a prevedere la sostanziale reviviscenza delle tariffe stabilite con il
D.M. 22.7.1996, fissò anche una riduzione delle stesse, prevedendo che "fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto".
Dunque, con l'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296/2006 è stata prevista l'applicazione del cd. sconto.
Tale disciplina è stata portata al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 94 del 02/04/2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione, evidenziando che l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria è espressione del giudizio di bilanciamento, riservato alla discrezionalità del legislatore, fra le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile e dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 5 di 9 da realizzare in questo campo. Invero, lo “sconto” è da tempo previsto dal legislatore come strumento di contenimento della spesa sanitaria e deve allora essere accettato dalle aziende come condizione per poter operare nel Servizio sanitario, ovviamente a conclusione di un singolo calcolo di convenienza economica.
Con riferimento, poi, alla censura della violazione del giudicato – facendo rivivere, la norma, il tariffario di cui al DM 22/7/96 già annullato dal
Consiglio di Stato – la Corte ha rilevato che, nonostante l'annullamento, il predetto decreto del Ministero della Salute del 22 luglio 1996 (cd. decreto
Bindi) ha continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore, avendo, l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il precedente decreto, e, così, previsto normativamente una riduzione delle tariffe (in tal senso v. anche T.A.R. Napoli, Campania, 07/01/2014, n. 14). Come rilevato anche dal
Consiglio di Stato (cfr. sent. del 10/04/2015 n. 1832; 04/06/2014, n. 2865;
29/11/2012 nn. 6090 e 6091; 17/11/2012, n. 5801), “Il cd. tariffario Bindi, pur dopo l'annullamento del D.M. 22 luglio 1996, può essere comunque preso quale dato storico contenente "cifre di riferimento" ed è stato comunque validamente adottato dalla l. 296/2006, come ha chiarito la Corte costituzionale, quale disciplina per il futuro”. Le disposizioni censurate, peraltro emanate oltre sei anni dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, si sono limitate a stabilire le tariffe applicabili esclusivamente a far data dalla loro entrata in vigore, quindi, a prestazioni rese successivamente alla sentenza.
In merito alla efficacia temporale dello sconto, questo Tribunale aderisce alla
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 6 di 9 tesi – ormai assolutamente prevalente in giurisprudenza – secondo cui «La L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il t6riennio 2007-2009» (cfr. Cass., sez. III, 04/05/2018,
n.10582, alla cui motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.; si vedano, altresì, in senso conforme, Cass. 13/02/2020, n. 3676 in motivazione;
Cass. 30/11/2020, n. 27366; Cass. 12/01/2021, n. 297; Cons. Stato, sez. III, sentenze 19/11/2018, n. 6519 e 01.02.2017, n. 439); tale conclusione è in linea con quanto rilevato dalla sentenza della Corte Cost.02.04.2009, n. 94 a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n.
296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O), per cui «lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n.
296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009»
(cfr. Cass. sez. III, 04/05/2018, n. 10582).
Né dal contratto stipulato con la struttura può ricavarsi che le parti abbiano inteso, con comune volontà negoziale, applicarlo anche al di là dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa e quindi successivamente alla sua efficacia;
invero, dall'esame del contratto relativo all'anno 2011, prodotto in giudizio solo dal centro convenzionato, non risulta che le parti abbiano voluto dare valenza contrattuale alle previsioni della legge n. 296/2006.
Nell'art.4 contratto si prevede infatti un tetto di spesa, al netto dello sconto
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 7 di 9 previsto dalla legge n. 296 del 2006, riferito all'intera branca di specialistica ambulatoriale mentre l'art. 5 stabilisce che la remunerazione delle prestazioni
“avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge” ed il comma 2 dell'art. 5 precisa che
“In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evince, quindi, che all'atto della stipula le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto previsto dalla legge n. 296/2006, e non che invece intendessero applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2): con tale previsione, le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corrispettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa.
L'interpretazione secondo cui lo sconto non è stato contrattualizzato ha trovato conferma in alcuni precedenti della Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenze n. 2712/2019 del 20.05.2019 e 2735/2019 del 21.05.2019 alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) rilevando un diverso contenuto contrattuale (trattavasi di altra branca specialistica) idoneo a rappresentare una comune volontà delle parti di rendere applicabile ultrattivamente lo sconto di legge, ipotesi che nella fattispecie va invece
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 8 di 9 esclusa stante il diverso contenuto del contratto stipulato con il centro opposto.
Parte Conclusivamente, l'opposizione proposta dalla risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Pt_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda proposta da contro Pt_1 [...]
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1
7497/2020 reso dal Tribunale di Napoli in data 7.12.2020 ;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado Pt_1
di giudizio, che liquida in €.200,00 per spese e € 6.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese al 15%, in favore delle parti ricorrenti;
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 25/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato, mediante la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1266 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2021, ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.IV , in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IV_1
tempore, con sede in Napoli alla via Comunale del Principe, 13/A, rapp.ta e difesa dall' Avv. Isabella Selvaggi -C.F. e C.F._1 Parte_2
–( ) in virtù di procura notarile, come in
[...] CodiceFiscale_2
atti
- attore opponente
E
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante p.t. dom.to presso la sede sita in Napoli alla Via S. Giacomo dei Capri n.38, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso dall'Avv. Giuseppe Gargiulo (c.f. ) presso il C.F._3
cui studio in Napoli alla Via Francesco Cilea n.21 sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n.81 – 80132
- convenuta opposta
CONCLUSIONI: All'udienza per la precisazione delle conclusioni,
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 1 di 9 celebratasi con modalità cartolare, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone il totale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, L chiedeva la revoca del Pt_1
decreto ingiuntivo n. 7497/2020 reso dal Tribunale di Napoli in data
7.12.2020 notificato in data 9.12.2020, con il quale viene ingiunto alla Pt_1
il pagamento dell'importo di €. 25.428,17 oltre interessi oltre interessi
[...]
ex art. 5 D. L.vo 231/02, diritti ed onorari per crediti riferiti agli anni 2012 -
2013.
A fondamento della spiegata opposizione, si eccepiva che il soggetto ricorrente avesse indicato una partita IV cessata dal 17 maggio 2001, come risulta da verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate (nota prot. n.
31.25.76 del 23/12/2020), pertanto, mancando la legittimazione attiva con conseguente nullità del decreto ingiuntivo.
Nel merito, rilevava l'insussistenza del credito in quanto l'importo richiesto si riferiva a somme che, per legge, non sono dovute in forza della normativa sugli sconti tariffari applicabili alle strutture sanitarie private accreditate con il SSN.
Asseriva, altresì, che con sentenza n.94/2009, la Corte Costituzionale aveva confermato la legittimità di tale norma, anche se il Decreto Bindi è stato annullato in sede giurisdizionale, poiché il legislatore aveva inteso mantenerne in vita gli effetti.
Continuava affermando che i contratti sottoscritti tra le strutture accreditate e
Parte la prevedono esplicitamente lo sconto, sia nelle tariffe, sia nei limiti di spesa. Questi contratti, accettati dalle parti, non sono mai stati impugnati e
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 2 di 9 restano validi.
Concludeva poi per l'inesistenza dei presupposti per la provvisoria esecuzione, in quanto il credito non è né certo, né liquido, né esigibile e che pertanto, non sussistono i requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi degli artt. 642 e 648 c.p.c.
Si costituiva l'opposta la quale contestava integralmente Controparte_1
le difese avverse. Sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel ricorso notificato è stato indicato correttamente il codice fiscale (C.F. della senza il numero di P.IV_2 Controparte_1
partita IV, che non è cessata come erroneamente sostenuto dall'opponente.
La visura camerale aggiornata a marzo 2021 conferma che la società è attiva con gli stessi dati identificativi, inclusa la partita IV, pertanto, l'eccezione di inesistenza del creditore è infondata.
Inoltre, il sistema di accreditamento con il SSR è legato ai dati fiscali indicati,
e ogni modifica richiederebbe un nuovo accreditamento, cosa che non è avvenuta.
Sulla presunta inesistenza del credito e applicazione dello sconto, asseriva che l'opponente contestasse la pretesa sul credito relativo allo sconto applicato, senza indicarne i motivi. Nel merito precisava che la somma di € 25.428,17
Parte corrispondeva alla quota indebitamente decurtata dall' per l'applicazione illegittima dello sconto previsto dalla L. 296/2006 sugli anni 2012-2013,
Parte come confermato dalla stessa nella documentazione allegata, affermando altresì che aveva ammesso implicitamente la prassi di Pt_3
applicare tale sconto, anche se non dovuto per gli anni indicati e di non aver
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 3 di 9 corrisposto l'importo dovuto alla Controparte_1
Continuava affermando che il contratto sottoscritto per gli anni 2012-2013 richiamasse4 espressamente la normativa L. 296/2006, prevedendo che il limite di spesa annuo sia calcolato al netto di ticket e sconti. Tale previsione contrattuale non incide però sui criteri di remunerazione delle singole prestazioni, che restano regolate dagli accordi e dalle tariffe vigenti, senza applicare lo sconto.
Questa interpretazione è condivisa anche dalla giurisprudenza della Corte
d'Appello di Napoli, che ha ritenuto che lo sconto ex lege non sia applicabile alle prestazioni in questione né per ragioni normative né contrattuali.
Concludeva ritenendo che, alla luce della fondatezza delle ragioni di credito e dell'errata opposizione, fosse pienamente legittima la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, che deve essere confermata per evitare inutili dilazioni e tutelare il diritto del creditore.
Nel merito l'opposizione è stata proposta dalla , sulla base Parte_1
della giurisprudenza civile e amministrativa che ha affermato come non dovuto, alle strutture accreditate, l'importo relativo allo “sconto” anche per il periodo successivo al 2009, ciò sia perché la sua efficacia viene ancorata alla nuova definizione del sistema tariffario, sia perché l'applicabilità dello sconto alla tariffazione viene fatta derivare dalla previsione dello stesso nel contratto
Part stipulato tra la e il centro accreditato ed infine perché avendo la struttura, per l'annualità in questione, raggiunto il tetto di spesa assegnato, null'altro poteva essere corrisposto.
A questo punto occorre brevemente ricostruire la normativa in materia di sconto: ebbene, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 796, lett.
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 4 di 9 o), oltre a prevedere la sostanziale reviviscenza delle tariffe stabilite con il
D.M. 22.7.1996, fissò anche una riduzione delle stesse, prevedendo che "fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto".
Dunque, con l'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296/2006 è stata prevista l'applicazione del cd. sconto.
Tale disciplina è stata portata al vaglio della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 94 del 02/04/2009, ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata disposizione, evidenziando che l'obiettivo di ridurre la spesa sanitaria è espressione del giudizio di bilanciamento, riservato alla discrezionalità del legislatore, fra le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile e dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 5 di 9 da realizzare in questo campo. Invero, lo “sconto” è da tempo previsto dal legislatore come strumento di contenimento della spesa sanitaria e deve allora essere accettato dalle aziende come condizione per poter operare nel Servizio sanitario, ovviamente a conclusione di un singolo calcolo di convenienza economica.
Con riferimento, poi, alla censura della violazione del giudicato – facendo rivivere, la norma, il tariffario di cui al DM 22/7/96 già annullato dal
Consiglio di Stato – la Corte ha rilevato che, nonostante l'annullamento, il predetto decreto del Ministero della Salute del 22 luglio 1996 (cd. decreto
Bindi) ha continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore, avendo, l'art. 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disposto la reviviscenza delle tariffe stabilite con il precedente decreto, e, così, previsto normativamente una riduzione delle tariffe (in tal senso v. anche T.A.R. Napoli, Campania, 07/01/2014, n. 14). Come rilevato anche dal
Consiglio di Stato (cfr. sent. del 10/04/2015 n. 1832; 04/06/2014, n. 2865;
29/11/2012 nn. 6090 e 6091; 17/11/2012, n. 5801), “Il cd. tariffario Bindi, pur dopo l'annullamento del D.M. 22 luglio 1996, può essere comunque preso quale dato storico contenente "cifre di riferimento" ed è stato comunque validamente adottato dalla l. 296/2006, come ha chiarito la Corte costituzionale, quale disciplina per il futuro”. Le disposizioni censurate, peraltro emanate oltre sei anni dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, si sono limitate a stabilire le tariffe applicabili esclusivamente a far data dalla loro entrata in vigore, quindi, a prestazioni rese successivamente alla sentenza.
In merito alla efficacia temporale dello sconto, questo Tribunale aderisce alla
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 6 di 9 tesi – ormai assolutamente prevalente in giurisprudenza – secondo cui «La L.
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il t6riennio 2007-2009» (cfr. Cass., sez. III, 04/05/2018,
n.10582, alla cui motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.; si vedano, altresì, in senso conforme, Cass. 13/02/2020, n. 3676 in motivazione;
Cass. 30/11/2020, n. 27366; Cass. 12/01/2021, n. 297; Cons. Stato, sez. III, sentenze 19/11/2018, n. 6519 e 01.02.2017, n. 439); tale conclusione è in linea con quanto rilevato dalla sentenza della Corte Cost.02.04.2009, n. 94 a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n.
296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O), per cui «lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n.
296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009»
(cfr. Cass. sez. III, 04/05/2018, n. 10582).
Né dal contratto stipulato con la struttura può ricavarsi che le parti abbiano inteso, con comune volontà negoziale, applicarlo anche al di là dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa e quindi successivamente alla sua efficacia;
invero, dall'esame del contratto relativo all'anno 2011, prodotto in giudizio solo dal centro convenzionato, non risulta che le parti abbiano voluto dare valenza contrattuale alle previsioni della legge n. 296/2006.
Nell'art.4 contratto si prevede infatti un tetto di spesa, al netto dello sconto
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 7 di 9 previsto dalla legge n. 296 del 2006, riferito all'intera branca di specialistica ambulatoriale mentre l'art. 5 stabilisce che la remunerazione delle prestazioni
“avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge” ed il comma 2 dell'art. 5 precisa che
“In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2011 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evince, quindi, che all'atto della stipula le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto previsto dalla legge n. 296/2006, e non che invece intendessero applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2): con tale previsione, le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corrispettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa.
L'interpretazione secondo cui lo sconto non è stato contrattualizzato ha trovato conferma in alcuni precedenti della Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenze n. 2712/2019 del 20.05.2019 e 2735/2019 del 21.05.2019 alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) rilevando un diverso contenuto contrattuale (trattavasi di altra branca specialistica) idoneo a rappresentare una comune volontà delle parti di rendere applicabile ultrattivamente lo sconto di legge, ipotesi che nella fattispecie va invece
Proc. R.G. n.1266/2021 – sentenza Pagina 8 di 9 esclusa stante il diverso contenuto del contratto stipulato con il centro opposto.
Parte Conclusivamente, l'opposizione proposta dalla risulta infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Pt_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- Rigetta la domanda proposta da contro Pt_1 [...]
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. CP_1
7497/2020 reso dal Tribunale di Napoli in data 7.12.2020 ;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado Pt_1
di giudizio, che liquida in €.200,00 per spese e € 6.500,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese al 15%, in favore delle parti ricorrenti;
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 25/07/2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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