Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/04/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare ,
del provvedimento di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 31.12.2025 nonché di ogni atto ad esse precedente, connesso e/o collegato tra cui la pianificazione d’impiego 2026/2027,
nonché per il riconoscimento dell’applicazione al Militare ricorrente della previsione di cui al paragrafo 103 Direttiva SMM PERS-001 sempre, previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di nullità di ogni atto sfavorevole, presupposto, collegato e/o conseguente, adottato dalla linea gerarchica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa IA BA e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Castellano, in sostituzione dell'Avv. M. Taffuri, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. Marzo per l'Amministrazione statale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 2.03.2026 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
Militare della Marina Militare - impiegato precedentemente a La Spezia sulla nave Grecale, con l’incarico di Capo Componente, posto tabellare (p.t.) -OMISSIS- - veniva collocato d’autorità “Fuori Area”1 (sede di Grottaglie - Puglia), a far data dal 26.03.2023, come Capo Sezione Autoreparto, p.t. -OMISSIS-. Il trasferimento veniva programmato per il 1° trimestre dell’anno 2022, ma l’effettiva assegnazione avveniva nell’anno 2023 (epoca in cui il ricorrente aveva più di 50 anni), poiché -OMISSIS-, a febbraio 2022, durante l’impiego svolto a La Spezia, chiedeva un prolungamento dell’imbarco sulla Grecale, che l’Amministrazione consentiva per un ulteriore anno. Terminata la proroga, veniva disposto il trasferimento d’autorità a Grottaglie, che sarebbe dovuto durare 3 anni (fino a marzo 2026), anziché 5 (fino al 2028). Pertanto, a dicembre 2025 -OMISSIS-, con l’approssimarsi del triennio, chiedeva di rientrare a La Spezia ma l’Amministrazione rifiutava.
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 103, SMM – PERS – 001;
II) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, LEGGE 241/90 e ss.mm.
4. Il 4.03.2026 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale per conto del Ministero della Difesa, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. In data 20.03.2026 la difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto che sia dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, l’Amministrazione resistente, con provvedimento -OMISSIS-, ha riconosciuto “il diritto del Ricorrente al rientro presso la sede di Sarzana, previsto per il prossimo 14 giugno”, con richiesta di condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente.
6. Il 23.03.2026 l’Avvocatura erariale ha depositato, per conto del Ministero resistente, relazione dello Stato Maggiore della Marina ed allegato foglio in riferimento b. con cui la Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina ha trasmesso copia del messaggio telegrafico di variante pianificazione e del contestuale Ordine di Trasferimento del ricorrente presso la sede di Sarzana, in accoglimento delle richieste di parte ricorrente, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. All’udienza in camera di consiglio del 24.03.2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il difensore del ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con richiesta di condanna alle spese dell’Amministrazione resistente. L’Avvocatura erariale ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la compensazione delle spese. Pertanto il Presidente di questa Sezione, ha effettuato, a verbale, l'avviso di cui all'art. 60 c.p.a., in ordine alla possibile definizione del presente giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, disponendo il passaggio in decisione ai sensi della predetta norma, ai fini della eventuale definizione della causa nel merito con sentenza in forma semplificata.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
8. Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere posto che nelle more del giudizio (durante la fase cautelare) l’Amministrazione resistente, con provvedimento -OMISSIS-, ha riconosciuto “il diritto del Ricorrente al rientro presso la sede di Sarzana, previsto per il prossimo 14 giugno”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
10. Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge, stante la peculiarità e l’evoluzione della controversia per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IZ RO, Presidente
IA BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BA | IZ RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.