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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 619/2025 R.G., promossa da: Contr C.F. e P.IVA. in persona dell'Amministratrice Unica, Parte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Citerna (PG), Via Paolo Borsellino n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo
[...]
Battistoni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Umbertide (PG), Via del Vignola n. 4/G;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante, con sede in CP_3 P.IVA_2
Sassuolo (MO), Via Tien An Men n. 21, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti
ES RR e IO BE, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Formigine (MO), Via Giardini Nord n. 79;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.340,00 oltre interessi e spese. Concludeva affinché venisse accertata e dichiarata “la nullità assoluta del contratto di consulenza direzionale dell'1/4/2023 sottoscritto tra la e la posto alla base del Decreto Parte_2 CP_3
Ingiuntivo opposto in quanto contratto apparente in presenza di diverso accordo simulatorio” venisse dichiarato “nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 4342/2024 dal Tribunale di Perugia”, “ respingendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta”.
In via subordinata chiedeva che accertata e dichiarata “la nullità del contratto di consulenza direzionale dell'1/4/2023 sottoscritto tra la e la posto alla base del Parte_2 CP_3
Decreto ingiuntivo opposto per il venire meno della presupposizione come sopra argomentato”
1 venisse dichiarato “nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 4342/2024 dal Tribunale di Perugia”, “respingendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta”.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva di operare nel campo dell'edizione, stampa e distribuzione di libri, giornali, volumi, cataloghi, rilevando che nello svolgimento della propria attività, dopo avere acquisito gli ordini, commissionava a terzi le lavorazioni nel rispetto delle direttive date dai clienti. Riferiva di avere intrapreso nel 2023 un percorso per aumentare la platea dei clienti e per fare ciò aveva intrattenuto rapporti con l'opposta al fine di capire la fattibilità di tale richiesta. Contatti sfociati nell'incontro con il Direttore Commerciale della opposta che aveva nel proprio portfolio una società analoga alla LRC - Kosmo Srl con sede in Roma - nella quale erano operativi due suoi collaboratori - e - in procinto di abbandonare Controparte_4 Parte_3 quella realtà lavorativa. Evidenziava che in un incontro successivo erano presenti anche gli agenti che dovevano entrare in collaborazione con l'opponente al fine di implementare il lavoro in specifiche aree di competenza. Deduceva che la sarebbe stata remunerata mensilmente per queste CP_3 due figure. Cont Evidenziava che e Partner avrebbero intanto firmato una prima intesa che giustificava i primi Cont invii di richieste di preventivi e lavorazioni alla stessa da parte dei due agenti che sarebbero dovuti entrare nell'organico della opponente, mentre in un secondo momento, alla formale liberazione da ogni vincolo contrattuale degli stessi agenti, le società avrebbero proceduto a formalizzare l'effettivo accordo prevedendo un compenso per l'opposta, parametrato alle lavorazioni contrattualizzate dai nuovi agenti.
La parte opponente ha poi evidenziato che la sottoscrizione del contratto non è quella del legale rappresentante della , ma del Direttore Commerciale . Parte_2 Persona_1
Ritiene che il contratto che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere fosse altro e che quell'accordo fingeva unicamente da posticcio tentativo di far apparire un qualcosa che però, nella realtà, era diverso rispetto alle effettive intenzioni.
Riferiva che i rapporti si erano interrotti perché gli agenti avevano deciso di non entrare in rapporti con la , venendo in questo modo meno il motivo che aveva spinto l'opponente a Parte_2 intrattenere rapporti con l'opposta.
Riferiva che poi le parti hanno interrotto i rapporti in quanto la parte opposta in quel momento non aveva reperito altri agenti che avrebbero potuto garantire la crescita della società opponente.
In punto di diritto l'opponente ritiene che il contratto tra le parti concluso sia simulato in quanto il documento in atti non riflette la volontà delle parti che era quella di inserire nell'organico della
[...]
[...
[...] le figure commerciali di con un compenso per l'opposta CP_5 CP_4 Parte_4 Parte_3 parametrato alle lavorazioni contrattualizzate dei due agenti. Cont Ritiene che la causa simulandi è proprio quella di tenere celato il fiorire del rapporto tra la e i due agenti, collaboratori della per evitare le possibili conseguenze in capo alla sola CP_3 CP_3
[... e ai due agenti relativamente alla violazione di altre clausole contrattuali.
La parte opponente ritiene che nel caso in cui non sia possibile ravvisare la simulazione la fattispecie in esame deve rientrare nell'ambito della presupposizione in quanto l'intento e la volontà delle parti era di fare in modo che due soggetti formati con specifiche competenze di interesse della opponente entrassero in collaborazione con quest'ultima e, a fronte di tutto ciò, l'opposta avrebbe ottenuto i propri compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la CP_3 la quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni deduce di essere una azienda specializzata nella gestione, erogazione di consulenza direzionale e formazione del personale nell'area manageriale, di strategia, commerciale per l'efficientamento e lo sviluppo di processi di governance, produzione e vendita.
Evidenzia che con il contratto stipulato tra le parti ha accettato l'incarico conferito da CP_3 [...] di coadiuvare la Direzione Aziendale nello sviluppo del marketing, della rete vendita e Parte_2 del networking, con obbligo per l'opponente di corrispondere un corrispettivo fisso mensile, pattuito in € 3.000,00 IVA esclusa, ad eccezione del mese di agosto 2023 per il quale le parti avevano stabilito un corrispettivo dimezzato, pari ad € 1.500,00, IVA esclusa, con saldo previsto entro 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura.
Riferiva di avere emesso la prima fattura di € 3.600,00 nel mese di aprile 2023 e successivamente di avere emesso le fatture nn. 23 del 31 maggio 2023 per € 3.600,00 con scadenza al 30 luglio 2023; 30 del 30 giugno 2023 per € 3.600,00, con scadenza al 31 agosto 2023; 36 del 31 luglio 2023, per €
3.600,00, con scadenza al 30 settembre 2023; 40 del 31 agosto 2023, per € 1.830,00, con scadenza al
30 novembre 2023; 46 del 29 settembre 2023, per € 3.600,00, con scadenza al 31 settembre 2023 e di avere comunicato in data 5 ottobre 2023 alla opponente di voler recedere dal contratto a causa del grave ritardo nell'adempimento.
Evidenzia che nel mese di dicembre 2023 la parte opponente ha provveduto ad inviare un acconto di
€ 1.000,00 e successivamente sono seguiti incontri al fine di trovare una soluzione conciliativa, tanto
3 che in data 24 marzo 2024 l'opposta si era resa disponibile a concedere in favore della debitrice un piano di rientro per l'intero importo € 13.640,00, in rate mensili da € 300,00 ciascuna.
Riferisce che con mail dell'11 luglio 2024 l'opponente ha inviato alla opposta una mail della Banca
Popolare di Cortona a dimostrazione di avere avviato la richiesta di una linea di credito, al fine di onorare il debito maturato nei confronti della opposta ed in data 6 agosto 2024 ha inviato la somma di € 300,00 a titolo di acconto sul maggiore avere.
Ritiene che detto comportamento costituisca riconoscimento di debito e che, in ogni caso, mai la parte opponente aveva sollevato eccezioni in merito alla validità del contratto.
In punto di diritto ritiene infondato che la fattispecie rientri nell'ambito della simulazione in quanto tra le parti mai è intervenuto un diverso patto scritto o verbale di natura simulatoria volto a celare le diverse volontà contrattuali e che prevedesse l'inefficacia del contratto del 1° aprile 2023.
Evidenzia che l'opponente non ha fornito alcuna controdichiarazione o prova scritta dell'accordo simulatorio e che non può servirsi della prova per testimoni in quanto il contratto è redatto per iscritto.
Contesta poi i messaggi whatsapp in quanto non forniscono alcuna prova in merito all'accordo simulatorio. Sostiene di non avere mai garantito alla opponente l'ingresso dei due agenti nella sua rete commerciale o in quella di in quanto gli stessi, in assenza di qualsivoglia vincolo di CP_3 dipendenza con l'opposta, avevano la libertà di valutare e scegliere per il loro futuro professionale.
Riferisce che dette circostanze erano note alla opponente che, aldilà delle trattative private con i due agenti, le aveva conferito incarico per ottenere i servizi di consulenza aziendale oggetto di contratto.
In merito alla presupposizione ritiene che nel contratto non abbia avuto ingresso e non può essere invocata per modificare il contenuto del contratto in assenza di una chiara manifestazione della volontà delle parti in tal senso, ribadendo che nel contratto di consulenza non vi è alcuna clausola relativa all'inserimento di figure professionali in azienda.
Ritiene infine che la pretesa della parte opposta sia legittima in quanto al contratto è stata data esecuzione avendo l'opponente accettato le prestazioni professionali rese dalla opposta per le quali ha pagato in parte i compensi pattuiti.
Deduce, infine, che non essendo richiesta una forma scritta ad substantiam, l'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante è del tutto irrilevante e non determina la nullità del contratto, posto che le parti hanno dato piena esecuzione allo stesso. Evidenzia a tale proposito come gli atti stipulati dal falsus procurator siano comunque efficaci e vincolanti nei confronti della rappresentata, laddove intervenga ratifica, che può avvenire anche per fatti concludenti, come, nel caso di specie, attraverso l'esecuzione del contratto. Fatti concludenti costituiti dall'avere accettato i servizi della opposta e di aver provveduto al loro pagamento anche se parziale.
L'opposta ha quindi insistito nelle proprie richieste.
4 Alla prima udienza del 2 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del 20 luglio 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata ex art. 189 cpc per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 dicembre 2025. Udienza sostituita con il deposito di note scritte.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisone.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente sostiene che il contratto tra le parti concluso dissimula un accordo diverso teso all'inserimento degli agenti nella struttura della società opponente, ma nessun documento che attesti detta circostanza è stato depositato dalla Ne, d'altra parte, poteva ritenersi Parte_2 ammissibile la prova per testimoni avendo ad oggetto patti anteriori o contemporanei al contratto concluso dalle parti e allo stesso contrari.
Neppure ai messaggi whatsapp può attribuirsi rilevanza alcuna sul piano probatorio essendo dal contenuto generico e non contestualizzato nel tempo.
Sul punto non va neppure sottaciuto che dalla documentazione in atti emerge in modo inconfutabile che tra le parti il rapporto è proseguito anche dopo che le trattative con gli agenti avevano avuto esito negativo.
Anche l'eccezione di presupposizione va rigettata in quanto il contratto depositato in atti non contiene riferimenti alla assunzione dei due agenti da parte della opponente come condizione essenziale del contratto, tanto è vero che le parti hanno dato esecuzione al contratto con le prestazioni rese dall'opposta ed i pagamenti parziali effettuati dalla opponente.
5 Anche l'eccezione di nullità del contratto per difetto di rappresentanza va rigettata innanzitutto perché per tale tipo di contratto non è richiesta la forma ab sustantiam e poi perché l'operato di Per_1
Direttore Commerciale della società opponente, è stato comunque ratificato per fatti
[...] concludenti dal legale rappresentante.
A tale proposito va rammentato che la ratifica può essere espressa o tacita e in questo ultimo caso può avvenire per fatti concludenti ovvero qualora dal comportamento del falso rappresentato possano desumersi elementi incompatibili con la volontà di disconoscere l'attività del falso rappresentante.
Nel caso di specie è emerso dalla documentazione agli atti che al contratto sottoscritto è stata data esecuzione, con la conseguenza che devono essere valorizzati i plurimi elementi emersi da detta documentazione dalla quale è stato possibile evincere che il legale rappresentante della Parte_2 ha dato esecuzione al contratto stipulato in suo nome dal falsus procurator.
Procedendo infatti all'interpretazione del contratto e facendo applicazione dei generali criteri contenuti nell'art. 1362 cc, tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dalle parti contraenti anche dopo la conclusione del contratto, è possibile ricavare che il contratto concluso da Per_1
è efficace in ragione dei principi generali di apparenza del diritto e dell'affidamento del
[...] terzo incolpevole.
Anche sul punto l'opposizione non è fondata.
Detto ciò, passando alla prova del credito è necessario verificare se la parte opposta l'ha fornita.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che la parte opposta si è resa disponibile a concedere alla parte opponente un piano di rientro per il pagamento dell'intero importo posto a base del decreto ingiuntivo. Tra la documentazione in atti, ad ulteriore conferma della conclusione del contratto e della volontà della parte opponente di pagare l'importo suddetto, vi è anche la mail dell'11 luglio 2024 dalla quale risulta che , al fine Parte_2 di onorare la propria obbligazione, aveva presentato alla Banca Popolare di Cortona istanza per ottenere una linea di credito. Con detta documentazione inviata alla opposta la parte opponente non ha fatto altro che riconoscere il proprio debito e confermare la volontà di pagare.
Non va infine sottaciuto che la parte opponente non ha fornito la prova di quanto dalla stessa asserito ed affermato.
Per quanto sin qui detto l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_2 condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_3 di € 13.340,00. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
6 Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto Parte_2 dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 619/2025, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024;
- condanna, conseguentemente, in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_2 in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € 13.340,00, oltre gli CP_3 interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_2 CP_3
[...
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 619/2025 R.G., promossa da: Contr C.F. e P.IVA. in persona dell'Amministratrice Unica, Parte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Citerna (PG), Via Paolo Borsellino n. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo
[...]
Battistoni, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Umbertide (PG), Via del Vignola n. 4/G;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante, con sede in CP_3 P.IVA_2
Sassuolo (MO), Via Tien An Men n. 21, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti
ES RR e IO BE, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Formigine (MO), Via Giardini Nord n. 79;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 13.340,00 oltre interessi e spese. Concludeva affinché venisse accertata e dichiarata “la nullità assoluta del contratto di consulenza direzionale dell'1/4/2023 sottoscritto tra la e la posto alla base del Decreto Parte_2 CP_3
Ingiuntivo opposto in quanto contratto apparente in presenza di diverso accordo simulatorio” venisse dichiarato “nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 4342/2024 dal Tribunale di Perugia”, “ respingendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta”.
In via subordinata chiedeva che accertata e dichiarata “la nullità del contratto di consulenza direzionale dell'1/4/2023 sottoscritto tra la e la posto alla base del Parte_2 CP_3
Decreto ingiuntivo opposto per il venire meno della presupposizione come sopra argomentato”
1 venisse dichiarato “nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi il Decreto Ingiuntivo n. 1495/2024 emesso nel procedimento R.G. n. 4342/2024 dal Tribunale di Perugia”, “respingendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta”.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva di operare nel campo dell'edizione, stampa e distribuzione di libri, giornali, volumi, cataloghi, rilevando che nello svolgimento della propria attività, dopo avere acquisito gli ordini, commissionava a terzi le lavorazioni nel rispetto delle direttive date dai clienti. Riferiva di avere intrapreso nel 2023 un percorso per aumentare la platea dei clienti e per fare ciò aveva intrattenuto rapporti con l'opposta al fine di capire la fattibilità di tale richiesta. Contatti sfociati nell'incontro con il Direttore Commerciale della opposta che aveva nel proprio portfolio una società analoga alla LRC - Kosmo Srl con sede in Roma - nella quale erano operativi due suoi collaboratori - e - in procinto di abbandonare Controparte_4 Parte_3 quella realtà lavorativa. Evidenziava che in un incontro successivo erano presenti anche gli agenti che dovevano entrare in collaborazione con l'opponente al fine di implementare il lavoro in specifiche aree di competenza. Deduceva che la sarebbe stata remunerata mensilmente per queste CP_3 due figure. Cont Evidenziava che e Partner avrebbero intanto firmato una prima intesa che giustificava i primi Cont invii di richieste di preventivi e lavorazioni alla stessa da parte dei due agenti che sarebbero dovuti entrare nell'organico della opponente, mentre in un secondo momento, alla formale liberazione da ogni vincolo contrattuale degli stessi agenti, le società avrebbero proceduto a formalizzare l'effettivo accordo prevedendo un compenso per l'opposta, parametrato alle lavorazioni contrattualizzate dai nuovi agenti.
La parte opponente ha poi evidenziato che la sottoscrizione del contratto non è quella del legale rappresentante della , ma del Direttore Commerciale . Parte_2 Persona_1
Ritiene che il contratto che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere fosse altro e che quell'accordo fingeva unicamente da posticcio tentativo di far apparire un qualcosa che però, nella realtà, era diverso rispetto alle effettive intenzioni.
Riferiva che i rapporti si erano interrotti perché gli agenti avevano deciso di non entrare in rapporti con la , venendo in questo modo meno il motivo che aveva spinto l'opponente a Parte_2 intrattenere rapporti con l'opposta.
Riferiva che poi le parti hanno interrotto i rapporti in quanto la parte opposta in quel momento non aveva reperito altri agenti che avrebbero potuto garantire la crescita della società opponente.
In punto di diritto l'opponente ritiene che il contratto tra le parti concluso sia simulato in quanto il documento in atti non riflette la volontà delle parti che era quella di inserire nell'organico della
[...]
[...
[...] le figure commerciali di con un compenso per l'opposta CP_5 CP_4 Parte_4 Parte_3 parametrato alle lavorazioni contrattualizzate dei due agenti. Cont Ritiene che la causa simulandi è proprio quella di tenere celato il fiorire del rapporto tra la e i due agenti, collaboratori della per evitare le possibili conseguenze in capo alla sola CP_3 CP_3
[... e ai due agenti relativamente alla violazione di altre clausole contrattuali.
La parte opponente ritiene che nel caso in cui non sia possibile ravvisare la simulazione la fattispecie in esame deve rientrare nell'ambito della presupposizione in quanto l'intento e la volontà delle parti era di fare in modo che due soggetti formati con specifiche competenze di interesse della opponente entrassero in collaborazione con quest'ultima e, a fronte di tutto ciò, l'opposta avrebbe ottenuto i propri compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la CP_3 la quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La parte opposta a sostegno delle proprie ragioni deduce di essere una azienda specializzata nella gestione, erogazione di consulenza direzionale e formazione del personale nell'area manageriale, di strategia, commerciale per l'efficientamento e lo sviluppo di processi di governance, produzione e vendita.
Evidenzia che con il contratto stipulato tra le parti ha accettato l'incarico conferito da CP_3 [...] di coadiuvare la Direzione Aziendale nello sviluppo del marketing, della rete vendita e Parte_2 del networking, con obbligo per l'opponente di corrispondere un corrispettivo fisso mensile, pattuito in € 3.000,00 IVA esclusa, ad eccezione del mese di agosto 2023 per il quale le parti avevano stabilito un corrispettivo dimezzato, pari ad € 1.500,00, IVA esclusa, con saldo previsto entro 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura.
Riferiva di avere emesso la prima fattura di € 3.600,00 nel mese di aprile 2023 e successivamente di avere emesso le fatture nn. 23 del 31 maggio 2023 per € 3.600,00 con scadenza al 30 luglio 2023; 30 del 30 giugno 2023 per € 3.600,00, con scadenza al 31 agosto 2023; 36 del 31 luglio 2023, per €
3.600,00, con scadenza al 30 settembre 2023; 40 del 31 agosto 2023, per € 1.830,00, con scadenza al
30 novembre 2023; 46 del 29 settembre 2023, per € 3.600,00, con scadenza al 31 settembre 2023 e di avere comunicato in data 5 ottobre 2023 alla opponente di voler recedere dal contratto a causa del grave ritardo nell'adempimento.
Evidenzia che nel mese di dicembre 2023 la parte opponente ha provveduto ad inviare un acconto di
€ 1.000,00 e successivamente sono seguiti incontri al fine di trovare una soluzione conciliativa, tanto
3 che in data 24 marzo 2024 l'opposta si era resa disponibile a concedere in favore della debitrice un piano di rientro per l'intero importo € 13.640,00, in rate mensili da € 300,00 ciascuna.
Riferisce che con mail dell'11 luglio 2024 l'opponente ha inviato alla opposta una mail della Banca
Popolare di Cortona a dimostrazione di avere avviato la richiesta di una linea di credito, al fine di onorare il debito maturato nei confronti della opposta ed in data 6 agosto 2024 ha inviato la somma di € 300,00 a titolo di acconto sul maggiore avere.
Ritiene che detto comportamento costituisca riconoscimento di debito e che, in ogni caso, mai la parte opponente aveva sollevato eccezioni in merito alla validità del contratto.
In punto di diritto ritiene infondato che la fattispecie rientri nell'ambito della simulazione in quanto tra le parti mai è intervenuto un diverso patto scritto o verbale di natura simulatoria volto a celare le diverse volontà contrattuali e che prevedesse l'inefficacia del contratto del 1° aprile 2023.
Evidenzia che l'opponente non ha fornito alcuna controdichiarazione o prova scritta dell'accordo simulatorio e che non può servirsi della prova per testimoni in quanto il contratto è redatto per iscritto.
Contesta poi i messaggi whatsapp in quanto non forniscono alcuna prova in merito all'accordo simulatorio. Sostiene di non avere mai garantito alla opponente l'ingresso dei due agenti nella sua rete commerciale o in quella di in quanto gli stessi, in assenza di qualsivoglia vincolo di CP_3 dipendenza con l'opposta, avevano la libertà di valutare e scegliere per il loro futuro professionale.
Riferisce che dette circostanze erano note alla opponente che, aldilà delle trattative private con i due agenti, le aveva conferito incarico per ottenere i servizi di consulenza aziendale oggetto di contratto.
In merito alla presupposizione ritiene che nel contratto non abbia avuto ingresso e non può essere invocata per modificare il contenuto del contratto in assenza di una chiara manifestazione della volontà delle parti in tal senso, ribadendo che nel contratto di consulenza non vi è alcuna clausola relativa all'inserimento di figure professionali in azienda.
Ritiene infine che la pretesa della parte opposta sia legittima in quanto al contratto è stata data esecuzione avendo l'opponente accettato le prestazioni professionali rese dalla opposta per le quali ha pagato in parte i compensi pattuiti.
Deduce, infine, che non essendo richiesta una forma scritta ad substantiam, l'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante è del tutto irrilevante e non determina la nullità del contratto, posto che le parti hanno dato piena esecuzione allo stesso. Evidenzia a tale proposito come gli atti stipulati dal falsus procurator siano comunque efficaci e vincolanti nei confronti della rappresentata, laddove intervenga ratifica, che può avvenire anche per fatti concludenti, come, nel caso di specie, attraverso l'esecuzione del contratto. Fatti concludenti costituiti dall'avere accettato i servizi della opposta e di aver provveduto al loro pagamento anche se parziale.
L'opposta ha quindi insistito nelle proprie richieste.
4 Alla prima udienza del 2 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in riserva. Con provvedimento del 20 luglio 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata ex art. 189 cpc per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 dicembre 2025. Udienza sostituita con il deposito di note scritte.
A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisone.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
La parte opponente sostiene che il contratto tra le parti concluso dissimula un accordo diverso teso all'inserimento degli agenti nella struttura della società opponente, ma nessun documento che attesti detta circostanza è stato depositato dalla Ne, d'altra parte, poteva ritenersi Parte_2 ammissibile la prova per testimoni avendo ad oggetto patti anteriori o contemporanei al contratto concluso dalle parti e allo stesso contrari.
Neppure ai messaggi whatsapp può attribuirsi rilevanza alcuna sul piano probatorio essendo dal contenuto generico e non contestualizzato nel tempo.
Sul punto non va neppure sottaciuto che dalla documentazione in atti emerge in modo inconfutabile che tra le parti il rapporto è proseguito anche dopo che le trattative con gli agenti avevano avuto esito negativo.
Anche l'eccezione di presupposizione va rigettata in quanto il contratto depositato in atti non contiene riferimenti alla assunzione dei due agenti da parte della opponente come condizione essenziale del contratto, tanto è vero che le parti hanno dato esecuzione al contratto con le prestazioni rese dall'opposta ed i pagamenti parziali effettuati dalla opponente.
5 Anche l'eccezione di nullità del contratto per difetto di rappresentanza va rigettata innanzitutto perché per tale tipo di contratto non è richiesta la forma ab sustantiam e poi perché l'operato di Per_1
Direttore Commerciale della società opponente, è stato comunque ratificato per fatti
[...] concludenti dal legale rappresentante.
A tale proposito va rammentato che la ratifica può essere espressa o tacita e in questo ultimo caso può avvenire per fatti concludenti ovvero qualora dal comportamento del falso rappresentato possano desumersi elementi incompatibili con la volontà di disconoscere l'attività del falso rappresentante.
Nel caso di specie è emerso dalla documentazione agli atti che al contratto sottoscritto è stata data esecuzione, con la conseguenza che devono essere valorizzati i plurimi elementi emersi da detta documentazione dalla quale è stato possibile evincere che il legale rappresentante della Parte_2 ha dato esecuzione al contratto stipulato in suo nome dal falsus procurator.
Procedendo infatti all'interpretazione del contratto e facendo applicazione dei generali criteri contenuti nell'art. 1362 cc, tenuto conto del comportamento complessivo tenuto dalle parti contraenti anche dopo la conclusione del contratto, è possibile ricavare che il contratto concluso da Per_1
è efficace in ragione dei principi generali di apparenza del diritto e dell'affidamento del
[...] terzo incolpevole.
Anche sul punto l'opposizione non è fondata.
Detto ciò, passando alla prova del credito è necessario verificare se la parte opposta l'ha fornita.
Dalla documentazione in atti e segnatamente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta che la parte opposta si è resa disponibile a concedere alla parte opponente un piano di rientro per il pagamento dell'intero importo posto a base del decreto ingiuntivo. Tra la documentazione in atti, ad ulteriore conferma della conclusione del contratto e della volontà della parte opponente di pagare l'importo suddetto, vi è anche la mail dell'11 luglio 2024 dalla quale risulta che , al fine Parte_2 di onorare la propria obbligazione, aveva presentato alla Banca Popolare di Cortona istanza per ottenere una linea di credito. Con detta documentazione inviata alla opposta la parte opponente non ha fatto altro che riconoscere il proprio debito e confermare la volontà di pagare.
Non va infine sottaciuto che la parte opponente non ha fornito la prova di quanto dalla stessa asserito ed affermato.
Per quanto sin qui detto l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024.
Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve essere Parte_2 condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma CP_3 di € 13.340,00. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
6 Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto conto Parte_2 dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 619/2025, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1495/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 12 dicembre 2024;
- condanna, conseguentemente, in persona del legale rappresentante, al pagamento Parte_2 in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € 13.340,00, oltre gli CP_3 interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_2 CP_3
[...
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
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