Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11874 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO,11874/03 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg i MO -Presidente R.G.N. 11650/00 Dott. Salvatore SENESE Dott. LUno VIGOLO - Consigliere Cron. 25756 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA C sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ZZ IA;
intimata avverso la sentenza n. 9701/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/05/99 R.G.N. 54575/95; relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udita la del 08/10/02 dal Consigliere Dott. DO 3923 udienza -1- VIDIRI;
udito il P.M. B Generale Dott. il rigetto del 4 ÷ in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per ricorso. -2- - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 18 dicembre 1995, LU ER proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l'anticipazione della decorrenza della pensione di inabilità dalla data di presentazione della domanda amministrativa, о in subordine il riconoscimento dell'assegno mensile con la stessa decorrenza e sino al 13 maggio 1993 nonchè il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980. Riferiva al riguardo la ER che aveva " presentato domanda amministrativa in data 17 novembre DO Viole 1988 e che aveva ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dal 14 maggio 1993. Con sentenza del 28 maggio 1999 il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, alla corresponsione in favore della ER dell'assegno mensile d'invalidità di cui all'art. 13 della legge 118 del 1971 a decorrere dal 1 febbraio 1990 e sino al 31 dicembre 1992, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in via cumulativa sui ratei scaduti entro il 31 dicembre 1991 nonchè rivalutazione monetaria ed 24 1 interessi da calcolare ex art. 16, comma 6, legge 412 del 1991, sui ratei scaduti dal 1 gennaio 1992 sino al 31 dicembre 1992. Condannava ancora il Ministero alla corresponsione in favore dell'assicurata della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge 118 del 1971 a decorrere dal 1 gennaio 1993 oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali, da calcolare ex art. 16, comma 6, legge 42 del 1991 sui ratei scaduti sino all'avvenuto riconoscimento della prestazione in sede amministrativa. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, facendo proprie le considerazioni del c.t.u. nominato in sede 5 Guidlo Unders di gravame per essere le stesse basate Su una - corretta valutazione dei dati clinici ed anamnestici - ritenuto che lo stato di invalidità totale ha dell'assicurata (affetta da grave deficit visivo bilaterale , da degenerazione maculare atrofica con alterazioni retiniche diffuse e da cardiopatia ipertensiva ) andava retrodatato a sei mesi antecedenti la visita peritale (e cioè al 5 dicembre 1992) ed, in considerazione della gradualità e della (naturalmente progressività delle patologie ingravescenti) la generica capacità di lavoro della periziata si fosse ridotta, invece, in misura superiore ai due terzi, sin dal gennaio 1990. Non 2 57 erano emersi invece i requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. L'assicurata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso il Ministero denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 118 del 1971 nonchè dell'art. 2967 C.C. in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della riconoscimento dei chiesti benefici non era DO KE controversia in relazione all'art. 360, primo comma, particolare lamenta che per ilc.p.c. In sufficiente il solo raggiungimento della soglia invalidante ma era necessario anche il possesso degli ulteriori requisiti, e cioè del requisito dell'incollocazione e di quello reddituale, la cui ricorrenza non era stata invece provata dalla ER. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha in più occasioni affermato il principio (ex plurimis: Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass. 13 aprile 1995 n. 4217) secondo cui, in materia 3 t di pensione di invalidità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili (totali ° parziali) dagli art. 12 e 13 della 1. 30 marzo 1971 n. 118, il c.d. requisito economico integra (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'INPS) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma un elemento come quello della incollocazione - - costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato, la mancanza del quale è deducibile ° rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale deducibilità ° rilevabilità d'ufficio, peraltro, DO AD debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e in particolare, a quella ' - ove il derivante dal giudicato interno formatosi giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito di verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del 4 requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione espressa o implicita - relativa alla sussistenza dello stesso requisito economico, deducendo, in caso di decisione implicita , il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia. Tenuto conto di questo principio e delle ragioni ilGive Me Bole con riferimento al caso in esame va ad esso sottese, l'assicurata ha già ottenuto rilevato che riconoscimento della prestazione previdenziale in sede amministrativa a partire dal maggio 1993, e che tutta la controversia è stata incentrata sulla sola retrodatazione dello stato invalidante della ER non avendo mai il Ministero contestato nel corso del giudizio la mancanza degli altri requisiti costitutivi dell'assegno di invalidità O della pensione di inabilità. La presenza dei detti requisiti (reddituale e della incollocazione) non può, quindi, più essere contestata perchè implicitamente riconosciuta dalle decisioni dei giudici di merito, per costituirne il presupposto logico-giuridico. A tale riguardo è opportuno anche rammentare - ad 5 conforto delle conclusioni cui ÷ ulteriore e decisivo si è pervenuti che di recente questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito con argomentazioni di portata generale per il rito del lavoro, che i fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano essere specificamente contestati dalla controparte interessata al rigetto della domanda, ed ha fissato il limite della contestabilità dei fatti originariamente incontestati con quello previsto dall'art. 420, primo comma,c.p.c. per la f.e modificazione di domande e conclusioni già formulate (S.V. 1/61/2002). l Nel caso di specie il Ministero non ha contestato specificamente i fatti costitutivi (requisito del diritto azionatoreddituale ed incollocazione) dalla ER, limitandosi anche nella memoria costitutiva di secondo grado a chiedere il rigetto della domanda (di retrodatazione delle prestazioni previdenziali) della assicurata sul presupposto della mancanza del requisito sanitario. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte il ricorso va, dunque, rigettato. Nessuna pronunzia può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione stante la mancata costituzione della ER.
P.Q.M.
6 la Corte rigetta il presente giudizio di Così deciso in Roma IL PRESIDENTE } ricorso. Nulla sulle spese del cassazione. 1'8 ottobre 2002. DO Vide IL CONSIGLIERE ESTENSORE CE Depositato in Cancelleria oggi, - 6 AGO, 2003, quareJavell CACEE 3 0 3 1 5 A I . S D . S T , A R N O T A L , ' 3 L L A 7 L S O : E E B 8 P : D I S 1 I D I 1 S N A N G T E S S O G O I A G P A E D M L I E O , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D D G N E E O R S E 7