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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2390/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249004052428000 TASSA AUTOMOBIL 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con tempestivo ricorso proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.01420249004052428000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo servizio postale il
09.04.2024, con cui si intimava il pagamento della somma totale di € 3.415,11, comprese sanzioni, interessi e spese esecutive, in favore della Regione Puglia – Settore Finanze/Bari relativamente alla tassa automobilistica anni dal 2005 al 2009 relativa al veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente ha eccepito: - la non debenza del tributo per perdita di possesso del veicolo;
- la prescrizione del tributo relativo all'annualità 2005; l'eccessiva onerosità delle spese esecutive
Si sono costituite DE e EG LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere accolta la istanza di riunione avanzata trattandosi nel caso di atti impugnati diversi e riferiti ad annualità distinte.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Come provato dalla difesa della Regione Puglia, gli avvisi di accertamento relativi venivano regolarmente notificati a mani del ricorrente, atti non impugnati. Tale circostanza impedisce l'esame di ogni questione riferita alla debenza della tassa ed al merito della pretesa, così come di decadenza dal potere accertaivo, che potevano e dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
La conseguenza dell'omessa impugnazione dell'atto di accertamento è la definitività della pretesa erariale,
a motivo della perentorietà del termine di giorni 60 sancito dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (sulla questione, cfr.
Cass. civ. Sez. V, 13/10/2011, n. 21082 per cui: “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini”).
Infondato è il motivo riferito all'ammontare delle spese per esecuzione: al riguardo, tali spese, dovute per lo svolgimento delle procedure cautelari/esecutive finalizzate al recupero coattivo del credito iscritto a ruolo, sono disciplinate dall'articolo 17, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 112/1999 e dal D.M. 21 novembre 2000 e spettano ex lege all'ente di riscossione.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione come sollevata e riqualificata con riferimento alla sola annualità
2005: considerando la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella dell'ultimo atto interruttivo coincidente con la notifica della intimazione impugnata (non avendo DE prodotto alcun atto notificato valevole quale interruzione della prescrizione), la tassa si è estinta per decorso del termine triennale di prescrizione.
L'intimazione va annullata in parte qua.
L'accoglimento solo parziale è motivo per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso ed annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiede il pagamento della tassa auto per l'anno 2005, confermadolo per il resto.
spese di lite interamente compensate.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
SS EL
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2390/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420249004052428000 TASSA AUTOMOBIL 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con tempestivo ricorso proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n.01420249004052428000 notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo servizio postale il
09.04.2024, con cui si intimava il pagamento della somma totale di € 3.415,11, comprese sanzioni, interessi e spese esecutive, in favore della Regione Puglia – Settore Finanze/Bari relativamente alla tassa automobilistica anni dal 2005 al 2009 relativa al veicolo targato Targa_1
Parte ricorrente ha eccepito: - la non debenza del tributo per perdita di possesso del veicolo;
- la prescrizione del tributo relativo all'annualità 2005; l'eccessiva onerosità delle spese esecutive
Si sono costituite DE e EG LI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere accolta la istanza di riunione avanzata trattandosi nel caso di atti impugnati diversi e riferiti ad annualità distinte.
Il ricorso è solo in parte fondato.
Come provato dalla difesa della Regione Puglia, gli avvisi di accertamento relativi venivano regolarmente notificati a mani del ricorrente, atti non impugnati. Tale circostanza impedisce l'esame di ogni questione riferita alla debenza della tassa ed al merito della pretesa, così come di decadenza dal potere accertaivo, che potevano e dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento ritualmente notificato, entro il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
La conseguenza dell'omessa impugnazione dell'atto di accertamento è la definitività della pretesa erariale,
a motivo della perentorietà del termine di giorni 60 sancito dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (sulla questione, cfr.
Cass. civ. Sez. V, 13/10/2011, n. 21082 per cui: “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini”).
Infondato è il motivo riferito all'ammontare delle spese per esecuzione: al riguardo, tali spese, dovute per lo svolgimento delle procedure cautelari/esecutive finalizzate al recupero coattivo del credito iscritto a ruolo, sono disciplinate dall'articolo 17, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 112/1999 e dal D.M. 21 novembre 2000 e spettano ex lege all'ente di riscossione.
Fondata è invece l'eccezione di prescrizione come sollevata e riqualificata con riferimento alla sola annualità
2005: considerando la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella dell'ultimo atto interruttivo coincidente con la notifica della intimazione impugnata (non avendo DE prodotto alcun atto notificato valevole quale interruzione della prescrizione), la tassa si è estinta per decorso del termine triennale di prescrizione.
L'intimazione va annullata in parte qua.
L'accoglimento solo parziale è motivo per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso ed annulla l'atto impugnato nella parte in cui richiede il pagamento della tassa auto per l'anno 2005, confermadolo per il resto.
spese di lite interamente compensate.
Bari, 5.12.2025 Il Giudice
SS EL