Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
5315/0 1 IN NO ETI POPOLO I MANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE sewiɣu passos Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ---- Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 2102/99 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron.11496 Rep. 1895 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud.13/12/00 - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA TI OTTAVIO, elettivamente studio IL SOLE 24 ORE VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato 3000 10 APR. 2001 pe CONTI DANTE, che lo difende unitamente all'avvocato I CANCELLIERE FRONZA ELVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente CELLERIA
contro
SV NO, SV FI, TI VI, RO NO, TI AN, TI DO, 00674362 TI RI, TI AG, TI IN, OM UL, RI MO, RO IG, NO UL, NO LV, AR ER per essa gli2000 2069 eredi AR UN NO CA, BA LL -1- PE, AR RO, AD BE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5 Rilasciata copia legale al Sig. NT presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che 12000+21 --- - per diritti L avvocati LORENZI EZIO, li difende unitamente agli 003 97.2001 il 6 IL CANCELLIERE LORENZI MARCO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 747/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
CANCELLE udito l'Avvocato Dante CONTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
00508384 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 00508 06 il rigetto del ricorso. LIRE 1000 CANCELLERIA CC500388 A0621811 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 2000 UFFICIO COPIE CANCELLERI Richiesta copia studio AMELL dal Sig. per Mritti L. 30 il 1 1 8 of BB480774 IL CANCELLIERE -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 27 febbraio 1992 BI e EN SV, LU e ER SI, LV, OV, RD, IA, NE e AB IS, TU AS, RE AR, LI e VA NO, CA e RE GI, EP ZA e CE RI - premesso: che da tempo esercitavano il passaggio sul fondo sito in Montsover, indicato con la particella 3385, di OT IS per raggiungere i rispettivi fondi di loro proprietà; che il IS aveva eretto un can- cello su luogo di esercizio di quel transito che ne risultava inibito - chiesero al pre- tore di Trento di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio del quale erano stati violentemente spogliati. Costituitosi nel giudizio, l'intimato oppose la decadenza degli istanti dall'esercizio della azione di reintegrazione avendo egli eretto il cancello nell'agosto del 1987, oltre un anno prima del deposito del ricorso, e, nel merito, l'inesistenza del preteso possesso della servitù di passaggio. Con sentenza n° 142/95 il pretore adito, accolse la domanda ed ordinò al IS di reintegrare i ricorrenti nel possesso della servitù di transito. Adito con l'appello del IS, cui avevano resistito i ricorrenti, il tribuna- le di Trento, con sentenza del 9 novembre 1998, ha rigettato l'impugnazione. Doveva ulteriormente disattendersi – ha osservato il tribunale - l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione di spoglio poiché gli esiti del mezzo di pro- va testimoniale avevano fatto acquisire la certezza della posa del cancello nell'a- gosto del 1991; quelle risultanze, inoltre, escludevano che il cancello fosse chiuso "a chiave" ed affermavano la sola presenza di un “gancetto" amovibile al momento 3 momento dell' esercizio del transito;
doveva comunque condividersi l'accertamento compiuto dal pretore concernente l'identificazione dell'atto di spoglio" nella nota di diffida dall'esercizio del transito inviata dal IS agli ap- pellati. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante le risultanze del mezzo di prova testimoniale avevano fornito anche la certezza del possesso della servitù di passaggio che infatti gli appellati esercitavano per raggiungere i loro fondi;
a nulla rilevando il carattere "sporadico” di detto esercizio trattandosi nella specie di tran- sito per raggiungere fondi boschivi attraverso il fondo del IS. Quanto al luogo, un cortile, sul quale si esercitava quel transito inutilmente l'appellante aveva richiamato il divieto posto dall'art. 1051 c.c. essendo la norma operante in tema di una costituenda servitù di passaggio coattivo ma non nel caso di specie in cui il possesso della servitù sia già esistente: peraltro l'operatività di detta norma potrebbe invocarsi in un eventuale giudizio petitorio. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo tre motivi di doglianza, ri- corre il IS;
resistono con controricorso gli SV, i IS, i NO ed in par- ticolare LO NO quale erede di RE GI, le altre GI, i SI il ZA, il AS, il AR e la RI. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il IS de- nunzia il vizio di motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controver- sia. 4 Il tribunale- osserva il ricorrente -- dopo aver accertato un esercizio "spo- radico" del transito ne ha riconosciuto il possesso tutelabile sebbene le sporadiche ripetizioni in un anno degli “atti di transito" fossero inidonee ad instaurare una si- tuazione possessoria né, di conseguenza, ad apprestarne la tutela. Questa censura deve essere disattesa. Non considera il ricorrente che il carattere saltuario dell'esercizio di una servitù discontinua, quale quella di passaggio, non preclude l'utile esperimento delle azioni preordinate a tutela del possesso. Dovendo quell'esercizio essere valutato in relazione all'esigenze della ser- vitù stessa, è sufficiente, una volta istaurata sul fondo altrui quella relazione di fatto ad immagine del diritto "in re aliena" sostenuta dal relativo "animus possidendi", che il fondo medesimo possa considerarsi nella virtuale disponibilità del preteso possessore: nel senso che costui possa a sua discrezione servirsene (in proposito vedansi anche la pronunzia di questa corte n° 3873/97). Da questo principio non si è discostato il giudice del merito che ne ha fatto corretta applicazione rendendo in proposito adeguata ragione. Infatti quel giudice ha osservato che nella specie non poteva escludersi il possesso della servitù di passaggio sul fondo dell'odierno ricorrente da parte degli intimati: ciò anche in ragione di un esercizio sporadico del transito poiché doveva aversi riguardo alle concrete esigenze di quel passaggio. Questo secondo quanto era emerso da un incensurabile, in questa sede, accertamento di fatto, perché adeguatamente motivato - era finalizzato all'accesso 5 ai fondi boschivi degli appellati e che, per questa loro peculiare destinazione, non necessitavano di continue attività di cura e di sfruttamento. Con il secondo motivo, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricor- rente denunzia la falsa applicazione dell'art. 1168 c.c. nonché il vizio di motivazio- ne insufficiente su un punto decisivo della controversia. Il giudice dell'appello - osserva i IS ha ritenuto corretta - l'identificazione dell'atto di spoglio nella "nota di diffida", inviata agli odierni in- timati, dall'esercizio del transito. L'affermazione è apodittica, perché non sorretta da alcuna argomentazio- ne, ed erronea ove non considera l'assoluta inidoneità di una semplice lettera di dif- fida ad integrare lo spoglio violento o clandestino per il quale l'art. 1168 c.c. predi- spone l'azione di reintegrazione. Il motivo trova consenso. Invero, l'esposizione dell' "iter" argomentativo resa sul punto dal giudice del merito non consente di cogliere le ragioni per le quali in una "nota di diffida”. della quale detto giudice non ha avuto cura di esporre il contenuto e che, non tra- ducendosi in un'attività materiale sulla “res", costituisce di per sé un atto diretto ad evitare una controversia giudiziale o potrebbe, al più, tradursi in una molestia possessoria cui è preordinata l'azione di manutenzione (art. 1170 c.c.)―possa i- dentificarsi quell'intervento pregiudizievole sulla “cosa” contro la volontà presunta del possessore che si traduca in uno spoglio violento del possesso a rimedio del quale l'art. 1168 c.c. ha predisposto l'azione di reintegrazione. 9 All'accoglimento del secondo motivo consegue l'assorbimento del terzo con il quale, in relazione al n° 3 dell'art. 360 c.p.c., il IS denunzia la violazio- ne degli artt. 1051, 1140, 1168 c.c. per aver il giudice del merito consentito la tute- la possessoria all'esercizio del transito su un cortile sottratto alla corrispondente servitù Concludendo la disamina, il primo motivo deve essere rigettato, il secondo va accolto con assorbimento del terzo e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa ad altro giudice. Questo si indica nella Corte d'appello di Trento e non nello stesso o altro tribunale quale giudice dell'impugnazione. Dopo l'entrata in vigore del III comma dell'art. 133 del d.lvo 19 febbraio 1998 n° 51, infatti, la causa non potrebbe essere rimessa ad un giudice privo del potere di conoscere le impugnazioni delle pronunzie del pretore. Il giudice di rinvio designato si pronunzierà nuovamente e nei limiti della sentenza di cassazione sull'appello avverso la pronunzia del pretore di Trento n° 142/95 e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di le- gittimità facendone questa Corte espressa rimessione ( art.385, II cpv, c.p.c.).
p. q. m.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trento. 7 Roma, il 13 dicembre 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) Сайти сайтай Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLITRE C1 Paolo Tajanico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10APR. 2001 IL CANCELLIERECT 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATEENTRATE ROMA 4 Registrato in data Serie al n.33051 290.000 versate $. OV (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa IA Grazia DI FILIPPO;
II Responsabile Servizio Atti Gisdiziari (Dr. M. RACCICHA 8