Sentenza 30 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2003, n. 11701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11701 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLI 170 1 /03 IN NOME DEL POLO ALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente- R.G.N. 18711/01 1 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Cron. 25576 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Ud. 05/12/02 Dott. Giovanni - Rel. Consigliere- GIACALONE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: D'ES DI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. BALESTRA 20, presso 10 studio dell'avvocato CARMINE VERDE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente
contro
: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2002 " Centrale dell'Istituto, 5166 presso 1'Avvocatura -1~ rappresentato difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
DI AN NT OV, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA TUSCOLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO CIAFREI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI MARINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 183/01 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 11/04/01- R.G.N 406/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 6 aprile 1992, NI VA Di EF adiva il Pretore di Isernia, de- ducendo di aver prestato attività lavorativa alle di- pendenze dell'Ing. Ferdinando D'ES, con man- sioni corrispondenti al III livello c.c.n.l. dipendenti studi professionali, chiedeva il pagamento delle dif- ferenze salariali sul t.f.r., dello straordinario, dell'indennità di maternità, dell'indennità sostitutiva di preavviso per licenziamento senza giustificato motivo ed altri accessori, come da prospetto analiti- co e da conteggi allegati al ricorso introduttivo. Il D'ES si costituiva e contestava l'avversa prospettazione, deducendo, in primo luogo, la nullità del ricorso a causa della sua genericità; negava la presenza di un rapporto di lavoro subordinato e precisava che la momentanea cessazione del rapporto del 31 gennaio 1991 non era stata dovuta alla gravidanza della Di EF, ma era dipesa da inconfutabili esigenze professionali dello studio del D'ES. All'originario procedimento veniva riunito quello di M opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra il D'ES e l'INPS, riguardante la regolarizzazione fice della posizione contributiva della lavoratrice. 1 Con sentenza del 6 novembre 1997, II Pretore ri- gettava il ricorso per nullità della domanda. Con sentenza del 14 aprile 2001, il Tribunale di Isernia, in relazione a quanto ancora rileva in questa sede, accoglieva per quanto di ragione l'appello del- la Di EF e condannava il D'ES al paga- mento, in favore della stessa, delle spettanze richie- ste per differenze retributive e per t.f.r., per le pre- stazioni lavorative di natura subordinata svolte dalla prima alle dipendenze del secondo. Avverso tale pronunzia propone ricorso per cas- sazione il D'ES, con due articolati motivi;
resi- stono, con rispettivi controricorsi, la Di EF e I'INPS. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia omes- sa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, per quanto con- cerne: (a) la valutazione delle prove in ordine alla qualificazione del rapporto quale lavoro subordinato, (b) la condanna al pagamento delle ore di straordi- nario, (c) l'omessa valutazione di prove documentali decisive, rappresentate da due verbali di sopralluo- ghi effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro, (d) la manifesta contraddittorietà ed incompatibilità degli fore 2 argomenti addotti nella motivazione della sentenza impugnata. Il motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni. Le censure, concernenti le pretese contraddizioni della motivazione e gli altri vizi motivazionali nella valutazione del testimoniale in ordine alla qualifica- zione del rapporto intercorso tra le parti (punti “d” ed "a" del primo motivo), sono prive di pregio. Invero, in questa sede, è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione corretta ed immune da vizi logici e giu- ridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto con- troverso nello schema del lavoro autonomo o in quello del lavoro subordinato (Cass. 21 novembre 2001 n. 14664; Cass. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 16 gennaio 1996 n. 326). Inoltre, la valutazione del- le risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, fra le varie risul- tanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- reggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito;
il quale, nel por-| 3 re a fondamento della decisione una fonte di proval con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimen-| to, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni di- fensive (Cass. 18 gennaio 2000 n. 205, in motiva- zione;
Cass. 15 dicembre 1997 n. 12652; Cass. 14 aprile 1994 n. 3498). Nella specie, il Tribunale ha affermato la sussi- stenza della subordinazione con motivazione com- pleta, congrua e coerente, valutando la ricorrenza della disponibilità del prestatore nei confronti del da- tore con assoggettamento alle direttive da questi impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, con osservanza di un orario, nonché l'assenza di rischio economico e l'utilizzo degli A strumenti di lavoro di titolarità del datore, con sotto- posizione alle direttive ed ai controlli nell'esecuzione dell'attività. Rispetto a detta motivazione, le censure del ricorrente si limitano a riproporre la propria di- versa lettura delle risultanze processuali e si rivela- no, pertanto, inconsistenti. Lo stesso dicasi per la prospettazione (punto "c" del primo motivo) relativa alla pretesa, omessa valu- tazione di due verbali di sopralluogo dell'Ufficio pro- 4 vinciale del lavoro, dai quali emergerebbe il manca- to rinvenimento di dipendenti nello studio professio- nale del D'ES (verbali, peraltro, per i quali nell ricorso per cassazione non viene indicata la data, né come e quando sarebbero stati prodotti agli atti). Invero, il giudice non è tenuto a valutare analitica- mente tutte le risultanze istruttorie, né a confutare singolarmente le argomentazioni delle parti, essen- do sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, implicitamente di- sattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995 n. 9384). Infondata è anche la censura relativa al preteso vizio della motivazione in ordine al riconoscimento delle spettanze per lavoro straordinario. Il giudice di appello ha, infatti, specificato che gli emolumenti ri- conosciuti alla lavoratrice sono stati calcolati con apposita c.t.u., le cui risultanze si sono rivelate con- divisibili, non solo per l'analiticità e l'attendibilità del metodo di computo seguito, ma anche per la so- stanziale convergenza delle conclusioni del c.t.u. con quelle rassegnate dai c.t. di parte in primo e in secondo grado;
aggiungendo che i calcoli erano sta- five 5 ti operati anche per la determinazione dello straor- dinario, considerando le buste paga emesse in ese- cuzione del contratto di formazione e lavoro e le cir- dalla lavoratricecostanziate dichiarazioni all'Ispettorato del lavoro. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto, perché i giudici di merito avrebbero: (a) disapplicato l'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c., non ritenendo nullo il ricorso in- troduttivo;
(b) erroneamente determinato, rispetto ai criteri di legge, le somme e l'inquadramento spettanti alla resistente;
(c) illegittimamente rinnovato l'istruttoria in sede di gravame, violando il principio dell'unicità ed infrazionabilità della prova sancito dagli artt. 345 e 457 c.p.c.. Anche questo secondo motivo è infondato. Innanzitutto è priva di pregio la prima parte della censura, che si limita a riproporre sotto il profilo - della violazione di legge e senza alcuna specifica- zione di eventuali vizi di motivazione - la richiesta di nullità dell'atto introduttivo, motivatamente disattesa dal giudice di secondo grado, la cui valutazione al riguardo rappresenta, invece, un apprezzamento censurabile in questa sede solo per vizi di motiva- zione (in questo senso, si vedano Cass. 1° marzo fine 6 2000 n. 2257; cfr. anche Cass. 26 marzo 2001 n. 4349). Priva di pregio si rivela anche la parte della censu-| ra secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente determinato, rispetto ai criteri di leg- ge, le somme e l'inquadramento spettanti alla resi- stente. Invero, questa doglianza, impropriamente rubricata quale violazione di norme di diritto, propo- ne, per un verso, censure motivazionali relative ai conteggi operati dal c.t.u. al fine di determinare le spettanze della lavoratrice, e, per altro verso, intro- duce in questa sede una generica doglianza circa l'inquadramento contrattuale della medesima. Si tratta di doglianze inammissibili in questa sede, perché impropriamente deducenti violazioni di nor- me di diritto e in quanto proposte senza che fosse specificamente impugnata la motivazione del giudi- M ce di secondo grado, sia nella parte, innanzi riporta- ta nell'esame del primo motivo, relativa all'adeguatezza delle conclusioni del c.t.u. sia nella parte in cui, nel respingere la richiesta di declarato- ria di nullità del ricorso introduttivo, ha dato atto che il datore si era limitato ad una confutazione generica dell'avversa prospettazione, “senza contestare l'esistenza, il contenuto o l'applicabilità del contratto 7 di lavoro in attuazione del quale sono stati effettuati conteggi". L L A E G E 1 1 8 - 2 L E G 2 D E T A S S I D L I R I I N L O D E T O Né, a seguito della parziale rinnovazione R S A O D A , A E S T N I P E S G I , E O G S A T S R dell'esame testimoniale in appello, vi è stata alcuna violazione degli artt. 345 e 457 c.p.c., in quanto l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 c.p.c esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 1° agosto 2002 n. 11436; Cass. 13 ottobre 2000 n. 13647). Ne deriva il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. II 5 dicembre 2002. II Presidente. L'estensore. "Taliitin Jelly REANCELLIERE elle Depositato in Cancelleria A CANCELLIERE do M E 8 30 LUG. 2003 R P oggi, U S