Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Il decreto di giudizio immediato è legittimamente notificato al solo imputato e non anche al difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24257 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1071
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25054/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EZ BU nato il [...];
avverso la sentenza del 6.4.2008 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO Silvio;
sentite le conclusioni del P. G., Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 14.11.2008 il Tribunale di Roma condannava EZ BU, esclusa l'aggravante contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perché, agendo in concorso con persona allo stato non identificata, importava, acquistava e riceveva sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo pari a kg. 2,2.
La Corte di Appello di Roma, in data 6.4.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni 4, mesi 7 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. Preliminarmente la Corte rigettava le eccezioni in rito, rilevando che la competenza territoriale era dell'Autorità Giudiziaria di Roma, essendosi qui perfezionata l'importazione della sostanza stupefacente ed essendo da qui partite le indagini;
quanto alla eccepita omessa notifica del decreto di giudizio immediato al difensore, assumeva che,secondo il chiaro disposto dell'art. 456 c.p.p., comma 5 al difensore va notificato il solo avviso di fissazione dell'udienza.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, ricordava la Corte che, la Procura di Roma aveva autorizzato la consegna controllata di un plico postale, rintracciato nel corso di un controllo antifrode presso l'aeroporto di Ciampino. Il plico risultava spedito da Capo Verde ed era indirizzato a Rose Oyo via Milano n. 6 Castelvolturno ed indicava per la consegna l'utenza telefonica n. 328/1677104. Agenti del Nucleo polizia tributaria, non avendo rinvenuto alcuno all'indirizzo indicato, contattavano l'utenza telefonica predetta, concordando con l'interlocutore, di sesso maschile, l'ora per la consegna. Essendo la destinatario sprovvista di documento di riconoscimento, l'EZ dichiarava di essere l'effettivo destinatario del pacco e che era stato proprio lui a rispondere poco prima sull'utenza telefonica,. Gli agenti si qualificavano come agenti di polizia procedendo all'arresto di entrambi. All'apertura risultava che il plico in questione conteneva sostanza stupefacente (come accertato poi dalla consulenza pari a gr. 222,56 di cocaina).
Tanto premesso, riteneva la Corte che l'effettivo destinatario del pacco fosse proprio l'EZ, come del resto egli stesso aveva ammesso in sede di interrogatorio. La tesi difensiva non era invece credibile, non avendo l'imputato indicato le generalità dell'amico (tale CR) per conto del quale si era impegnato a riceverlo, ignorandone il contenuto. Non ricorrevano poi le condizioni per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
2) Ricorre per Cassazione EZ BU, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 8 c.p.p., comma 3 e art. 9 c.p.p., nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. La consegna del plico doveva essere effettuata, previa iscrizione del suo nome nel registro degli indagata, a favore della destinatario. Solo a seguito dello sviluppo delle indagini sul luogo della consegna veniva identificato come coindagato il ricorrente. La competenza territoriale andava pertanto determinata ex art. 9 c.p.p. (e quindi Santa Maria Capua Vetere) e non ex art. 8, comma 3 nel luogo in cui era stata rinvenuta inizialmente la droga. Anche perché, trattandosi di importazione, bisognava far riferimento alla condotta posta in essere precedentemente (trattative, contatti), e quindi, trovandosi in presenza di condotte giuridicamente slegate, l'unico criterio applicabile era quello dell'art. 9.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 178 e 456 c.p.p. e art. 24 Cost. per omessa notifica al difensore del decreto di giudizio immediato, con indicazione dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non risultando da alcun elemento che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto del plico.
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 4, di quella di cui all'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Correttamente la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni in rito.
Quanto alla competenza territoriale, il reato di introduzione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti è reato istantaneo che si consuma nel luogo e nel tempo in cui la sostanza varca la frontiera (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 16.3.1995 n. 2782; conf. Cass. sez. 4 n. 34116 del 13.5.2007). Anche di recente questa Corte ha ribadito che "in tema di stupefacenti, la competenza territoriale si radica nel luogo di ingresso delle sostanze entro il confine dello Stato ove tale luogo sia accertato" (Cass. sez. 6 n. 2732 del 6.11.2008). La consumazione del reato quindi si verifica all'aeroporto di Ciampino. La competenza territoriale apparteneva, conseguentemente, all'A.G. di Roma ed irrilevanti, sotto tale profilo, erano i successivi sviluppi delle indagini. Quanto alla eccepita omessa notifica al difensore del decreto di giudizio immediato, l'art. 456 c.p.p. comma 5, come già rilevato dalla Corte territoriale, prevede espressamente e chiaramente che al "difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3". Tale norma non contiene profili di incostituzionalità, dovendo solo l'imputato e non il difensore, essere posto a conoscenza della imputazione e della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena (art. 456 c.p.p., commi 1 e 2). 3.2) La Corte territoriale ha ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio (che il plico sequestrato fosse destinato al ricorrente, come del resto ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia, e che l'EZ fosse pienamente a conoscenza del contenuto. Tale consapevolezza viene desunta "dalle modalità complessive della condotta ed in particolare dall'aver indicato il suo numero di cellulare quale contatto per la consegna, segno evidente di un suo personale interesse per la stessa, oltre che dal fatto di non aver saputo riferire le generalità del suo sedicente amico CR, ne' il suo numero telefonico, pur asserendo di conoscerlo bene da circa quattro anni". Siffatta motivazione è assolutamente coerente ed immune da vizi logici, non essendo minimamente sostenibile che un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente venga spedita a soggetto inconsapevole, che potrebbe anche accidentalmente disperderla.
Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. 3.3) Anche la motivazione in ordine alla non configurabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 non è censurabile.
Tale circostanza "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri") (cfr. Cass. sez. un. 21.9.2000 n. 17; conf. Cass. sez. 4, 16.3.2005 n. 10211; Cass. sez. 4, 1.6.2005 n. 20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità..." (cfr ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 38879 del 29.9.2005;
conf. Cass. sez. 6 n. 27052 del 14.4.2008). Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzarle siffatta attenuante per la gravità soggettiva ed oggettiva dell'episodio, desumibile dal modus operandi, dalla consistenza quantitativa della droga sequestrata, dal precedente giudiziario specifico.
Dalla complessiva motivazione della sentenza ed in particolare dai rilievi appena ricordati emerge poi l'assoluta infondatezza delle doglianze, peraltro generiche, in ordine alla mancala concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010