Sentenza 26 aprile 2013
Massime • 1
Nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati "sub iudice" e reati, più gravi, già giudicati con sentenza irrevocabile, alla pena inflitta per questi ultimi va aggiunta la frazione di pena in aumento per i reati accertati nel giudizio in corso, senza potersi riconsiderare e rideterminare l'entità della pena già definitivamente irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2013, n. 20915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20915 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 26/04/2013
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1324
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 35105/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO IJ N. IL 20/11/1968;
avverso la sentenza n. 54/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 18/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 18 aprile 2011 ha parzialmente riformato la decisione in data 8.3.2008 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, appellata da DR KO, imputata di plurime violazioni della disciplina sugli stupefacenti e, ritenuta la continuazione con fatti precedentemente giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, rideterminava la pena originariamente inflitta.
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, avrebbe preso in considerazione, quale reato più grave, quello indicato nel capo C) dell'imputazione nel procedimento già definito, procedendo poi a rideterminare la pena complessiva in maniera autonoma, senza considerare quella comminata nella sentenza irrevocabile sulla quale si sarebbe dovuto operare l'aumento per i reati satellite, violando così il principio dell'intangibilità del giudicato.
Aggiunge che la decisione impugnata avrebbe anche individuato come più grave un reato diverso da quello considerato dal giudice nel provvedimento ormai irrevocabile e che la quantificazione della pena sarebbe in contrasto anche con quanto deciso dalla medesima Corte di appello con riferimento ai correi separatamente giudicati. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Nel caso in cui venga riconosciuta la continuazione tra reato già giudicato e reati sottoposti ad un giudizio ancora in corso, qualora la violazione più grave sia tra quelle già giudicate, il giudice del procedimento in corso deve soltanto stabilire l'ulteriore aumento da applicare alla pena già inflitta per la violazione più grave. La giurisprudenza di questa Corte, come correttamente ricordato in ricorso, ha avuto già modo di precisare che, in tal caso, alla pena inflitta con la sentenza irrevocabile si aggiunge la frazione di pena in aumento per la continuazione per i reati accertati nel giudizio in corso con la conseguenza che il giudice non può riconsiderare e rideterminare, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., l'entità di quella pena definitiva, per il principio della intangibilità della stessa (Sez. 3, n. 9592, 25 agosto 2000; Sez. 6 n. 7089, 18 luglio 1997).
4. Nella fattispecie, la Corte territoriale, dopo aver individuato la violazione più grave tra quelle contemplate nella sentenza irrevocabile, ha effettivamente proceduto ad un nuovo ed autonomo calcolo della pena, individuando la pena base in misura diversa e maggiore da quella stabilita nella pronuncia coperta da giudicato. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013