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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/07/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5396/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5396/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Interdizione”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 298, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MANGIAGLI RITA GIUSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della interdizione di Parte_1
, e ha esposto che la stessa è stato riconosciuto persona invalida con Controparte_1
assoluta e permanente inabilità e con necessità di assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il Giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo,
dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c.
Non si è costituita in giudizio l'interdicenda.
All'udienza disposta per l'esame dell'interdicenda, la ricorrente ha esposto, testualmente:
“l'interdicenda è vedova, io sono l'unica figlia. Io mi occupo di mia madre. Mia madre vive a
casa mia, ho le badanti, a Belpasso, Via XI Traversa, con la mia famiglia. Mia madre ha dato
tutto a me 51 anni fa, la sua pensione è in un libretto cointestato. Sono d'accordo in ordine alla
richiesta volta alla nomina dell'amministratore di sostegno”.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , che non si è Controparte_1
costituito in giudizio benché ritualmente citato.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che attualmente l'Ordinamento consente di propendere verso lo strumento dell'amministrazione di sostegno, sicuramente più duttile e appropriato rispetto all'interdizione.
La coesistenza dei due strumenti, pensati per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili, si giustifica in ragione degli interessi che gli stessi rispettivamente tendono a preservare.
Inoltre, occorre considerare che la tutela richiesta appare essere oggettivamente sproporzionata per una persona che non appare essere proprietaria di beni mobili e immobili, e che quindi non necessita neppure di una tutela per così dire rafforzata di un patrimonio, che
2 peraltro renda necessaria la frequente interlocuzione con il Giudice tutelare per numerosi atti inerenti alla sua persona e alla sua sfera giuridica.
L'elemento fondamentale di differenziazione tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno consiste, appunto, nel criterio funzionale che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, e lo strumento di tutela più appropriato va scelto proprio in base alla effettività della tutela richiesta.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito allorquando sia necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario, l'interdizione è istituto da considerare ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia idonea ad assicurare la migliore tutela del destinatario
(si v., tra le più recenti, Trib. Monza, 3.3.2020; Trib. Perugia, 25.3.2020; Trib. Rieti, 4.2.2020;
Trib. Pavia, 8.1.2020).
Peraltro, costituisce un principio consolidato che i due strumenti di tutela non si differenziano affatto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità
della malattia da cui è affetta la persona interessata.
Orbene, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la
finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa
legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già
al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad
3 adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito
la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto
essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. Civ.,
sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Le considerazioni che precedono convincono questo Collegio della opportunità di rigettare la domanda di interdizione, sussistendo effettivamente i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, dovendosi certamente escludere che possa provvedervi nella presente sede questo Collegio, in ragione della natura dell'odierno procedimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5396/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Interdizione”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, C.so Italia n. 298, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MANGIAGLI RITA GIUSI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Controparte_1
. C.F._2
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto
1 dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della interdizione di Parte_1
, e ha esposto che la stessa è stato riconosciuto persona invalida con Controparte_1
assoluta e permanente inabilità e con necessità di assistenza continuativa, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il Giudice istruttore ha fissato l'udienza per la comparizione, dinanzi a quest'ultimo,
dell'interdicenda e dei parenti di cui all'art. 712 c.p.c.
Non si è costituita in giudizio l'interdicenda.
All'udienza disposta per l'esame dell'interdicenda, la ricorrente ha esposto, testualmente:
“l'interdicenda è vedova, io sono l'unica figlia. Io mi occupo di mia madre. Mia madre vive a
casa mia, ho le badanti, a Belpasso, Via XI Traversa, con la mia famiglia. Mia madre ha dato
tutto a me 51 anni fa, la sua pensione è in un libretto cointestato. Sono d'accordo in ordine alla
richiesta volta alla nomina dell'amministratore di sostegno”.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , che non si è Controparte_1
costituito in giudizio benché ritualmente citato.
Nel merito, la domanda non è fondata e va rigettata.
Va, infatti, considerato che attualmente l'Ordinamento consente di propendere verso lo strumento dell'amministrazione di sostegno, sicuramente più duttile e appropriato rispetto all'interdizione.
La coesistenza dei due strumenti, pensati per la tutela di soggetti deboli e vulnerabili, si giustifica in ragione degli interessi che gli stessi rispettivamente tendono a preservare.
Inoltre, occorre considerare che la tutela richiesta appare essere oggettivamente sproporzionata per una persona che non appare essere proprietaria di beni mobili e immobili, e che quindi non necessita neppure di una tutela per così dire rafforzata di un patrimonio, che
2 peraltro renda necessaria la frequente interlocuzione con il Giudice tutelare per numerosi atti inerenti alla sua persona e alla sua sfera giuridica.
L'elemento fondamentale di differenziazione tra l'interdizione e l'amministrazione di sostegno consiste, appunto, nel criterio funzionale che guarda alla natura e al tipo di attività che l'incapace non è più in grado di compiere da sé, e lo strumento di tutela più appropriato va scelto proprio in base alla effettività della tutela richiesta.
Ebbene, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'istituto dell'amministrazione di sostegno deve essere preferito allorquando sia necessaria un'attività di tutela minima, in ragione della semplicità delle operazioni da svolgere, della non rilevante consistenza del patrimonio da gestire, nonché dell'attitudine del potenziale beneficiario a non porre in discussione i risultati dell'attività svolta nel suo interesse. Al contrario, l'interdizione è istituto da considerare ormai di carattere residuale, cui può ricorrersi soltanto in quei casi estremi in cui nessuna altra misura di protezione appaia idonea ad assicurare la migliore tutela del destinatario
(si v., tra le più recenti, Trib. Monza, 3.3.2020; Trib. Perugia, 25.3.2020; Trib. Rieti, 4.2.2020;
Trib. Pavia, 8.1.2020).
Peraltro, costituisce un principio consolidato che i due strumenti di tutela non si differenziano affatto in termini quantitativi, e cioè a seconda della maggiore o minore gravità
della malattia da cui è affetta la persona interessata.
Orbene, “l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la
finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la
capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli
incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa
legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già
al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi
del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad
3 adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore
agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito
la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto
essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e
considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata
dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. Civ.,
sez. II, 4.3.2020 n. 6079).
Le considerazioni che precedono convincono questo Collegio della opportunità di rigettare la domanda di interdizione, sussistendo effettivamente i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno.
Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, dovendosi certamente escludere che possa provvedervi nella presente sede questo Collegio, in ragione della natura dell'odierno procedimento.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
- spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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