Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14949 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOL1 494 9/ 03 LA CORTE SUPRIMA O tto momento identifical SEZIONE SECONDA CIVILE Some sella usucapita;
questionn Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oh merito frothetta nel fictions of countione Dott. Mario SPADONE R.G.N, 9704/00 Presidente Remerhaven Cron. 30171 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 3962 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 06/11/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - stM ale Phones, an ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: DI TO ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO CIPRIANI, difesa dall'avvocato RENATO SIMONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GH SE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, che la difende unitamente all'avvocato FERDINANDO MARGUTTI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 - nonchè contro 1435 -1- DELLA MARSICA GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 103/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 02/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
-el PRIANI l'Avvocato LIQUORI, difensore della ricorrente udito che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MARGUTTI, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.10.1986 Di DE TA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ZZ HI US e la Marsica Gas SPA per sentir dichiarare l'inesistenza del diritto servitù affermata da 7 HI US sulla sua proprietà; conseguentemente ordinare alla HI US ed alla Marsica Gas s.p.a. di rimuovere la di gasdotto posta in opera nella tubazione particella, con condanna al risarcimento anzidetta dei danni. L'attrice deduceva di essere esclusiva proprietaria, per averla acquistata con atto pubblico TA RO La Monica del 24.10.1966, rep. 1961, racc. n. 809, di una particella di terreno parzialmente edificata, contraddistinta in catasto al foglio 33, particella 344, di are 2,40; e che HI US e la Marsica Gas S.P.A., . dopo aver abusivamente e senza alcuna autorizzazione eseguito uno scavo per tutta la profondità della ☑descritta porzione del fondo inedificato della Di DE, avevano messo in posa una tubazione di gasdotto a servizio della anzidetta proprietà HI. 3 contraddittorio con la sola Si instaurava il che contestava tutte le HI convenuta e deduzioni pretese dall'attrice assumendo che non rispondeva a verità il fatto che la predetta fosse proprietaria della strada privata che collega via Capo Croce con la proprietà HI;
contestava l'atto per TA La Monica del 24.10.1966, adducendo che il dante causa dell'attrice Di DE VI, con atto TA UR 29.5.1962, aveva acquistato una porzione di mq. 179,20 della particella 344 di are 2.40, confinante con NI CE, HI RI e strada privata;
che la strada laterale, che veniva indicata nell'atto come uno dei confini, era composseduta e quindi era stata usucapita da tutti i frontisti e cioè dall'attrice e i suoi danti causa, NI e HI;
che conseguentemente risultava pienamente legittima la realizzazione del gasdotto. La S.p.a. Marsica Gas non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Sulla base della produzione di due atti di compravendita relativi alla strada in questione e di copie verbali di un altro giudizio pendente fra le stesse parti in ordine allo stesso bene, la 4 causa veniva decisa con sentenza 22.3 18.7.1995 con cui il tribunale di ZZ rigettava la domanda. 14 Avverso detta sentenza Di DE TA proponeva appello. Con sentenza del 2.3.1999 la corte d'appello di L'Aquila respingeva l'impugnazione. Avverso tale sentenza Di DE TA ricorre per cassazione con quattro motivi di gravame, illustrati con memoria. Resiste con controricorso HI US. La Marsica Gas s.p.a. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1362 e segg. 1537, 1548, 2697 e 2700 cod. civ., nonché insufficiente motivazione;
la sentenza impugnata, ritenendo che la ricorrente non aveva provato di essere proprietaria dell'intera area corrispondente alla particella 344 del fol. 33 perché nel rogito UR del 29.5.1962 risultato che il padre della stessa aveva era acquistato solo una porzione di mq. 179,20 di detta particella, non ha considerato che in tale rogito l'acquisto risultava fatto a corpo e non a misura con la conseguenza che ben poteva egli acquistare una misura superiore а quella menzionata nel contratto solo a titolo indicativo;
che la vendita avesse riguardato l'intera particella risultava inoltre dall'atto pubblico 29.4.1968 di acquisto della HI, dal quale doveva escludersi che i due fondi fossero separati da una strada privata;
dall'atto di citazione del 15.12.1979che (procedimento n. 31/80 del tribunale di ZZ) e dal verbale di udienza del 7.6.1988 risultava la stessa circostanza. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione sotto altro profilo degli artt. 1142, 112, 115 e 116991 1143, 1147 e 1159 cod. civ., c.p.c.; la sentenza impugnata ritenendo non dimostrato da parte della ricorrente il possesso ad usucapire del terreno, non ha considerato che un compossesso era stato ammessO dalla HI;
che ella aveva unito il proprio possesso con decorrenza dall'acquisto (1966) a quello dei suoi autori;
che pur non essendo il bene indicato nel titolo, esso 1 costituiva pertinenza di quelle ivi menzionate;
che elementi di giudizio non potevano trarsi dalle testimonianze assunte nella causa civile n. 31/1980 dinanzi al tribunale di ZZ, non richiamate dalla controparte e che il tribunale non aveva 6 inteso utilizzare, mentre con sentenza n. 430 del 29 agosto 1997 la corte d'appello di L'Aquila aveva annullato gli atti di quel procedimento. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dei principi normativi attinenti all'usucapione, alla vendita a corpo, Mell'interpretazione dei contratti ed all'uso della cosa comune. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che per l'identificazione del bene effettivamente venduto era irrilevante che la vendita fosse avvenuta a corpo anziché a misura;
non ha considerato infatti che nei due rogiti del 1962 e del 1966 veniva presa in considerazione sempre la stessa superficie di mq. 240; che con il secondo rogito veniva trasferito da NC Di DE alla figlia il possesso del terreno con era in effetti immediati, per cui da quel momento ogni caso cominciato a decorrere il termine per l'usucapione. Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato a pag. 9 che tutte le questioni relative alla sufficienza della prova fornita dalla ricorrente ed alla 7 comproprietà della stradina non erano state dedotte come motivo di censura, mentre erano state 14 richiamate nelle conclusioni dell'atto di appello. Il ricorso è infondato. Il quarto motivo, da esaminare con precedenza logica, va respinto perché la sentenza ha affermato a pag. 9 quanto menzionato dalla ricorrente, dopo avere però esaminato e disatteso le prospettazioni della Di DE. Viene quindi censurata un'affermazione ultronea dei giudici di merito. Il primo motivo infondato. Con 10 stesso viene censurata l'interpretazione degli atti di acquisto della proprietà della ricorrente e del che la sentenza proprio genitore, ignorando proprio attraverso una comparazione fra il contenuto dei due rogiti AM del 1966 e UR del 29.5.1962 è pervenuta alla conclusione che Di DE VI non poteva avere trasferito alla figlia anche l'area controversa, perché non l'aveva acquistata;
di qui l'irrilevanza della distinzione tra vendita a corpo e vendita a misura inidonea in sé stessa alla precisa identificazione dell'area trasferita indicata come confine tra le due proprietà. Le altre considerazioni relative a quanto 8 emerso nel giudizio n. 31/80 presso il tribunale di ZZ prospettano, inammissibilmente, il mancato ricorso ad elementi indiziari da parte dei giudici di merito e di questo la ricorrente non può dolersi in sede di legittimità. Il secondo motivo va ugualmente respinto. Le ammissioni che la HI censure relative ad avrebbe fatto circa il compossesso dell'area denunciano sostanzialmente la mancata utilizzazione da parte della corte d'appello di indizi, essendo tali quelli che non sarebbero stati presi in considerazione;
sono quindi inammissibili. Altrettanto dicasi per la prospettazione dell'area come pertinenza, trattandosi di questione nuova. Quanto, infine, ad un possesso (o compossesso) iniziato nel 1966, trattandosi di situazione di fatto non desumibile dal rogito di acquisto della proprietà, la sentenza ha correttamente ritenuto la Di DE aveva fornito e, che nessuna prova sussidiaria, al solo fine di con motivazione avvalorare tale convincimento, ha richiamato le testimonianze assunte in altro procedimento. Il terzo motivo, rielaborazione dei precedenti 1° e 2°, rimane superato da quanto si è già detto al riguardo. 9 Col rigetto del ricorso le spese seguono la e vengono liquidate come in soccombenza dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, Euro 163000, di cui Euro 1500 che liquida in Eu per onorari. Così deciso in Roma il 6.11.2002. se Presidente Reguli Romanie H Comigliere est. Fatime CANCELLERIA OTT. 2003 IN IL CANCELLERE DEPOSITATA - 7 Maria Di NU IL CANCELLIERE Num Oggi, NU такого ana M В CORTE SUPREMA CASS Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5-12-2003 Serie 4 al n. 40568 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricer 10