Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni, la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nulla la notifica del verbale di differimento dell'udienza di appello eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato, ove era stato anche notificato l'estratto contumaciale, anziché in quello successivamente dichiarato e prontamente comunicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38683 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/06/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 1621
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 13196/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA OB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/01/2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Di Capua Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione emessa dal Tribunale della stessa città - sezione distaccata di Ostia - dichiarando non doversi procedere nei confronti di PA OB in ordine ai reati urbanistici di cui ai capi a) e b) della rubrica perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di violazione dei sigilli (capo c) in mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, PA OB affidando il gravame a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.
Si assume che, nel corso del giudizio di appello, il ricorrente aveva ritualmente comunicato la variazione del domicilio eletto e che, a seguito di un rinvio del processo per legittimo impedimento dell'imputato, la notifica del verbale di differimento dell'udienza è stata notificata al precedente domicilio con conseguente lesione del diritto di difesa non essendo stato posto l'imputato nelle condizioni di intervenire al processo e, allo stesso modo, l'estratto della sentenza contumaciale è stato notificato al precedente domicilio e non a quello successivamente eletto in sostituzione del primo.
2.2. Con il secondo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione circa l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stato concesso subordinatamente alla demolizione dei manufatti abusivi.
Sennonché, dichiarati prescritti i reati edilizi e revocato l'ordine di demolizione, avrebbe dovuto eliminarsi la condizione posta al benefico riconoscendoli pienamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo che assorbe il secondo.
2. La natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte all'esame degli atti processuali dai quali risulta che, dopo un rinvio del processo a nuovo ruolo con conseguente fissazione dell'udienza del 7 gennaio 2013, la notifica all'imputato della data della nuova udienza fu effettuata al vecchio domicilio eletto, pur avendo l'imputato stesso ritualmente comunicato un nuova elezione in un domicilio diverso, come è stato documentato dal ricorrente con atto allegato al ricorso.
La comunicazione del nuovo domicilio eletto risulta depositata presso la Cancelleria delle Corte di appello in data 4 maggio 2011 con riferimento al procedimento n. 6739/2009 RGCA.
All'udienza del 7 gennaio 2013, la causa fu trattata e decisa. Ciò posto, questa Corte ha affermato che la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il domicilio per le notificazioni, regolata dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata (Sez. 5, n. 23491 del 03/05/2001, Liberti GS, Rv. 219370). Deve conseguentemente considerarsi affetta da nullità assoluta la notificazione per l'udienza del 7 gennaio 2013 eseguita presso il domicilio precedentemente eletto in Roma via Giuseppe Castiglione n. 49 anziché nel domicilio successivamente eletto in Roma alla via Piero Colonna n. 14.
Ciò ha comportato l'omessa citazione dell'imputato al processo e radica la nullità prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 03 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014