Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38683
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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In tema di notificazioni, la facoltà dell'indagato o dell'imputato di eleggere il proprio domicilio, regolata dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen., comprende anche la possibilità di modificare la precedente elezione, senza che rilevino i motivi per i quali tale facoltà venga esercitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nulla la notifica del verbale di differimento dell'udienza di appello eseguita presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato, ove era stato anche notificato l'estratto contumaciale, anziché in quello successivamente dichiarato e prontamente comunicato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2014, n. 38683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38683
    Data del deposito : 3 giugno 2014

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