CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2023, n. 8704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8704 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22545/2020 R.G. proposto da: CERNUTO VINCENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato PINTO ALDO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZACCARIELLO SERGIO -ricorrente- contro ENTE PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di Civile Sent. Sez. L Num. 8704 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 28/03/2023 2 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VILLANTI OA -controricorrente- nonché contro COMUNE DI MOIO ALCANTARA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 652/2019 depositata il 24/12/2019, R.G. n. 87/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere IRENE TRICOMI;
Il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore dott. STEFANO VISONÀ, visto l’art.
8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La dott.ssa Vincenza NU ricorre, nei confronti dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e del Comune di Moio Alcantara, per la cassazione della sentenza resa tra le parti dalla Corte d’Appello di Messina, n. 652/2019, con la quale veniva rigettata la propria domanda volta al riconoscimento dell’inquadramento nella terza fascia dirigenziale sin dal 1° giugno 2000 ed al pagamento delle differenze retributive conseguenti, oltre alla ricostruzione della carriera a fini previdenziali. La ricorrente propone quattro motivi di ricorso 2. La Corte d’Appello ricorda che la NU, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva esposto quanto segue. Essa ricorrente era stata assunta dal Comune di Moio Alcantara, e chiamata a dirigere il settore amministrativo sin dal 1° aprile 1999. 3 Successivamente, era stata comandata dal Comune, ove era inquadrata in categoria D 5, quale specialista in attività culturali e bibliotecarie, area servizi generali e servizi alla persona e collettività, all'Ente Parco, in data 1° luglio 2004, ove mantenere il profilo, l'anzianità, e la qualifica posseduti al momento del passaggio dall'Amministrazione comunale, nonché assumendo l'incarico di responsabile procedimentale del servizio amministrativo con l'incarico di curare la gestione del protocollo, sia in entrata che in uscita, la corretta gestione dell'archivio, e di assegnare la posta in entrata agli uffici competenti. Il nulla osta veniva successivamente prorogato, e infine, su sua richiesta, veniva definitivamente immessa nei ruoli organici dell'Ente Parco con delibera commissariale n. 63 del 6 luglio 2005, inizialmente inquadrandola in categoria di funzionario direttivo, posizione economica D5, e solo nell'anno 2009, in posizione economica D6. La ricorrente lamentava che non le fosse stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nella terza fascia dirigenziale, in considerazione delle mansioni concretamente svolte in area amministrativa di natura dirigenziale, e ciò ancor più a partire dall'anno 2010, allorché le veniva attribuita la responsabilità dell'Ufficio di Direzione dell'Ente Parco. 3. Il Tribunale ha rigettato la domanda, poiché la prova orale non aveva fornito dimostrazione dell'avvenuto espletamento di funzioni di dirigente amministrativo, dapprima presso il Comune e poi presso l'Ente Parco, avendo invece svolto mansioni di direttrice di biblioteca e collaboratrice di segreteria, mentre, con riferimento alle funzioni di dirigente amministrativo, evidenziava che il teste RO ne aveva riferito l'espletamento solo in occasione di assenza del direttore. Inoltre, era di ostacolo all'accoglimento della domanda quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n, 10 del 2000, che esigeva l’avvenuto inquadramento prima della sua entrata in 4 vigore nella qualifica di dirigente o equiparato, circostanza da escludere, nel caso di specie atteso che la NU ricopriva la categoria D5 a quel tempo. Inoltre, non era stato emanato il regolamento di organizzazione che istituiva la III fascia. 4. La Corte d'appello confermava le risultanze della prova orale, ma procedeva all'esame della documentazione prodotta che era stata omessa dal primo giudice, pervenendo comunque al rigetto della domanda. Ed infatti esaminava gli incarichi conferiti dall’Ente Parco alla ricorrente, alla luce del Regolamento di organizzazione che delineava la struttura organizzativa dell’Ente e il ruolo della dirigenza. La Corte d’Appello osservava che nella Categoria D era confluita non solo la ex VIII q.f. ma anche la ex VII q.f., e che l’inquadramento nella VII fascia appariva corretto anche con riguardo alla legge regionale n. 41 del 1985, atteso che né dalla documentazione allegata né dalla prova testimoniale era emerso che la lavoratrice aveva espletato mansioni dirigenziali. Pertanto non competeva inquadramento nella III fascia. Quanto alle differenze retributive, pure affermandone la riconoscibilità in astratto, la Corte d’Appello la ha esclusa nel caso concreto, non risultando lo svolgimento di mansioni conformi a quelle previste per i dirigenti dall’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Ente. Ciò, avuto riguardo alla determina n. 126 del 2006, alla determina n. 13 del 2007 e alla nota n. 121 del 2010, né la ricorrente aveva provato che gli incarichi erano stati formalmente qualificati come dirigenziali. 5. Al ricorso per cassazione della lavoratrice, assistito da memoria, resiste con controricorso l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara. 6. Il Comune di Moio Alcantara è rimasto intimato. 5 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che la Corte d’Appello ha precisato che la lavoratrice era stata assunta con profilo di istruttore direttivo ex 7 q.f., e per effetto riclassificazione del personale effettuata con il dPR n. 333/90 veniva inquadrata nella categoria D, posizione economica D2, e successivamente acquisiva le posizioni D3, D4 e D5, fino al provvedimento di comando all’Ente Parco con determina n. 7 del 2004, assegnata a svolgere il proprio servizio presso gli uffici di Francavilla di Sicilia, con incarico di prestare collaborazione con il responsabile dell’Ufficio personale, e con compiti inerenti la gestione del protocollo, sia in entrata che in uscita, la corretta gestione dell’archivio e l’assegnazione della posta in entrata agli uffici competenti. A seguito di sua richiesta, con delibera commissariale n. 63 del 6 luglio 2005, veniva immessa nei ruoli dell’Ente Parco, in categoria D- Funzionario direttivo posizione economica D5, con decorrenza 1° gennaio 2006. Con determina dirigenziale n. 126 del 14 giugno 2006 le veniva affidata la responsabilità procedimentale “Affari generali” e “Settore Relazioni con il pubblico”, alle dirette dipendenze del Direttore e/o Dirigente dell’Area e/o responsabile di posizione organizzativa, affidando alla stessa, in data 22 dicembre 206, anche l’incarico relativo al trattamento dei dati inerenti l’Ufficio Affari generali. Le competenze della NU venivano delineate in materia più analitica e dettagliata con la determina del direttore n. 13 del 31 gennaio 2007 (come riportato a pag. 5 della sentenza di appello). 2. Tanto premesso, si rileva che la NU veniva assunta con profilo di istruttore direttivo - VII qualifica Area amministrativa, Tabella 1 del DPR 333 del 1990, che recepisce l'accordo 22 6 dicembre 1989 per il personale del comparto delle regioni e degli altri enti locali. Nella suddetta Tabella l’VIII qualifica era riservata nell’Area amministrativa, ma anche nelle altre Aree, al profilo professionale di “funzionario”. 3. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso è opportuno richiamare il quadro normativo, negoziale e regolamentare che disciplina la fattispecie in esame. Il DPR n. 347 del 1983 prevedeva otto qualifiche funzionali, e due qualifiche dirigenziali. Il sistema di classificazione delineato dal CCNL 31.3.1999, Comparto Regioni-Enti locali (anche alla luce del d.lgs. n. 165 del 2001) configura nell'ambito della categoria D posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7^ ed ex 8^ qualifica funzionale) atteso che l'art. 4 di detto contratto - come ribadito dall'art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori - rectius alla posizione economica superiore - la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all'altra (v., Cass., n. 20070 del 2015). I particolari profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983, come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, possono essere ascritti alla VIII qualifica funzionale (funzionario direttivo), godono del trattamento tabellare iniziale che è fissato nella posizione economica D3, e non nella posizione economica iniziale della categoria D, il che dimostra che la disciplina contrattuale differenzia e valorizza, all'interno dell'unica declaratoria professionale del personale inserito nella categoria D, il profilo professionale, già ascrivibile alla VIII qualifica funzionale, assegnando allo stesso una posizione economica più elevata di quella iniziale, a motivo della particolare rilevanza delle mansioni, relative appunto a tale VIII qualifica funzionale (si v., Cons. Stato Sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 83). 7 Di talché (CCNL 31 marzo 1999, Tabella C “Corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione”) alla posizione economica D1 veniva riferita la ex q.f. VII, alla posizione economica D2 la ex q.f. VII led, mentre alla posizione economica D3 la ex q.f. VIII. Ciò trova conferma anche nel sistema di riclassificazione del personale regionale di cui al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 (G.U. Regione siciliana n. 33 del 2001), laddove, nella tabella A, la Categoria D1 è relativa all’ex 7 livello, e la categoria D2 è relativa all’ex 7 livello+PEO. La legge regionale n. 10 del 2000 stabiliva all’art. 6, comma 1 “Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 20 marzo 2001, n. 11, di attuazione dell’art. 6 cit., prevede “Il ruolo unico, articolato a regime in due fasce, comprende, nella fase di prima applicazione, una terza fascia, nella quale è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”. Occorre infine considerare la legge regionale n. 41 del 1985, art. 4, che distingueva il personale regionale nelle seguenti qualifiche: - direttore regionale;
- dirigente superiore;
8 - dirigente;
- assistente;
assistente contabile;
stenografo; - stenodattilografo;
operatore archivista;
dattilografo; - agente tecnico;
- commesso;
- operaio. Il successivo art. 5, collocava il personale con qualifica inferiore a dirigente superiore o equiparato in otto fasce funzionali, tra cui, per quanto qui rileva: “Settima fascia - assistente amministrativo, tecnico ed equiparato con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio;
- dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio;
Ottava fascia - dirigente amministrativo ed equiparato dopo il tirocinio;
- dirigente tecnico”. Il Regolamento di organizzazione dell’Ente Parco, art. 8, comma 2, aveva istituito la III fascia dirigenziale, nei sensi previsti dalla legge reg. n. 10 del 2000, 4. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 5. Con il primo motivo è prospettata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n.3, cod. proc. civ., in riferimento al CCNL 1998-2001 Comparto regioni ed autonomie locali e in riferimento al CCNL 31 marzo 1999, allegato A), Categoria D), ultimo comma, e al DPR n. 347 del 1983, all. A), e alla legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, artt. 4 e 5. Si deduce che poiché essa ricorrente era stata inquadrata, con decorrenza 1° aprile 1999, nella categoria D3, era chiara la previa posizione VIII qualifica funzionale e non VII qualifica funzionale, come invece affermato dalla Corte d’Appello. Inoltre, in ragione della legge regionale n. 41 del 1985, art. 5, la propria posizione andava riportata alla VIII fascia funzionale 9 e non alla VII, con conseguente inquadrante nella III fascia dirigenziale al momento del passaggio all’Ente Parco. 6. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento alla legge della Regione siciliana n. 10 del 2000, art. 6, recepito dall’art. 8 del Regolamento organizzativo dell’Ente Parco, in riferimento agli artt. 8 e 9 del CCNL 31 marzo 19999 e all’art. 45 del CCNL 6 luglio 1995). La ricorrente ripercorre la disciplina richiamata nella rubrica del motivo a sostegno della fondatezza della domanda, e deduce che atteso che era inquadrata già a far data dal 1° aprile 1999 nei ruoli dell’Amministrazione comunale nella categoria D, posizione economica D3, e a partire dal 1° gennaio 2000, nella posizione D4, aveva diritto al riconoscimento dell’inquadramento nella terza fascia dirigenziale all’entrata in vigore della legge reg. n. 10 del 2000. 7. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata omessa motivazione per omesso esame di richieste istruttorie in riferimento all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 8 e 9 CCNL 31 marzo 1999, e agli artt. 8 e 9, comma 5 e 6, della legge Regione siciliana n. 10 del 2000, come recepiti dal regolamento dell’Ente Parco, artt. 10 (la cui rubrica reca “funzioni dei dirigenti”) e 11, comma 1 (la cui rubrica reca “Conferimento incarichi dirigenziali”). La ricorrente contesta l’accertamento del mancato svolgimento delle funzioni dirigenziali, ripercorrendo le risultanze istruttorie. 8. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, in riferimento all’art. 52, comma 2, lett. b, comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 36 Cost.). 10 In ragione della disciplina della giurisprudenza di legittimità richiamata, è contestata la statuizione che ha negato le differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso l’Ente Parco. 9. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, gli stessi non sono fondati, precisandosi tra l’altro il limitato ambito di operatività dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 10. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabile nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice 11 difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Si è, altresì, affermato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualora, il fatto storico, rilevante in causa, nella specie in particolare lo svolgimento dell’attività dirigenziale, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso in esame, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., n. 28887 del 2019). 11. L’art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 (Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23), così come il decreto attuativo e il regolamento di organizzazione dell’Ente Parco, richiedono per l’inserimento nella III fascia dirigenziale “la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. La ricorrente, con le argomentazioni esposte, fa discendere il possesso di tale qualifica dall’inquadramento in D5. Tale assunto è contraddetto dal complessivo quadro normativo, regolamentare e contrattuale in cui si inserisce la vicenda in esame, che si è sopra richiamato. La ricorrente all’entrata in vigore della legge regionale era effettivamente inquadrata in D5, ma al momento della riclassificazione del personale ex dPR n. 333 del 1990 veniva inquadrata nella posizione D2 (come riconosce nel ricorso al punto 3 del secondo motivo di ricorso), dove veniva inquadrato il personale ex VII q.f. a cui non corrispondevano funzioni dirigenziali ma di istruttore direttivo. La legge regionale n. 41 del 1985, come si è sopra ricordato, prevedeva 8 qualifiche funzionali (direttore regionale;
dirigente 12 superiore;
dirigente; assistente e altro;
stenodattilografo e altro;
agente tecnico;
commesso; operaio) e articolava in otto fasce quelle inferiori a dirigente superiore, tra cui la VII comprendeva tra l’altro, l’assistente amministrativo, e il dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio;
la VIII comprendeva, tra l’altro, il dirigente amministrativo ed equiparato dopo il triennio. Nel successivo Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 (“Riclassificazione del personale regionale si sensi dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10”), art. 1, Tabella A dell’allegato Accordo, il VII livello era trasposto in D1 e il VII livello PEO in D2. Dunque il passaggio in D5 della lavoratrice è stato effetto della progressione economica nell’Area, ma non implica il previo svolgimento delle funzioni dirigenziali come se proveniente da ex VIII q.f. Quanto alla retribuzione delle mansioni superiori, la stessa è stata esclusa dalla Corte d’Appello in ragione del mancato svolgimento delle stesse, come accertato, con riguardo all’attività lavorativa della lavoratrice, tenendo conto della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, nonché di quanto previsto dal Regolamento Ente Parco, art. 10 (che a sua volta richiama l’art, 8 della legge reg. n. 10 del 2000) sulle attività rimesse ai dirigenti. Pertanto, la decisione è corretta quanto alla verifica dello svolgimento delle funzioni superiori effettuata raffrontando, in ragione delle risultanze istruttorie, i compiti assegnati alla lavoratrice con le previsioni normative e regolamentari;
quanto alla contestazione dell’accertamento, trovano applicazione i principi enunciati al punto 10, con conseguente inammissibilità della censura denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 12. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
13 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°
Il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore dott. STEFANO VISONÀ, visto l’art.
8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La dott.ssa Vincenza NU ricorre, nei confronti dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara e del Comune di Moio Alcantara, per la cassazione della sentenza resa tra le parti dalla Corte d’Appello di Messina, n. 652/2019, con la quale veniva rigettata la propria domanda volta al riconoscimento dell’inquadramento nella terza fascia dirigenziale sin dal 1° giugno 2000 ed al pagamento delle differenze retributive conseguenti, oltre alla ricostruzione della carriera a fini previdenziali. La ricorrente propone quattro motivi di ricorso 2. La Corte d’Appello ricorda che la NU, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva esposto quanto segue. Essa ricorrente era stata assunta dal Comune di Moio Alcantara, e chiamata a dirigere il settore amministrativo sin dal 1° aprile 1999. 3 Successivamente, era stata comandata dal Comune, ove era inquadrata in categoria D 5, quale specialista in attività culturali e bibliotecarie, area servizi generali e servizi alla persona e collettività, all'Ente Parco, in data 1° luglio 2004, ove mantenere il profilo, l'anzianità, e la qualifica posseduti al momento del passaggio dall'Amministrazione comunale, nonché assumendo l'incarico di responsabile procedimentale del servizio amministrativo con l'incarico di curare la gestione del protocollo, sia in entrata che in uscita, la corretta gestione dell'archivio, e di assegnare la posta in entrata agli uffici competenti. Il nulla osta veniva successivamente prorogato, e infine, su sua richiesta, veniva definitivamente immessa nei ruoli organici dell'Ente Parco con delibera commissariale n. 63 del 6 luglio 2005, inizialmente inquadrandola in categoria di funzionario direttivo, posizione economica D5, e solo nell'anno 2009, in posizione economica D6. La ricorrente lamentava che non le fosse stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nella terza fascia dirigenziale, in considerazione delle mansioni concretamente svolte in area amministrativa di natura dirigenziale, e ciò ancor più a partire dall'anno 2010, allorché le veniva attribuita la responsabilità dell'Ufficio di Direzione dell'Ente Parco. 3. Il Tribunale ha rigettato la domanda, poiché la prova orale non aveva fornito dimostrazione dell'avvenuto espletamento di funzioni di dirigente amministrativo, dapprima presso il Comune e poi presso l'Ente Parco, avendo invece svolto mansioni di direttrice di biblioteca e collaboratrice di segreteria, mentre, con riferimento alle funzioni di dirigente amministrativo, evidenziava che il teste RO ne aveva riferito l'espletamento solo in occasione di assenza del direttore. Inoltre, era di ostacolo all'accoglimento della domanda quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n, 10 del 2000, che esigeva l’avvenuto inquadramento prima della sua entrata in 4 vigore nella qualifica di dirigente o equiparato, circostanza da escludere, nel caso di specie atteso che la NU ricopriva la categoria D5 a quel tempo. Inoltre, non era stato emanato il regolamento di organizzazione che istituiva la III fascia. 4. La Corte d'appello confermava le risultanze della prova orale, ma procedeva all'esame della documentazione prodotta che era stata omessa dal primo giudice, pervenendo comunque al rigetto della domanda. Ed infatti esaminava gli incarichi conferiti dall’Ente Parco alla ricorrente, alla luce del Regolamento di organizzazione che delineava la struttura organizzativa dell’Ente e il ruolo della dirigenza. La Corte d’Appello osservava che nella Categoria D era confluita non solo la ex VIII q.f. ma anche la ex VII q.f., e che l’inquadramento nella VII fascia appariva corretto anche con riguardo alla legge regionale n. 41 del 1985, atteso che né dalla documentazione allegata né dalla prova testimoniale era emerso che la lavoratrice aveva espletato mansioni dirigenziali. Pertanto non competeva inquadramento nella III fascia. Quanto alle differenze retributive, pure affermandone la riconoscibilità in astratto, la Corte d’Appello la ha esclusa nel caso concreto, non risultando lo svolgimento di mansioni conformi a quelle previste per i dirigenti dall’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Ente. Ciò, avuto riguardo alla determina n. 126 del 2006, alla determina n. 13 del 2007 e alla nota n. 121 del 2010, né la ricorrente aveva provato che gli incarichi erano stati formalmente qualificati come dirigenziali. 5. Al ricorso per cassazione della lavoratrice, assistito da memoria, resiste con controricorso l’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara. 6. Il Comune di Moio Alcantara è rimasto intimato. 5 7. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che la Corte d’Appello ha precisato che la lavoratrice era stata assunta con profilo di istruttore direttivo ex 7 q.f., e per effetto riclassificazione del personale effettuata con il dPR n. 333/90 veniva inquadrata nella categoria D, posizione economica D2, e successivamente acquisiva le posizioni D3, D4 e D5, fino al provvedimento di comando all’Ente Parco con determina n. 7 del 2004, assegnata a svolgere il proprio servizio presso gli uffici di Francavilla di Sicilia, con incarico di prestare collaborazione con il responsabile dell’Ufficio personale, e con compiti inerenti la gestione del protocollo, sia in entrata che in uscita, la corretta gestione dell’archivio e l’assegnazione della posta in entrata agli uffici competenti. A seguito di sua richiesta, con delibera commissariale n. 63 del 6 luglio 2005, veniva immessa nei ruoli dell’Ente Parco, in categoria D- Funzionario direttivo posizione economica D5, con decorrenza 1° gennaio 2006. Con determina dirigenziale n. 126 del 14 giugno 2006 le veniva affidata la responsabilità procedimentale “Affari generali” e “Settore Relazioni con il pubblico”, alle dirette dipendenze del Direttore e/o Dirigente dell’Area e/o responsabile di posizione organizzativa, affidando alla stessa, in data 22 dicembre 206, anche l’incarico relativo al trattamento dei dati inerenti l’Ufficio Affari generali. Le competenze della NU venivano delineate in materia più analitica e dettagliata con la determina del direttore n. 13 del 31 gennaio 2007 (come riportato a pag. 5 della sentenza di appello). 2. Tanto premesso, si rileva che la NU veniva assunta con profilo di istruttore direttivo - VII qualifica Area amministrativa, Tabella 1 del DPR 333 del 1990, che recepisce l'accordo 22 6 dicembre 1989 per il personale del comparto delle regioni e degli altri enti locali. Nella suddetta Tabella l’VIII qualifica era riservata nell’Area amministrativa, ma anche nelle altre Aree, al profilo professionale di “funzionario”. 3. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso è opportuno richiamare il quadro normativo, negoziale e regolamentare che disciplina la fattispecie in esame. Il DPR n. 347 del 1983 prevedeva otto qualifiche funzionali, e due qualifiche dirigenziali. Il sistema di classificazione delineato dal CCNL 31.3.1999, Comparto Regioni-Enti locali (anche alla luce del d.lgs. n. 165 del 2001) configura nell'ambito della categoria D posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7^ ed ex 8^ qualifica funzionale) atteso che l'art. 4 di detto contratto - come ribadito dall'art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori - rectius alla posizione economica superiore - la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all'altra (v., Cass., n. 20070 del 2015). I particolari profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. n. 347 del 1983, come integrato dal D.P.R. n. 333 del 1990, possono essere ascritti alla VIII qualifica funzionale (funzionario direttivo), godono del trattamento tabellare iniziale che è fissato nella posizione economica D3, e non nella posizione economica iniziale della categoria D, il che dimostra che la disciplina contrattuale differenzia e valorizza, all'interno dell'unica declaratoria professionale del personale inserito nella categoria D, il profilo professionale, già ascrivibile alla VIII qualifica funzionale, assegnando allo stesso una posizione economica più elevata di quella iniziale, a motivo della particolare rilevanza delle mansioni, relative appunto a tale VIII qualifica funzionale (si v., Cons. Stato Sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 83). 7 Di talché (CCNL 31 marzo 1999, Tabella C “Corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione”) alla posizione economica D1 veniva riferita la ex q.f. VII, alla posizione economica D2 la ex q.f. VII led, mentre alla posizione economica D3 la ex q.f. VIII. Ciò trova conferma anche nel sistema di riclassificazione del personale regionale di cui al Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 (G.U. Regione siciliana n. 33 del 2001), laddove, nella tabella A, la Categoria D1 è relativa all’ex 7 livello, e la categoria D2 è relativa all’ex 7 livello+PEO. La legge regionale n. 10 del 2000 stabiliva all’art. 6, comma 1 “Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. L’art. 2, comma 3, del D.P.Reg. 20 marzo 2001, n. 11, di attuazione dell’art. 6 cit., prevede “Il ruolo unico, articolato a regime in due fasce, comprende, nella fase di prima applicazione, una terza fascia, nella quale è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10”. Occorre infine considerare la legge regionale n. 41 del 1985, art. 4, che distingueva il personale regionale nelle seguenti qualifiche: - direttore regionale;
- dirigente superiore;
8 - dirigente;
- assistente;
assistente contabile;
stenografo; - stenodattilografo;
operatore archivista;
dattilografo; - agente tecnico;
- commesso;
- operaio. Il successivo art. 5, collocava il personale con qualifica inferiore a dirigente superiore o equiparato in otto fasce funzionali, tra cui, per quanto qui rileva: “Settima fascia - assistente amministrativo, tecnico ed equiparato con 5 anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio;
- dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio;
Ottava fascia - dirigente amministrativo ed equiparato dopo il tirocinio;
- dirigente tecnico”. Il Regolamento di organizzazione dell’Ente Parco, art. 8, comma 2, aveva istituito la III fascia dirigenziale, nei sensi previsti dalla legge reg. n. 10 del 2000, 4. Tanto premesso, può passarsi all’esame dei motivi di ricorso. 5. Con il primo motivo è prospettata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n.3, cod. proc. civ., in riferimento al CCNL 1998-2001 Comparto regioni ed autonomie locali e in riferimento al CCNL 31 marzo 1999, allegato A), Categoria D), ultimo comma, e al DPR n. 347 del 1983, all. A), e alla legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, artt. 4 e 5. Si deduce che poiché essa ricorrente era stata inquadrata, con decorrenza 1° aprile 1999, nella categoria D3, era chiara la previa posizione VIII qualifica funzionale e non VII qualifica funzionale, come invece affermato dalla Corte d’Appello. Inoltre, in ragione della legge regionale n. 41 del 1985, art. 5, la propria posizione andava riportata alla VIII fascia funzionale 9 e non alla VII, con conseguente inquadrante nella III fascia dirigenziale al momento del passaggio all’Ente Parco. 6. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento alla legge della Regione siciliana n. 10 del 2000, art. 6, recepito dall’art. 8 del Regolamento organizzativo dell’Ente Parco, in riferimento agli artt. 8 e 9 del CCNL 31 marzo 19999 e all’art. 45 del CCNL 6 luglio 1995). La ricorrente ripercorre la disciplina richiamata nella rubrica del motivo a sostegno della fondatezza della domanda, e deduce che atteso che era inquadrata già a far data dal 1° aprile 1999 nei ruoli dell’Amministrazione comunale nella categoria D, posizione economica D3, e a partire dal 1° gennaio 2000, nella posizione D4, aveva diritto al riconoscimento dell’inquadramento nella terza fascia dirigenziale all’entrata in vigore della legge reg. n. 10 del 2000. 7. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata omessa motivazione per omesso esame di richieste istruttorie in riferimento all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 8 e 9 CCNL 31 marzo 1999, e agli artt. 8 e 9, comma 5 e 6, della legge Regione siciliana n. 10 del 2000, come recepiti dal regolamento dell’Ente Parco, artt. 10 (la cui rubrica reca “funzioni dei dirigenti”) e 11, comma 1 (la cui rubrica reca “Conferimento incarichi dirigenziali”). La ricorrente contesta l’accertamento del mancato svolgimento delle funzioni dirigenziali, ripercorrendo le risultanze istruttorie. 8. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, in riferimento all’art. 52, comma 2, lett. b, comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 36 Cost.). 10 In ragione della disciplina della giurisprudenza di legittimità richiamata, è contestata la statuizione che ha negato le differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso l’Ente Parco. 9. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, gli stessi non sono fondati, precisandosi tra l’altro il limitato ambito di operatività dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 10. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabile nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice 11 difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Si è, altresì, affermato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., qualora, il fatto storico, rilevante in causa, nella specie in particolare lo svolgimento dell’attività dirigenziale, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso in esame, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., n. 28887 del 2019). 11. L’art. 6 della legge regionale n. 10 del 2000 (Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2000, n. 23), così come il decreto attuativo e il regolamento di organizzazione dell’Ente Parco, richiedono per l’inserimento nella III fascia dirigenziale “la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”. La ricorrente, con le argomentazioni esposte, fa discendere il possesso di tale qualifica dall’inquadramento in D5. Tale assunto è contraddetto dal complessivo quadro normativo, regolamentare e contrattuale in cui si inserisce la vicenda in esame, che si è sopra richiamato. La ricorrente all’entrata in vigore della legge regionale era effettivamente inquadrata in D5, ma al momento della riclassificazione del personale ex dPR n. 333 del 1990 veniva inquadrata nella posizione D2 (come riconosce nel ricorso al punto 3 del secondo motivo di ricorso), dove veniva inquadrato il personale ex VII q.f. a cui non corrispondevano funzioni dirigenziali ma di istruttore direttivo. La legge regionale n. 41 del 1985, come si è sopra ricordato, prevedeva 8 qualifiche funzionali (direttore regionale;
dirigente 12 superiore;
dirigente; assistente e altro;
stenodattilografo e altro;
agente tecnico;
commesso; operaio) e articolava in otto fasce quelle inferiori a dirigente superiore, tra cui la VII comprendeva tra l’altro, l’assistente amministrativo, e il dirigente amministrativo ed equiparato in tirocinio;
la VIII comprendeva, tra l’altro, il dirigente amministrativo ed equiparato dopo il triennio. Nel successivo Decreto Presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 (“Riclassificazione del personale regionale si sensi dell’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10”), art. 1, Tabella A dell’allegato Accordo, il VII livello era trasposto in D1 e il VII livello PEO in D2. Dunque il passaggio in D5 della lavoratrice è stato effetto della progressione economica nell’Area, ma non implica il previo svolgimento delle funzioni dirigenziali come se proveniente da ex VIII q.f. Quanto alla retribuzione delle mansioni superiori, la stessa è stata esclusa dalla Corte d’Appello in ragione del mancato svolgimento delle stesse, come accertato, con riguardo all’attività lavorativa della lavoratrice, tenendo conto della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie, nonché di quanto previsto dal Regolamento Ente Parco, art. 10 (che a sua volta richiama l’art, 8 della legge reg. n. 10 del 2000) sulle attività rimesse ai dirigenti. Pertanto, la decisione è corretta quanto alla verifica dello svolgimento delle funzioni superiori effettuata raffrontando, in ragione delle risultanze istruttorie, i compiti assegnati alla lavoratrice con le previsioni normative e regolamentari;
quanto alla contestazione dell’accertamento, trovano applicazione i principi enunciati al punto 10, con conseguente inammissibilità della censura denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 12. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
13 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°