Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO TALIA051 50/02 REPUBBLICA ITALIANA . CORTE SUI RE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18486/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere 15781 Cron. Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud.09/01/2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rel. Consigliere Dott. Aniello NAPPI - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORESENTENZA per diritti L. il 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato inBOIOCCHI GIORGIO MARIA, ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI 47, presso l'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FULVIA FINOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato Richiesta copia studio cosdal Sig. ANNAMARIA BOIOCCHI, giusta procura a margine del per diritti € ricorso;
il 12.04.02 IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE DI ZECCONE;
intimato avversO la sentenza n. 363/98 del Pretore di PAVIA, $2002 depositata il 28/10/98; $ 20 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 ** udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Pretore di Pavia re- spinse l'opposizione proposta da RG OC av- verso il verbale di accertamento con il quale la poli- zia municipale di Zeccone gli aveva contestato una vio- lazione dell'art. 142 codice della strada, commessa il 23 giugno 1996 sulla strada provinciale n. 205 all'altezza del numero civico 12, per avere tenuto una velocità di 83 km/h, superiore al limite prescritto di 50 Km/h. Ritenne il giudice del merito: a) che l'accertamento non poteva considerarsi inat- tendibile per la mancata indicazione nel verbale del numero di matricola dell'apparecchio autovelox con il quale era stato rilevato l'eccesso di velocità; b) che era irrilevante l'omessa indicazione delle ragioni per cui si era fatto riferimento a un limite di velocità di 50 km/h, anziché al limite di 90 km/h impo- sto per le strade provinciali, in quanto dal verbale si desumeva che l'infrazione era stata commessa all'altez- र् N za del numero civico 12 della strada provinciale n. 205 e, quindi, in un centro abitato, per il quale era pre- scritta una velocità non superiore a 50 km/h, come con- fermato da specifica delibera comunale acquisita in corso di causa;
c) che era giustificata la mancata contestazione immediata dell'infrazione, in quanto l'agente accerta- tore operava da solo. Ricorre per cassazione OC e propone tre moti- vi d'impugnazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 142 comma codice della strada e dell'art. 345 del relativo regolamento, lamentando che nel verbale di accertamento sia stato indicato il mo- dello di autovelox impiegato, il 104-C, ma non il nume- ro di matricola dello specifico apparecchio. Sostiene che la mancata indicazione di qualsiasi elemento di identificazione dell'apparecchio impiegato per la rile- vazione elettronica della velocità rende impossibile una verifica dell'attendibilità della rilevazione ed ostacola il pieno esercizio del diritto di difesa del presunto trasgressore. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, 3 На "ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità degli autoveicoli, costituiscono fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, in dotazione della polizia stradale e nella sua disponibilità, fino a quando non risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate, ovvero debi- tamente provate, il difetto di costruzione, di instal- lazione o di funzionamento del dispositivo di rileva- zione" (Cass., sez. I, 11 luglio 1995, n. 7565, m. 493227, Cass., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12324, m. 530910, Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 9441, m. 548111). Ora è evidente che, per verificare l'attendibilità di una specifica rilevazione elettronica, può risultare indispensabile disporre dell'apparecchio effettivamente impiegato. Ed è ragionevole ritenere che la pubblica amministrazione debba essere in grado di individuare l'apparecchio e porlo a disposizione dell'autorità giu- diziaria, ove ne sia fatta richiesta. Ma nessuna dispo- sizione legislativa o regolamentare autorizza a soste- nere che sia incompleta la contestazione dell'infrazio- ne priva degli elementi identificativi dell'apparecchio di rilevazione in concreto impiegato. Né risulta che nel caso in esame, essendo stata richiesta una verifica th di funzionalità dell'apparecchio, non ne sia stata pos- sibile l'identificazione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vi- zio di motivazione della decisione impugnata circa l'effettivo limite di velocità vigente sul tratto di strada cui si riferisce l'accertamento, posto che il riferimento del verbale e della sentenza al numero ci- vico 12 non corrisponde al numero civico 18 risultante dalla documentazione fotografica allegata. Il motivo è manifestamente infondato, perché evi- dentemente lo spazio intercorrente tra i numeri civici 12 e 18 è quello utilizzato per il calcolo della velo- cità, mentre il limite di velocità vigente è stato cor- rettamente accertato dal pretore con l'acquisizione di una specifico provvedimento della giunta comunale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli art. 200 e 201 codice della strada, in re- lazione all'art. 384 del regolamento. Sostiene che l'apparecchio autovelox impiegato è dotato di un moni- tor collocabile a qualche decina di metri dal rilevato- re e, quindi, consente la contestazione immediata all'accertatore piazzato nei pressi del monitor. Ag- giunge che, comunque, nel caso in esame l'agente accer- tatore era affiancato da un operatore tecnico, la cui collaborazione gli avrebbe consentito la contestazione immediata. Sicché fu conseguenza di un'illegittima scelta intenzionale dell'operatore l'omissione della contestazione immediata. Il motivo è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è ormai indiscusso che "non costituisce obbligo impre- scindibile dei verbalizzanti procedere alla contesta- zione immediata della contravvenzione nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384 lett. e) reg. esec., l'accerta- mento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determina- zione dell'illecito in tempo successivo (accertamento a mezzo "autovelox" della violazione dei limiti di velo- cità)" (Cass., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11293, m. 549096). Quanto caso in esame, non sembra ragionevole soste- nere che l'accertatore avrebbe potuto contestare l'infrazione nei pochi secondi impiegati dal trasgres- sore per percorrere qualche decina di metri, mentre è improponibile l'ipotesi di una collaborazione all'accertamento da parte di un tecnico dipendente del- la società privata proprietaria dell'autovelox locato al comune. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione ン RG. 18485/99 in giudizio dell'amministrazione convenuta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002, nella came- ra di consiglio della prima Sezione civile. Birch Greet Il Consigliere estensore Il Presidente Agelo Gridd Aniello Nappi Au CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE UI Passinetti 11 APR. 2002 IL CANCELLIERE Mi #