Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 862
CASS
Sentenza 21 febbraio 2000

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In tema di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 206, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la previsione del comma quarto di tale articolo, secondo cui "le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode" implica che quest'ultimo soggetto svolga compiti di gestione dei beni in sequestro del tutto analoghi a quelli propri dell'amministratore giudiziario.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre appello (nella specie a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen.) non consegue la sua condanna al pagamento ne' delle spese processuali, ne' della sanzione pecuniaria, qualora l'appello medesimo risulti necessitato da precedente decisione della Corte suprema che, qualificando un primo ricorso come appello, abbia disposto la trasmissione degli atti al giudice competente. (V. Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186)

Il progettista di un fabbricato oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, non è legittimato a proporre appello avverso i relativi provvedimenti, in quanto titolare di un diritto di credito, in relazione all'attività professionale prestata, nei confronti del proprietario del bene sequestrato e, come tale, sfornito di pretesa alla sua restituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 862
    Data del deposito : 21 febbraio 2000

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