Sentenza 21 febbraio 2000
Massime • 3
In tema di sequestro preventivo ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 206, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la previsione del comma quarto di tale articolo, secondo cui "le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode" implica che quest'ultimo soggetto svolga compiti di gestione dei beni in sequestro del tutto analoghi a quelli propri dell'amministratore giudiziario.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di legittimazione del ricorrente a proporre appello (nella specie a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen.) non consegue la sua condanna al pagamento ne' delle spese processuali, ne' della sanzione pecuniaria, qualora l'appello medesimo risulti necessitato da precedente decisione della Corte suprema che, qualificando un primo ricorso come appello, abbia disposto la trasmissione degli atti al giudice competente. (V. Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186)
Il progettista di un fabbricato oggetto di sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, non è legittimato a proporre appello avverso i relativi provvedimenti, in quanto titolare di un diritto di credito, in relazione all'attività professionale prestata, nei confronti del proprietario del bene sequestrato e, come tale, sfornito di pretesa alla sua restituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2000, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO - Presidente - del 21/02/2000
1. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 862
3. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ADALBERTO ALBAMONTE - Consigliere - N. 20875/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO LO,
avverso l'ordinanza il 21 aprile 1999 del Tribunale di Bari. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con delibera del 17 novembre 1992 la I.SVI.T s.r.l. conferiva al geometra LO NO l'incarico di progettazione e di direzione dei lavori per l'edificazione di una serie di villette d schiera nel quadro di una lottizzazione nel suolo di Casamassima, stabilendo il compenso da corrispondere in lire 150 milioni. Successivamente, con lettera del 3 dicembre 1992, IC RI, nel frattempo divenuto amministratore della società, incaricava l'NO di curare anche l'espletamento delle pratiche amministrative connesse alla prevista realizzazione di venti villette, rideterminando il compenso nella misura di lire 180 milioni. Durante l'esecuzione dei lavori l'NO ricevette l'ulteriore incarico di approntare i calcoli delle strutture in cemento armato, maturando per l'esecuzione di tale attività la somma di lire 57.374.000.
Mentre i lavori erano in corso e l'NO aveva già ricevuto, a titolo di acconto, la somma di lire 60 milioni, il Tribunale di Bari avviava, nei confronti del RI, la procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, disponendo il sequestro dei beni del proposto, ivi compresi quelli della I.SVI.T. Durante la procedura l'amministratore giudiziario vendeva alcune delle villette per onorare i contratti preliminari stipulati dalla società ed incaricava l'NO di redigere un piano di variante per il corrispettivo di lire 27.206.200, somma che venne regolarmente versata. Sennonché la Corte di appello di Bari revocava la detta misura che, però, veniva "sostituita", praticamente senza soluzione di continuità, dal sequestro preventivo disposto dal Tribunale ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 - sexies, commi 3 e 4, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nell'ambito del procedimento a carico del
RI per i reati di estorsione, ricettazione e usura. L'NO instava per il pagamento delle competenze a lui spettanti nella misura di lire 162.974.000, ma il Tribunale di Trani, in sede di "incidente di esecuzione", rigettava la richiesta. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l'NO. La Seconda Sezione penale di questa Corte, con ordinanza del 2 dicembre 1998, rilevato che era stata proposta impugnazione avverso un provvedimento di sequestro preventivo, "disposto anche con riguardo ai beni cui direttamente o indirettamente si riferisce la richiesta di liquidazione di prestazioni professionali" e che, dunque, il ricorso andava qualificato come appello ex art. 322 - bis c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari,
competente a decidere sull'impugnazione così qualificata. Con ordinanza del 30 aprile 1999 il Tribunale di Bari rigettava l'appello, osservando che i compiti di custodia, conservazione e gestione dei beni sequestrati o confiscati a norma dell'art. 12 - sexies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 1992, "postulano che l'amministrazione giudiziaria debba rispondere delle obbligazioni da essa contratte, non già degli obblighi pregressi assunti dal proposto rispetto ai quali non può ritenersi compiuta una successione inter vivos in capo all'ente che subentra nella gestione". L'unico soggetto nei confronti del quale l'NO potrà azionare la sua pretesa rimane conseguentemente l'I.SVI.T. s.r.l., società che "continua ad esistere quale soggetto di diritti ed obblighi, e a rispondere dei debiti contratti".
2. Ricorre per cassazione l'NO
Deduce, anzi tutto, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 - sexies, commi 3 e 4, del decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992, con riferimento all'art. 321 c.p.p. ed alle norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata.
Rileva l'NO che il disposto sequestro grava su tutti i beni mobili ed immobili dell'imputato, cosicché gli sarebbe impossibile adire il giudice civile il per sequestro conservativo dei beni della 1^. S.V.I. T., beni tutti vincolati dal provvedimento del Tribunale di Trani. In un quadro che non consentirebbe di ritenere l'esistenza di una società distinta da quella oggetto della misura cautelare, essendo l'amministratore giudiziario divenuto dall'epoca dell'applicazione della misura di prevenzione poi revocata, amministratore unico della società. Mai l'I. S.V.I. T., pertanto, potrebbe provvedere, senza l'intervento dell'amministrazione giudiziaria al pagamento delle somme spettanti al ricorrente. Inoltre, una eventuale sentenza di condanna del giudice civile sarebbe inutiliter data, potendo l'amministrazione giudiziaria comunque opporre la preventiva trascrizione del sequestro o della confisca. Ciò anche considerando la responsabilità limitata dei soci della I. S.V.I. T. e, soprattutto, la circostanza che tutte le quote sociali, in quanto ritenute riferibili al RI, sono oggetto della misura cautelare.
Nè andrebbe trascurata la circostanza che l'amministratore giudiziario, avvalendosi in sede di prevenzione dell'opera dell'NO, aveva ratificato l'operato della società in bonis. Sarebbe, poi, errata la qualificazione assegnata dal provvedimento impugnato ai compiti del custode nominato ai sensi dell'art. 12 - sexies della legge n. 356 del 1992, che conferisce a tale soggetto i poteri dell'amministratore giudiziario.
Denuncia, poi, erronea applicazione dell'art. 12 - sexies, commi 3 e 4, della legge n. 356 del 1992, con riferimento alle modalità di gestione del compendio sequestrato ed agli obblighi dell'amministratore giudiziario. Si insiste, più in particolare, sulla natura non di mero custode ma di vero e proprio amministratore giudiziario dell'organo nominato a norma del comma 4 dell'art. 12 - sexies.
3. Il ricorso è inammissibile.
Come chiaramente emerge dall'esame delle doglianze, i motivi di ricorso esorbitano dai limiti tassativamente segnati dall'art. 322 - bis c.p.p., perché non sono diretti a censurare il titolo, ma a conseguire il pagamento delle spettanze pretese dal ricorrente in conseguenza dell'opera prestata su incarico dell'I. S.V.I. T. Nè può trascurarsi il profilo - da ritenere complementare - concernente la carenza della qualità soggettiva che legittima il ricorso a tale mezzo di impugnazione;
a norma dell'art. 322 - bis c.p.p., legittimati a proporre appello sono il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. Orbene, è giurisprudenza presso ché costante di questa Corte Suprema la linea interpretativa (concernente l'applicazione dell'art. 322, ma, ovviamente, riferibile, stante l'identità - se si eccettui il pubblico ministero - dei soggetti menzionati, all'art. 322 - bis) che, proprio perché il gravame ha di mira la caducazione del titolo, gli aventi diritto alla restituzione sono coloro che si trovano in una relazione giuridica o di fatto (purché tutelata dal diritto) con la res. Persona avente diritto alla restituzione è, pertanto non chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato da diritto (Sez. 6^, 2 novembre 1994, Rapisarda); sottolineandosi che la legittimazione a contestare il titolo è meno ampia di quella concernente il sequestro conservativo, estesa a chiunque vi abbia interesse: vale a dire, a tutti coloro, compresi i creditori chirografari che possano ricevere un pregiudizio dal mantenimento della misura (Sez. 5^, 6 luglio 1995, Casana). Coerentemente, pertanto, si è negata la legittimazione a un titolare di un diritto di credito, in quanto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene sequestrato (Sez. 2^, 24 settembre 1993, Banco Ambrosiano Veneto) e, seguendo la medesima ratio decidendi, al promesso acquirente, dato che il contratto preliminare genera soltanto un diritto relativo anche se tutelato - ma sempre in via obbligatoria - dall'art. 2932 cod. civ. (Sez. 6^, 1^ febbraio 1999, Caramico).
4. Il Collegio non deve, però, trascurare la forza vincolante della statuizione della Seconda Sezione Penale di questa Corte sulla competenza. Ne consegue che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, non può derivare la condanna dell'NO ne' al pagamento delle spese processuali ne' alla sanzione pecuniaria, risultando il mezzo azionato ineludibilmente necessitato.
5. Sembra opportuno aggiungere che il ricorrente potrà richiedere al "custode" il pagamento delle somme a lui dovute secondo le prescrizioni (anche di natura procedimentale) previste dagli artt.
2 - sexies, 2 - septies e 2 - octies della legge n. 575 del 1965, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, ed attivare, in caso di diniego, i mezzi di gravame contemplati dalla stessa legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni.
5. Il comma 4 dell'art. 12 - sexies stabilisce che se il giudice ordina, in vista della confisca, il sequestro dei beni ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., le disposizioni del secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose in sequestro. Un'interpretazione letterale del rinvio condurrebbe alla conclusione che esso si riferisce esclusivamente alla nomina del custode, non anche alla disciplina relativa all'amministrazione e alla gestione dei beni per le quali resterebbero applicabili le norme del codice di procedura penale sulla custodia delle cose sequestrate. Ma, come è
stato acutamente rilevato in dottrina, una tesi del genere non può assolutamente condividersi risultando il rinvio evocato in relazione a tutte le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3, il quale espressamente conferisce all'amministratore il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni. Attività, queste, tipiche della gestione, che il custode dovrà garantire secondo la naturale destinazione economica dei beni in sequestro. Anche considerando la medesima finalità perseguita dal sequestro preventivo previsto dal decreto-legge n. 306 del 1992, occorrerà allora richiamare gli stessi compiti affidati, con identica formulazione letterale, dall'art.
2 - sexies all'amministratore dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione. Oltre tutto, se si dovesse aderire ad un'interpretazione di tipo restrittivo, come quella seguita dal giudice a quo, paradossalmente non si potrebbe applicare al custode, perché non espressamente richiamato, il terzo periodo del comma 3, che prevede il divieto di nomina ad amministratore per alcune delle persone specificamente indicate. Deve allora ritenersi che l'art. 12 - sexies, comma 4, abbia fatto riferimento alle disposizioni in tema di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3, al fine di richiamare la disciplina complessiva dell'intera materia che regola la nomina dell'amministratore e i suoi compiti che, fra l'altro, sono espressamente indicati nella stessa norma richiamata. Solo per tale ragione, dunque, il comma 4 non evoca il primo ed al secondo periodo del comma 3.
Pure prima della innovazione legislativa conseguente alla introduzione degli artt.
2 - sexies, 2 - septies e 2 - octies della legge n. 575 del 1965, in un regime nel quale la legge prevedeva la nomina di un custode e non di un amministratore giudiziario, in dottrina non si era mancato, del resto, di rilevare come la legge non avesse considerato l'eventualità che oggetto del sequestro potessero essere aziende o imprese anche di notevoli dimensioni e che, in tal caso, al detto organo dovessero essere necessariamente conferiti specifici poteri di gestione.
Il nuovo legislatore, con una tecnica mutuata dalla legge fallimentare, ha previsto quali organi dell'amministrazione la figura del giudice delegato e dell'amministratore con compiti e procedure analoghe a quelle previste dalla legge sulle procedure concorsuali. Quindi, l'amministratore è legittimato al compimento di attività di ordinaria amministrazione e, su autorizzazione del giudice delegato, anche attività di straordinaria amministrazione.
8. Nel caso di specie, oltre tutto, venendo in considerazione crediti riguardanti le retribuzioni di un professionista, la pretesa del ricorrente ha privilegio generale sui mobili e nell'ordine dei privilegi di cui all'art. 2777 cod. civ. (v. art. 2751 - bis dello stesso codice), con la conseguenza che ad essi sono preferiti i soli crediti per spese di giustizia e le retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati.
In conclusione, dal sistema normativo interpretato nel suo complesso emerge, da un lato, che l'amministrazione deve tendere ad incrementare la produttività dei beni (ciò che difficilmente può realizzarsi se si omette di soddisfare le pretese dei terzi), e, dall'altro lato, che la normativa solo apparentemente contiene la tutela dei terzi ai soli titolari di diritti reali, di proprietà e di godimento, gravanti sui beni in sequestro. Se, infatti - come è stato rilevato in dottrina - lo scopo della misura di prevenzione (cui è assimilabile la disciplina di cui all'art. 12 - sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) è la recisione dei legami che avvincono l'impresa all'associazione mafiosa e l'eliminazione degli elementi inquinanti, il ripristino integrale della legalità va perseguito tenendo conto delle esigenze di continuità dell'impresa e, quindi, la necessità di assicurare i contratti di fornitura etc., di portare a termine gli investimenti programmati, con il riconoscimento dei debiti contratti dal proposto (v., sul punto, ma significativamente, anche ai fini di un'interpretazione secundum Constitutionem dell'assetto complessivo del sistema, la sentenza costituzionale n. 190 del 1994. Ciò senza contare che, soprattutto nel caso di sequestro di azienda, il mancato pagamento dei creditori potrebbe costituire un, indebita locupletazione per l'azienda stessa che in ipotesi potrebbe trasformarsi da passiva in attiva.
All'obiezione, poi, che le tecniche satisfattorie dei creditori privilegiati e chirografari sarebbero incompatibili con la rapidità dei meccanismi previsti per la fase cautelare può agevolmente ribattersi che un principio del genere non sembra operante per il sequestro di cui all'art. 12 - sexies. All'affermazione - ricavabile dalla decisione impugnata - secondo cui il proposto risponderebbe nei confronti dei creditori privilegiati e chirografari a norma dell'art.2740 cod. civ. con tutti i suoi beni (esclusi quelli assoggettati a sequestro e a confisca) appare, anche qui, agevole ribattere che il regime così delineato non sembrerebbe poter operare nel caso di specie sia perché risulterebbero sequestrati tutti i beni del RI sia perché il debito nei confronti del ricorrente è stato contratto dalla società persona giuridica.
Del resto indici univoci della possibilità di soddisfacimento provengono sia dall'art.
2 - nonies (da cui si desume che si trasferiscono allo Stato anche le passività) e nell'art.
2 - undecies (che riconosce il diritto di prelazione dell'affittuario dell'azienda confiscata, alla scadenza del contratto di affitto). In una logica che ravvisa nella confisca un mezzo di acquisto della proprietà non a titolo originario ma derivativo: una linea seguita dalle Sezioni civili (Sez. 1^ Civ., 3 luglio 1997, n. 5988) e ribadito di recente dalle Sezioni unite penali (cfr. Sez. un., 29 aprile 1999 Bacherotti).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2000