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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3290/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
FA AL, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21457/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249035506181000 IVA-ALIQUOTE 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16574/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Com memoria aggiunta parte contribuente chiede l'estinzione del giudizio, ex art. 44 Dlgs 546/92 per rinunzia al ricorso.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che la parte ricorrente ha formalmente depositato atto di rinuncia al ricorso, manifestando in modo espresso e inequivoco la volontà di non coltivare oltre il presente giudizio;
considerato che l'atto di rinuncia risulta ritualmente depositato e comunicato alle altre parti costituite;
preso atto che le parti resistenti nulla hanno osservato in merito alla suddetta rinuncia, non formulando opposizione né avanzando istanze sul punto;
ritenuto che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio;
ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia e alla mancata opposizione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
FA AL, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21457/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249035506181000 IVA-ALIQUOTE 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16574/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Resistenti: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa.
Com memoria aggiunta parte contribuente chiede l'estinzione del giudizio, ex art. 44 Dlgs 546/92 per rinunzia al ricorso.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della pubblica udienza, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che la parte ricorrente ha formalmente depositato atto di rinuncia al ricorso, manifestando in modo espresso e inequivoco la volontà di non coltivare oltre il presente giudizio;
considerato che l'atto di rinuncia risulta ritualmente depositato e comunicato alle altre parti costituite;
preso atto che le parti resistenti nulla hanno osservato in merito alla suddetta rinuncia, non formulando opposizione né avanzando istanze sul punto;
ritenuto che la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio;
ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo alla sopravvenuta rinuncia e alla mancata opposizione delle parti resistenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.