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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL IA LA, Presidente
CEFALO NZ, RE
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3555/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007149426 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5924/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate IS e Agenzia Entrate, LL MA, quale legale rappresentante pro tempore della Ricorrente_2 SRL, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, ha impugnato la cartella esattoriale in epigrafe indicata, emessa ex art. 36 ter dpr n. 690/1973, dell'importo di €.31.136,13 anno di imposta 2020.
Parte ricorrente ha addotto che la iscrizione a ruolo, di cui alla cartella esattoriale impugnata, si riferisce a costi/spese sostenuti per i lavori di riqualificazione, sopraelevazione ed adeguamento sismico di un fabbricato sito in Nominativo_1 di Militello in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, detratti per l'anno 2020 e disconosciuti dalla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate in quanto non rispondenti ai requisiti stringenti soggettivi ed oggettivi di cui alle fatture correlate.
In proposito parte ricorrente ha sostenuto di avere documentato la regolarità dei lavori assentiti, peraltro, da tutte le Autorità competenti, e di non avere comunque violato le prescrizioni di cui all'art. 3 DPR n.380/2001 che regola l'esecuzione dei lavori in genere di ristrutturazione ed adeguamento sismico, come avvenuto nel caso di specie, e che le fatture de quibus descrivessero adeguatamente i lavori eseguiti, talché non avrebbero potuto i costi/spese essere fondatamente disconosciuti.
Concludeva per l'annullamento della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate prendendo posizione sui motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Corte rileva che in questo giudizio parte ricorrente ha sostenuto le sue ragioni con documentazione pertinente riguardante la meritevolezza degli investimenti sostenuti per l'adeguamento sismico.
Pertanto questa Corte intende dare continuità alla sentenza 804/2025, emessa per analogo ricorso proposto avverso la cartella riguardante l'annualità 2019, le cui motivazioni si condividono integralmente e si riportano in parte qua:
“Rileva la Corte che il ricorrente n.q. ha opportunamente documentato di avere assolto agli adempimenti di legge per potere fruire della agevolazione correlata alla esecuzione dei lavori di adeguamento sismico che sono imprescindibili da quelli di ristrutturazione e sopraelevazione assentiti dalle Autorità competenti (Genio
Civile etc....).
La cartella esattoriale impugnata, poi, non contiene alcun dato da cui desumere le ragioni del sostanziale disconoscimento delle spese e/o costi sostenuti per i lavori in argomento;
ragioni che, solo in sede contenziosa, inammissibilmente, l'Ufficio erariale ha inteso evidenziare, ma in maniera astratta e, comunque, non corrispondente alla fattispecie.
La pretesa impositiva, melius, riscossiva, così, è rimasta palesemente infondata considerato che l'argomentazione espressa dall'Ufficio finanziario secondo cui " la normativa sulla detraibilità delle spese di ristrutturazione ..prevede requisiti oggettivi e soggettivi piuttosto stringenti.." è apodittica e/ meramente assertiva, non supportata da alcun elemento probatorio di segno contrario al contesto documentale copioso del ricorrente”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglier il proposto ricorso ed annulla l'atto . Spese liquidate in complessive euro 1200,00 da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate, spese compensate nei confronti di ADER.
Così deciso in camera di consiglio il 16.10.2025
Il relatore Il Presidente
Indirizzo_3
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL IA LA, Presidente
CEFALO NZ, RE
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3555/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250007149426 IRES-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5924/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Agenzia delle Entrate IS e Agenzia Entrate, LL MA, quale legale rappresentante pro tempore della Ricorrente_2 SRL, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1, ha impugnato la cartella esattoriale in epigrafe indicata, emessa ex art. 36 ter dpr n. 690/1973, dell'importo di €.31.136,13 anno di imposta 2020.
Parte ricorrente ha addotto che la iscrizione a ruolo, di cui alla cartella esattoriale impugnata, si riferisce a costi/spese sostenuti per i lavori di riqualificazione, sopraelevazione ed adeguamento sismico di un fabbricato sito in Nominativo_1 di Militello in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, detratti per l'anno 2020 e disconosciuti dalla Direzione Provinciale della Agenzia delle Entrate in quanto non rispondenti ai requisiti stringenti soggettivi ed oggettivi di cui alle fatture correlate.
In proposito parte ricorrente ha sostenuto di avere documentato la regolarità dei lavori assentiti, peraltro, da tutte le Autorità competenti, e di non avere comunque violato le prescrizioni di cui all'art. 3 DPR n.380/2001 che regola l'esecuzione dei lavori in genere di ristrutturazione ed adeguamento sismico, come avvenuto nel caso di specie, e che le fatture de quibus descrivessero adeguatamente i lavori eseguiti, talché non avrebbero potuto i costi/spese essere fondatamente disconosciuti.
Concludeva per l'annullamento della cartella.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate prendendo posizione sui motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Corte rileva che in questo giudizio parte ricorrente ha sostenuto le sue ragioni con documentazione pertinente riguardante la meritevolezza degli investimenti sostenuti per l'adeguamento sismico.
Pertanto questa Corte intende dare continuità alla sentenza 804/2025, emessa per analogo ricorso proposto avverso la cartella riguardante l'annualità 2019, le cui motivazioni si condividono integralmente e si riportano in parte qua:
“Rileva la Corte che il ricorrente n.q. ha opportunamente documentato di avere assolto agli adempimenti di legge per potere fruire della agevolazione correlata alla esecuzione dei lavori di adeguamento sismico che sono imprescindibili da quelli di ristrutturazione e sopraelevazione assentiti dalle Autorità competenti (Genio
Civile etc....).
La cartella esattoriale impugnata, poi, non contiene alcun dato da cui desumere le ragioni del sostanziale disconoscimento delle spese e/o costi sostenuti per i lavori in argomento;
ragioni che, solo in sede contenziosa, inammissibilmente, l'Ufficio erariale ha inteso evidenziare, ma in maniera astratta e, comunque, non corrispondente alla fattispecie.
La pretesa impositiva, melius, riscossiva, così, è rimasta palesemente infondata considerato che l'argomentazione espressa dall'Ufficio finanziario secondo cui " la normativa sulla detraibilità delle spese di ristrutturazione ..prevede requisiti oggettivi e soggettivi piuttosto stringenti.." è apodittica e/ meramente assertiva, non supportata da alcun elemento probatorio di segno contrario al contesto documentale copioso del ricorrente”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglier il proposto ricorso ed annulla l'atto . Spese liquidate in complessive euro 1200,00 da porre a carico dell'Agenzia delle Entrate, spese compensate nei confronti di ADER.
Così deciso in camera di consiglio il 16.10.2025
Il relatore Il Presidente
Indirizzo_3