Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2004, n. 38708
CASS
Sentenza 4 giugno 2004

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11, comma secondo, della legge 27 settembre 1991 n. 313, apposizione indebita di marcatura CE sui giocattoli da parte del fabbricante o del mandatario nella Comunità, non è necessaria la immissione in commercio o la vendita o la distribuzione al pubblico del giocattolo, atteso che il reato de quo si realizza con la apposizione indebita della citata marcatura. (Nell'occasione la Corte ha inoltre sottolineato come ai sensi dell'art. 10, comma primo bis, della citata legge n. 313 sussiste in tal caso l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE entro il termine di giorni sessanta, prevedendosene in difetto il ritiro dal mercato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2004, n. 38708
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38708
    Data del deposito : 4 giugno 2004

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