CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2023, n. 13250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13250 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 15/09/2022 nell'ambito del procedimento nei confronti di CO OR, nato a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena all'udienza del 10/02/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per la rettifica dell'errore ai sensi degli artt. 611 e 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica applicava a OR CO la Penale Sent. Sez. 5 Num. 13250 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 10/02/2023 Il Consigliere estensore pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., in Misilmeri il 23/09/2019. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre, in data 04/10/2022, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo stata applicata una pena illegale, trattandosi di reato punto con la pena della reclusione e non con quella dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo è fondato, apparendo evidente l'applicazione, nel caso di specie, di una pena di specie diversa - l'arresto - rispetto a quella prevista dalla norma incriminatrice per la fattispecie di minaccia grave, commessa con l'uso di arma, ossia la reclusione. Senza alcun dubbio, quindi, sussistono gli estremi per annullare la sentenza di patteggiamento, ricorrendo il caso previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Non appare in alcun modo possibile, inoltre, procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., non emergendo affatto, in maniera chiara, quale fosse la volontà concordata tra le parti circa la determinazione della pena: ed infatti, dal verbale di udienza non risulta specificata la specie della pena finale concordata, ma solo la misura della stessa;
la stessa procura speciale risulta poco chiara quanto alla specifica determinazione della pena. Ne consegue, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena all'udienza del 10/02/2023; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso per la rettifica dell'errore ai sensi degli artt. 611 e 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica applicava a OR CO la Penale Sent. Sez. 5 Num. 13250 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 10/02/2023 Il Consigliere estensore pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., in Misilmeri il 23/09/2019. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre, in data 04/10/2022, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 612, comma secondo, 339 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., essendo stata applicata una pena illegale, trattandosi di reato punto con la pena della reclusione e non con quella dell'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo è fondato, apparendo evidente l'applicazione, nel caso di specie, di una pena di specie diversa - l'arresto - rispetto a quella prevista dalla norma incriminatrice per la fattispecie di minaccia grave, commessa con l'uso di arma, ossia la reclusione. Senza alcun dubbio, quindi, sussistono gli estremi per annullare la sentenza di patteggiamento, ricorrendo il caso previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Non appare in alcun modo possibile, inoltre, procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., non emergendo affatto, in maniera chiara, quale fosse la volontà concordata tra le parti circa la determinazione della pena: ed infatti, dal verbale di udienza non risulta specificata la specie della pena finale concordata, ma solo la misura della stessa;
la stessa procura speciale risulta poco chiara quanto alla specifica determinazione della pena. Ne consegue, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Termini Imerese per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Presidente