Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 2
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, comma primo, legge n. 20 del 1994, nel testo di cui all'art. 3 D.L. n. 543 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 639 del 1996), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. (Fattispecie relativa alla spesa sostenuta dal Comune di Milano ai fini della presenza anche di alcuni giornalisti italiani ad una mostra sul disegno industriale italiano organizzata nel 1983 in Cina, nella città di Shanghai, nell'ambito di un patto di gemellaggio; la S.C. ha in particolare ritenuto controvertibili e inerenti al merito delle scelte amministrative i rilievi della sentenza impugnata - annullata senza rinvio - circa la non riconducibilità della partecipazione di detti giornalisti ai fini perseguibili dall'ente pubblico, se si considera l'esigenza di pubblicizzare l'iniziativa anche nel territorio nazionale e, segnatamente, nel mondo industriale e commerciale milanese).
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità (art. 1, comma primo, legge n. 20 del 1994, nel testo di cui all'art. 3 D.L. n. 543 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 639 del 1996), e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini. (Fattispecie relativa alla spesa sostenuta dal Comune di Milano ai fini della presenza anche di alcuni giornalisti italiani ad una mostra sul disegno industriale italiano organizzata nel 1983 in Cina, nella città di Shanghai, nell'ambito di un patto di gemellaggio; la S.C. ha in particolare ritenuto controvertibili e inerenti al merito delle scelte amministrative i rilievi della sentenza impugnata - annullata senza rinvio - circa la non riconducibilità della partecipazione di detti giornalisti ai fini perseguibili dall'ente pubblico, se si considera l'esigenza di pubblicizzare l'iniziativa anche nel territorio nazionale e, segnatamente, nel mondo industriale e commerciale milanese).
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- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Derivati di Stato: competente la Corte dei contiPaolo Rosa · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Ì , D L'ART. 10 O LL O 6318500 A R S -TE'S UPI S A 3 T 3 AN 5 CO -8 UP 3 MADI CASSAZIONE.U. . 1 1 N LA E N G A G E L R E I SEZIONI UNITE CIVILI R D A L O L E D Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C'ggetto PENSIONI STATALI - ADEGUAMENTO - GIUDIZIO DI - Primo Presidente VELADott. Andrea - OTTEMPERANZA - Presidente di sezione - Dott. Francesco AMIRANTE R.G.N. 2273/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere MOO Cron. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Rep. Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere - CORTE SUPREMA CI CASSAZIONE Dott. Ugo VITRONE - UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale ha pronunciato la seguente al Sig. PASCASin ORD I NANZA per diritti L. ✓ il 30.1.04. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SCOTTO IGNAZIO, VADACCA ROMEO, COSTA ETTORE, VILLASANTA ADA VEDOVA COSTA, IEZZI EMANUELE, LIGNOLA FERDINANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato PASCASIO MICHELANGELO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti Ашеш W contro 2000 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in del persona 159 Ministro pro-tempore domiciliato in ROMA, VIA DEI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 1 N. 63185 M PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentante e difende ope legis;
controricorrente - nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
intimata - avverso la decisione n. 9/98 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 10/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che il ricorso venga trattato in pubblica udienza. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che il Consiglio di Stato, in sede - giurisdizionale (adunanza plenaria), con decisione 10 dicembre 1998 n. 9, ha rigettato i ricorsi riuniti pro- posti da AN JE, RO DA, ND Li- gnola, ZI TT, RE ST e AD Villasanta vedova ST per l'esecuzione di giudicati della Corte dei Conti, che avevano accertato il diritto alla rili- quidazione della pensione in godimento;
considerato che
avverso questa pronuncia i sog- getti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per 2 cassazione deducendo "violazione dell'art. 2909 CC. nonché delle norme di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., difetto di motivazione, nonché motivi attinenti alla giurisdizione, di cui al n. 1 di tale articolo in rela- zione all'art. 111 Cost.";B considerato che i ricorrenti lamentano che l'Adunanza plenaria "rigettando la domanda di esecuzio- ne del giudicato che aveva statuito il periodico ade- l'obbligazione di valore inguamento, ha trasformato cui la pensione si estrinseca in obbligazione di valu- ta, soggetta al noto fenomeno della svalutazione mone- taria" e che "così facendo quei giudici si sono attri- buiti ed hanno esercitato una potestas iudicandi che ad essi non spetta e pertanto sono incorsi in quel vizio attinente alla giurisdizione in un campo che ad essi è interdetto e che a nessun giudice è consentito, così violando con l'art. 360 n. 1 c.p.c., anche l'art. 111 cost."; considerato che il Ministero di Grazia e Giusti- zia, nel resistere con controricorso, ha insistito per l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
il sindacato delle sezioni Consiglio di ী unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della 3 giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui invece, gli errori in attengono, esorbitandoiudicando ° in procedendo, i quali, dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); considerato che, nella specie, con il complesso motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizio- ne e cioè pretesi errores in iudicando per avere viola- to il giudicato esistente fra le parti;
considerato che
la prospettazione dei ricorrenti della questione di giurisdizione come in precedenza esposta non attiene alla violazione dei limiti esterni, non contestandosi che il giudizio di ottemperanza è de- voluto al Consiglio di Stato, ma si risolve in un sin- dacato sui poteri in concreto dallo stesso esercitabili e, quindi, in una censura sul merito della decisione;
t - considerato che tali censure, quindi, si esauri- scono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizio- 4 5 ne amministrativa e non toccano il tema del riparto dei compiti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che, il ricorso va dichiarato inam- missibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte controricorrente le spese di que- sta fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spe- se di questa fase di giudizio, liquidate in 50 000 н £. oltre quelle prenotate a debito, non- ché £ 3.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 3 delle Sezioni Unite civili, il giorno 1 dicembre 2000. 3 0 5 1 A . . I S T S Il Presidente D N R , A Anduslik A T ' 3 O , L L 7 A - L L S 8 E O E - D B P 1 I S I 1 S I D N N E A E G T S G O S I G O A E A P D L Collaboratore di Cancellerie O M I I T , A T ше O L A I R L R D T I E S E D I D T G Depositato in Cancellaria O N E E R S E Roma, 17 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Даше 5