Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
È legittima la riserva di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal difensore alla presenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 18303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18303 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/01/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 22
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 22455/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RZ IA, N. IL 28/4/1955;
avverso l'ordinanza n. 6707/2009 pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15.3.2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Geraci Vincenzo, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con le conseguenti statuizioni. RITENUTO IN FATTO
1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NO LU avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché tardiva.
Rilevato che all'udienza del 25.9.2009 l'NO aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Pasquale Del Guercio e che questi aveva fatto riserva di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, domanda che era stata poi depositata il 30.9.2009, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ritiene che tale istanza sia stata proposta da soggetto non legittimato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 109 rimette la facoltà di riserva di proposizione dell'istanza al solo interessato. Di talché l'istanza depositata dopo l'udienza risulta tardiva.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'NO a mezzo del proprio difensore di fiducia, censurando l'interpretazione data dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza all'art. 109 cit.. Si osserva che la norma, nel menzionare l'interessato, non ha inteso limitare al solo prevenuto l'esercizio della facoltà di riservare la domanda, come dimostra il fatto che non ha utilizzato l'espressione "esclusivamente", cui pure fa ricorso il legislatore in altre disposizioni. Inoltre ha valenza generale la previsione dell'art. 99 c.p.p., per la quale al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito precisati.
4.1. Sono molteplici le disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che fanno riferimento all'interessato ed al difensore, con modalità che evidenziano la non riducibilità dell'una figura all'altra. In particolare l'art. 93, nel descrivere la richiesta di ammissione al beneficio, afferma che "l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore..." (comma 1). Nel caso di impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese con l'istanza, l'art. 94, comma 3 prevede che la certificazione dell'autorità consolare relativa a cittadino extracomunitario detenuto, internato, in stato di arresto, di detenzione domiciliare o di custodia in casa di cura può essere prodotta "dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato". Altre disposizioni fanno riferimento ora al solo difensore (art. 93, comma 2: il difensore può depositare l'istanza in udienza), ora al solo interessato (ad esempio l'art. 99, che attribuisce all'interessato la facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione e prevede che sia notificata all'interessato l'ordinanza che decide il ricorso). Ricorre quindi nella legge una terminologia che segnala l'alterità delle qualifiche soggettive in parola.
Si tratta di un'opposizione nota anche alle norme che regolano il processo penale, in relazione alle diverse condizioni soggettive che in esso si identificano. In particolare, in questa sede sovviene la previsione dell'art. 99 c.p.p., che estende al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, per la plausibilità dell'ipotesi che siffatta regola possa valere a regolare anche il binomio interesatto-difensore, nell'ambito del procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si tratta, però, di un'ipotesi già respinta da questa Corte, che ha ripetutamente affermato la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento in questione e ne ha tratto il principio per il quale non è applicabile in esso l'art. 99 c.p.p., laddove pone in capo anche al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato (tra le molte, Sez. 3, n. 2954 del 29/09/1999, Ghidoni G, Rv. 215155).
È pur vero che le Sezioni unite, nell'affermare che il difensore è legittimato a proporre impugnazione in sede di legittimità - per violazione di legge - contro l'ordinanza di reiezione emessa in sede di reclamo, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ha anche qualificato tale procedimento come "collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria". Traendo la conseguenza della necessità di coordinare tale sub- procedimento, "per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità" (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano ed altro, Rv. 228118). Ma nella medesima pronuncia la Corte ribadisce la natura speciale della residua disciplina "concernente la predisposizione personale a cura dell'interessato dell'istanza di ammissione al patrocinio con sottoscrizione autenticata dal difensore (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78, comma 2, art. 93, comma 1)". Ebbene, è palese che la riserva dell'istanza è parte integrante della fase di formazione dell'atto, posto che solo l'interessato è in grado di conoscere dell'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio. Risulta quindi ancor oggi persuasiva la tesi secondo la quale il legislatore utilizza del tutto consapevolmente i termini "interessato" e "difensore", per distinguere le facoltà e gli oneri dell'uno rispetto ai poteri dell'altro.
Nè l'interpretazione letterale è l'unica a militare nel senso qui affermato. L'istituto della riserva dell'istanza è volto a permettere all'interessato di godere del beneficio anche quando le scansioni temporali del procedimento possono risultare incompatibili con l'apprestamento di un'istanza corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni imposte dalla legge (si pensi alla presentazione dell'arrestato in flagranza di reato per la convalida della misura precautelare ed il contestuale giudizio direttissimo). Ancora una volta, vale rilevare che solo il diretto interessato è in grado di conoscere se le proprie condizioni reddituali sono compatibili con l'ammissione al beneficio.
Non erra quindi il Presidente del Tribunale di Sorveglianza quando afferma che ai sensi ed agli effetti del D.P.R. n. 115 del 2002, art.109, interessato è soltanto il soggetto che intende avvalersi del patrocinio a spese dello Stato e non anche il suo difensore.
4.2. Tuttavia il provvedimento impugnato è in ogni caso errato. Secondo quanto risulta dal medesimo, la riserva di istanza venne formulata dal difensore dell'NO alla presenza di questi. Questa Corte ha più volte affermato il principio - al quale si richiama anche il P.G. nella sua requisitoria scritta - per il quale la presenza dell'imputato all'udienza ed il fatto che la richiesta provenga da un soggetto non a lui contrapposto, ma che con lui costituisce la medesima "parte" processuale e che è deputato ad agire nel suo interesse, rappresentano elementi idonei a conferire all'atteggiamento silente dell'assistito portata dimostrativa di una volontà dello stesso nel senso enunciato dal difensore: il che consente di ricondurre la domanda di quest'ultimo direttamente all'imputato, nel pieno rispetto della prescrizione legislativa (Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680, con riferimento alla richiesta di rito abbreviato;
Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, PG in proc. Givetti, Rv. 249637, per la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.). Nel caso che occupa la riserva di istanza va quindi comunque attribuita all'NO; la previsione dell'art. 109 cit. risulta quindi rispettata.
Il provvedimento impugnato merita pertanto di essere annullato, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2013