Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
18 0 /02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIA IN NOME04 POR O ITA AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.G.N. 14846/99 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere- Cron.9846 Consigliere - Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO LM, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso 10 studio 4640 dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 129/99 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, depositata il 15/05/99 R.G.N. 171/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza emessa il 4 febbraio 1998 il Pretore di Casale Monferrato accoglieva la domanda proposta da MO CO per la ricostituzione della propria pensione di invalidità mediante rivalutazione -I sulla base del coefficiente 1,5 - del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta con esposizione alle polveri di amianto. L'appello proposto dall'INPS, che ribadiva la tesi dell'applicabilità del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge n.257/92 ai soli lavoratori in attività, veniva respinto dal Tribunale di casale Monferrato con sentenza del 15 maggio 1999. Contro tale pronuncia che, in espresso dissenso dai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n.6605 del 7 luglio 1998, ha ritenuto il beneficio applicabile anche ai lavoratori pensionati, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. q L'intimato ha depositato la procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. n.169/93, convertito, con modificazioni, nella legge n.271/93, deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza e sostiene, sulla base di molteplici argomentazioni e citando anche la pronuncia di questa Corte n.6620 del 1998, l'inapplicabilità del benefico ai lavoratori già titolari di pensione. Il ricorso non può essere accolto e la sentenza deve essere confermata, sia pure con correzione della motivazione ai sensi dell'art.384, secondo comma, del codice di rito. Invero, pacifico essendo in fatto che nella specie il beneficio contributivo è stato riconosciuto con riguardo ad una pensione di invalidità, va ricordato, in punto di diritto, che questa Corte, proprio a partire dalla sentenza n.6620 del 7 luglio 1998 (non coerentemente citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi) ha ritenuto che la 3 fruizione di tale tipo di pensione (di invalidità) non sia ostativa (come è a dirsi, invece, della pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità) della concessione del beneficio in questione. Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale - ribadito da numerose pronunce (vedi, in particolare, Cass. 12 febbraio 2001 n.1976 e 19 aprile 2001 n.5764, alle cui motivazioni si rinvia) e che non trova smentita nel “decisum” della sentenza della Corte costituzionale n.5 del 2000 (vedi Cass. 25 ottobre 2001 n.13195, 7 novembre 2001 n.13786) – la sentenza impugnata, ancorchè non condivisibile quanto all'affermazione della irrilevanza ostativa di qualsiasi tipo di pensione, non è suscettibile di cassazione, in quanto il relativo dispositivo, consistendo nella conferma di una pronuncia attributiva del beneficio contributivo per una pensione di invalidità, risulta conforme a diritto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, perché l'intimato ha depositato la sola procura, senza svolgere attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 II Presidente Il Cons. estensore Eine p e folellololet - IL CANCELLIÊRE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAR 2001 ELLIERE