Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37438
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Sentenza 25 ottobre 2006

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato recidivo previsto dall'art. 659, comma nono, lett. c) - nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005 - è di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale, ma opera solo se la recidiva sia stata effettivamente applicata ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen., come quando il giudizio di comparazione con le attenuanti sia stato effettuato e si sia concluso con un giudizio di equivalenza o prevalenza della recidiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37438
    Data del deposito : 25 ottobre 2006

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