Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato recidivo previsto dall'art. 659, comma nono, lett. c) - nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 251 del 2005 - è di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale, ma opera solo se la recidiva sia stata effettivamente applicata ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen., come quando il giudizio di comparazione con le attenuanti sia stato effettuato e si sia concluso con un giudizio di equivalenza o prevalenza della recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37438 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3104
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 020823/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) CI AS, N. IL 21/08/1969;
avverso ORDINANZA del 13/03/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Cedrangolo chiedeva l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza avanzata da FI MA volta ad ottenere la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M.. Rilevava che nel caso di specie non poteva applicarsi la nuova disposizione di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, in quanto pur essendo una norma processuale incideva su un istituto di diritto sostanziale quale la recidiva e pertanto soggiaceva alla regola prevista dall'art. 2 cod. pen.. Contro la decisione presentava ricorso il P.M.. deducendo violazione di legge la nuova disciplina prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 9, era immediatamente applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge in quanto era una norma processuale e rispondeva al principio tempus regit actum.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. La giurisprudenza di legittimità si è già più volte pronunciata sull'immediata applicazione della L. n. 251 del 2005, ai procedimenti di esecuzione in corso ed ha ritenuto che l'art. 659 c.p.p., comma 9, lett. c, è di immediata applicazione trattandosi di norma processuale (Sez. 1^ 5 luglio 2006 n. 24767, dep. 18/7/2006; Sez. 1^ 11 luglio 2006 n. 25113, dep. 20 luglio 2006, S.U. 30 maggio 2006 n. 24561, ric. Aloi); ha ritenuto che, perché la nuova disciplina abbia efficacia, è necessario che la recidiva di cui all'art. 99 c.p.p., comma 4, sia stata effettivamente applicata e ciò si verifica quando il giudizio di comparazione con le attenuanti si sia concluso con un giudizio di equivalenza o di prevalenza della recidiva (Sez. 1^ 10 luglio 2006 n. 27814, dep. 03/08/2006). Nel caso di specie il giudizio di comparazione non vi è stato, non risultando riconosciute le attenuanti generiche e pertanto opera la preclusione prevista dall'art. 659 c.p.p., comma 9, lett. c.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2006