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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2024, n. 20031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20031 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO EO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
(47 Lug5; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo COt c4 u-t-t(t.1)4GRA. I „SCRL' I-712. J QUA )t_(‘~ ( 1,c_ciAt ed__ 1.0 Sc)c t (-IQ- udito il il di sore Penale Sent. Sez. 1 Num. 20031 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 settembre 2022 il Tribunale di Taranto ha affermato la penale responsabilità di RR ED, per quanto qui rileva, per concorso nel delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (in particolare mitili prelevati dal primo seno del Mar Piccolo di Taranto) di cui all'art. 444 cod.pen. . 2. In fatto, il Tribunale evidenzia che RR ED (unitamente al germano Raffaele) è stato riconosciuto dall'operante di polizia giudiziaria come soggetto intento - nelle prime ore del mattino del 16 luglio 2018, su una imbarcazione ferma nelle acque del Mar Piccolo - in una operazione di 'sgranamento e insacchettamento' di mitili . Il successivo controllo portava al sequestro di complessivi kg 600 di mitili, privi di etichetta con indicazione della provenienza. /Z 7 - 7 3. La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 5 luglio 2023 ha confermato la decisione di primo grado. v-&^ 3.1 Nel valutare le doglianze, la Corte di secondo grado: a) ribadisce che la conclusione nel senso della 'provenienza' dei mitili dal Mar Piccolo è asseverata, sul piano logico, dal fatto che in caso di allevamento nel Mar Grande - e trasporto sulla barca ormeggiata nel Mar Piccolo solo per le opere di sgranatura e insacchettamento- i RR avrebbero dovuto chiedere una previa autorizzazione sanitaria, cosa non avvenuta in quella occasione. A ciò si aggiunge l'assenza di tracciamento sulle etichette;
b) da ciò la integrazione del reato, essendo certa la provenienza dei mitili dalla zona di mare non idonea alla loro coltivazione;
c) afferma che le cozze erano state già cedute di fatto ad altri soggetti, il che comporta la consumazione del delitto;
d) ritiene congruo il trattamento sanzionatorio come determinato in primo grado. 2.1 Da ciò si desume - secondo il Tribunale - che i mitili erano stati anche 'allevati' nelle acque del Mar Piccolo e successivamente posti in commercio in violazione dei divieti posti dalla autorità regionali per ragioni sanitarie. 2 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - RR ED. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 Secondo il difensore la motivazione in punto di responsabilità sarebbe meramente apparente. La Corte si è limitata a ribadire quanto già ritenuto dal giudice di primo grado senza effettuare alcun vaglio critico, in rapporto ai motivi dedotti. Si ribadisce, in sostanza, che gli elementi indiziari posti a base del riconoscimento della 'provenienza' dei mitili dal Mar Piccolo non erano connotati da gravità, precisione e concordanza. Peraltro, come si era dedotto con i motivi di appello, non vi era stata una effettiva 'messa in commercio' del prodotto. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, in uno con la considerazione della mera riproposizione di argomenti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 La tesi della «incertezza» della provenienza dei mitili dallo specchio di mare non idoneo alla loro produzione a scopi alimentari - aspetto decisivo per la integrazione del reato - è stata sostenuta ab initio dagli imputati ma è stata congruamente disattesa in entrambi i gradi di giudizio di merito. In particolare, lo spessore indiziario degli elementi posti a base del ragionamento giustificativo nella decisione di primo grado - per la sua linearità - non necessitava di particolari approfondimenti argomentativi e ben poteva essere ribadito dalla decisione di secondo grado in termini di mera adesione. Se è vero che i LL RR avevano un allevamento in zona consentita (Mar Grande) è altrettanto vero che lo spostamento di cozze lì allevate, anche per le operazioni di sgranatura, andava previamente autorizzato (proprio allo scopo di tutela della salute pubblica). L'assenza di detta autorizzazione, lo stazionamento della barca nel Mar Piccolo oggetto di constatazione, la assenza di indicazione della provenienza dei mitili sui sacchi già oggetto di una prima cessione, sono elementi altamente indicativi della 'provenienza' dei mitili dallo specchio di acqua contaminato, con corretta applicazione - in sede di merito - dei canoni logici di cui all'art. 192 cod.proc. pen. . 5.2 Al contempo, anche l'aspetto della avvenuta 'messa in commercio' del prodotto è stato congruamente apprezzato in sede di merito, in rapporto alle obiettive 3 caratteristiche del fatto, oggetto di diretta percezione dagli operanti. Anche in tal caso è dunque evidente il vizio di genericità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
(47 Lug5; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo COt c4 u-t-t(t.1)4GRA. I „SCRL' I-712. J QUA )t_(‘~ ( 1,c_ciAt ed__ 1.0 Sc)c t (-IQ- udito il il di sore Penale Sent. Sez. 1 Num. 20031 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 19 settembre 2022 il Tribunale di Taranto ha affermato la penale responsabilità di RR ED, per quanto qui rileva, per concorso nel delitto di commercio di sostanze alimentari nocive (in particolare mitili prelevati dal primo seno del Mar Piccolo di Taranto) di cui all'art. 444 cod.pen. . 2. In fatto, il Tribunale evidenzia che RR ED (unitamente al germano Raffaele) è stato riconosciuto dall'operante di polizia giudiziaria come soggetto intento - nelle prime ore del mattino del 16 luglio 2018, su una imbarcazione ferma nelle acque del Mar Piccolo - in una operazione di 'sgranamento e insacchettamento' di mitili . Il successivo controllo portava al sequestro di complessivi kg 600 di mitili, privi di etichetta con indicazione della provenienza. /Z 7 - 7 3. La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza emessa in data 5 luglio 2023 ha confermato la decisione di primo grado. v-&^ 3.1 Nel valutare le doglianze, la Corte di secondo grado: a) ribadisce che la conclusione nel senso della 'provenienza' dei mitili dal Mar Piccolo è asseverata, sul piano logico, dal fatto che in caso di allevamento nel Mar Grande - e trasporto sulla barca ormeggiata nel Mar Piccolo solo per le opere di sgranatura e insacchettamento- i RR avrebbero dovuto chiedere una previa autorizzazione sanitaria, cosa non avvenuta in quella occasione. A ciò si aggiunge l'assenza di tracciamento sulle etichette;
b) da ciò la integrazione del reato, essendo certa la provenienza dei mitili dalla zona di mare non idonea alla loro coltivazione;
c) afferma che le cozze erano state già cedute di fatto ad altri soggetti, il che comporta la consumazione del delitto;
d) ritiene congruo il trattamento sanzionatorio come determinato in primo grado. 2.1 Da ciò si desume - secondo il Tribunale - che i mitili erano stati anche 'allevati' nelle acque del Mar Piccolo e successivamente posti in commercio in violazione dei divieti posti dalla autorità regionali per ragioni sanitarie. 2 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - RR ED. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 4.1 Secondo il difensore la motivazione in punto di responsabilità sarebbe meramente apparente. La Corte si è limitata a ribadire quanto già ritenuto dal giudice di primo grado senza effettuare alcun vaglio critico, in rapporto ai motivi dedotti. Si ribadisce, in sostanza, che gli elementi indiziari posti a base del riconoscimento della 'provenienza' dei mitili dal Mar Piccolo non erano connotati da gravità, precisione e concordanza. Peraltro, come si era dedotto con i motivi di appello, non vi era stata una effettiva 'messa in commercio' del prodotto. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, in uno con la considerazione della mera riproposizione di argomenti in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. 5.1 La tesi della «incertezza» della provenienza dei mitili dallo specchio di mare non idoneo alla loro produzione a scopi alimentari - aspetto decisivo per la integrazione del reato - è stata sostenuta ab initio dagli imputati ma è stata congruamente disattesa in entrambi i gradi di giudizio di merito. In particolare, lo spessore indiziario degli elementi posti a base del ragionamento giustificativo nella decisione di primo grado - per la sua linearità - non necessitava di particolari approfondimenti argomentativi e ben poteva essere ribadito dalla decisione di secondo grado in termini di mera adesione. Se è vero che i LL RR avevano un allevamento in zona consentita (Mar Grande) è altrettanto vero che lo spostamento di cozze lì allevate, anche per le operazioni di sgranatura, andava previamente autorizzato (proprio allo scopo di tutela della salute pubblica). L'assenza di detta autorizzazione, lo stazionamento della barca nel Mar Piccolo oggetto di constatazione, la assenza di indicazione della provenienza dei mitili sui sacchi già oggetto di una prima cessione, sono elementi altamente indicativi della 'provenienza' dei mitili dallo specchio di acqua contaminato, con corretta applicazione - in sede di merito - dei canoni logici di cui all'art. 192 cod.proc. pen. . 5.2 Al contempo, anche l'aspetto della avvenuta 'messa in commercio' del prodotto è stato congruamente apprezzato in sede di merito, in rapporto alle obiettive 3 caratteristiche del fatto, oggetto di diretta percezione dagli operanti. Anche in tal caso è dunque evidente il vizio di genericità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente