CASS
Sentenza 5 aprile 2022
Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2022, n. 12722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12722 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
10'e/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 12722 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2021, il Tribunale di Potenza, adito per il riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto in data 11 marzo 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di plurimi rapporti finanziari riconducibili a NC RL, sottoposto a indagini in relazione ai reati di associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori. Al RL era contestato di appartenere al sodalizio criminoso capeggiato da GE CH e da ME LI e, quale intraneus alla consorteria, di aver fittiziamente intestato a terzi delle società in realtà gestite da lui, al fine di infiltrare il tessuto imprenditoriale della provincia materana e di trarre consistenti vantaggi nell'interesse proprio e del sodalizio criminoso. 2. La difesa di NC RL ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416-bis, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine alla specifica ed effettiva partecipazione del RL alla consorteria criminosa. In proposito, il Tribunale si è affidato ai "pensieri" di IU NE che, però, non ha riferito alcun episodio sintomatico della partecipazione del ricorrente al clan CH. Il provvedimento non si confronta con le allegazioni difensive, dalle quali risulta che le assunzioni lavorative compiute dal RL erano tutte a tempo determinato e che è rimasta priva di dimostrazione la conoscenza, da parte del prevenuto, della appartenenza al clan dei lavoratori assunti;
in ogni caso, nella ordinanza impugnata non è evidenziata la strumentalità delle assunzioni al perseguimento degli scopi dell'associazione mafiosa. Tra CH e RL vi era infatti un rapporto di conoscenza, ma esso non era suscettibile di integrare l'ipotesi di partecipazione al clan. Non corrisponde a verità neanche la circostanza che il prevenuto avesse una posizione privilegiata nel tessuto economico della provincia materana, in quanto è lo stesso Tribunale a dare atto del connotato "domestico" dei lavori posti in essere dal RL, come quelli finalizzati a sistemare il terreno circostante l'abitazione di CH;
inoltre, i lavori affidati dal Comune alle società del ricorrente erano davvero esigui, come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato. Il Tribunale, inoltre, prima afferma che il RL ha sfruttato il nome della consorteria per imporsi nel contesto imprenditoriale, poi, però, riconosce che il 2 diverso clan Scarcia ha esercitato in loco altrettanta forza intimidatrice, se non maggiore. Sono illogiche, altresì, le motivazioni in ordine alla valutazione del collaboratore LK. Il Tribunale, dunque, non ha tenuto conto della giurisprudenza che, in tema di associazione di tipo mafioso, richiede per la configurazione del reato una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio criminoso. Nel caso del RL, le dichiarazioni dell'unico collaboratore sono addirittura nel senso di escludere la partecipazione dell'indagato al clan CH, mentre manca del tutto la descrizione di specifici fatti o comportamenti dimostrativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio. Quella del RL era una mera vicinanza o disponibilità nei riguardi di un singolo esponente del clan, ma ciò non è sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione. Peraltro, non risulta che il ricorrente abbia ricevuto alcun vantaggio, né nel contesto imprenditoriale privato, né in quello dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
è lo stesso provvedimento a riconoscere che non è stato provato a sufficienza che il RL riciclasse con le sue imprese i profitti illeciti della consorteria. Non è stato dimostrato, dunque, che il RL fosse animato dalla volontà di contribuire attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. e all'art. 416.bis.
1. cod. pen. Poiché le quote della Sacal s.r.I., prima di essere cedute dal RL al Giannpietro nel 2020, erano state vendute al prevenuto da sua moglie nel 2017, è evidente che difetta la finalità elusiva contestata e, dunque, il dolo della fattispecie incriminatrice. Ad ogni modo, non è chiaramente indicato da quali elementi si ricaverebbe che vi sia stata la finalità elusiva prevista dalla fattispecie incriminatrice, dal momento che la costituzione della società è avvenuta ben prima del momento in cui il RL sarebbe diventato partecipe dell'associazione mafiosa. Il provvedimento impugnato confligge quantomeno con la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia perché non risulta tratteggiato il profilo del metodo mafioso, sia perché difetta la finalità dell'agevolazione in favore del clan CH. Peraltro, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia, la gestione di fatto dell'attività, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Pertanto, la motivazione è carente, laddove non indaga circa la provenienza delle risorse economiche e circa l'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla 2C Service s.r.I., non è stato dimostrato il concorso del RL nella intestazione fittizia, poiché costui non 3 è intestatario della società ma - come affermato dallo stesso Tribunale - solo suo gestore o titolare di fatto, senza essere stato mai parte della compagine sociale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Il sequestro delle cose confiscabili, previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a differenza di quello previsto dal comma 1, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose, perché queste, in quanto confiscabili, sono di per sé pericolose. Nel caso di sequestro disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dunque, l'onere motivazionale deve essere assolto, ma ciò non è avvenuto nel provvedimento impugnato, in quanto non risultano illustrati né gli esiti dannosi del reato, né le ragioni per cui vi sarebbe la necessità di una misura cautelare: nella motivazione si fa sempre riferimento in modo apodittico a indici inconferenti, come "il tenore di vita, il numero e il valore delle società di cui aveva disponibilità RL". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Posto in astratto quanto sopra, deve affermarsi che il primo motivo di ricorso, deducente inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416-bis, 512- bis, anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha argomentato in modo logico ed esaustivo circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere il RL pienamente intraneo alla consorteria criminale, e non si rinvengono quella totale assenza o quella mera apparenza della motivazione, idonee a giustificare il ricorso di legittimità. Tra i numerosi elementi presi in considerazione dal provvedimento impugnato ai fini della conferma della misura cautelare, vi sono, innanzitutto, le informazioni rese da NE IU - direttore dei villaggi turistici presso cui il RL 4 gestiva taluni servizi -, dalle quali il Tribunale ha potuto dedurre il timore provato dal NE nei confronti del sodalizio, la forte vicinanza del prevenuto allo CH e il ruolo della IA (moglie del prevenuto) di amministratrice solo formale delle società, in realtà gestite dal RL. In secondo luogo, sono stati analizzati e giudicati significativi i messaggi scambiati tra l'indagato e lo CH, nonché quanto raccontato dal collaboratore di giustizia LK Mateuz, attestante il ruolo attivo del RL e la protezione di cui costui fruiva. Il Tribunale ha altresì evidenziato come altri imprenditori del posto si rivolgevano a lui per comunicare con lo CH, e che risultavano numerosi contatti anche con gli altri membri del sodalizio. Da tutti questi elementi il Tribunale ha dedotto la qualità di sodale del RL e, dopo aver fornito specifiche riflessioni in merito alle diverse doglianze mosse dalla difesa, ha ritenuto sussistenti i reati contestati, secondo un ragionamento completo e privo di vizi. La motivazione, dunque, risulta più che adeguata a giustificare la misura del sequestro. Il ricorso mira, piuttosto, a ottenere una rivalutazione - preclusa in questa sede di legittimità - di profili di fatto della vicenda. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale sono dedotte inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Anche con riguardo a tale profilo il Tribunale ha esposto in modo congruo le ragioni poste a fondamento della conferma della misura cautelare. Quanto alla società Sacal, infatti, nel provvedimento impugnato è stato correttamente evidenziato che la decisione del RL di intestare le società a OV RO maturò, significativamente, poco dopo la notifica di taluni provvedimenti prefettizi antimafia. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il RO non risultava dotato della capacità imprenditoriale, né dei mezzi economici necessari per la gestione dell'azienda, in quanto egli, già dipendente di altra società riconducibile al RL, svolgeva mansioni che nulla avevano a che vedere con l'imprenditoria. Infine, il Tribunale ha preso in considerazione i numerosi contatti telefonici tra il RO e il prevenuto, nonché la circostanza che i dipendenti della Sacal, quanto alla gestione dei lavori, facevano riferimento al RL. Da tali elementi il Tribunale ha dedotto, secondo un ragionamento piano e privo di aporie logiche, la natura meramente fittizia della cessione aziendale, attuata dall'indagato per ottenere consistenti vantaggi nell'interesse proprio e in quello della consorteria criminale, stante l'intraneità del RL a quest'ultima. Quanto, poi, alla Smag Servizi s.r.l. e alla 2C Service s.r.I., il Tribunale, ricostruite le vicende giudiziarie del prevenuto, allo stesso modo ha ricondotto la decisione del RL di intestare tali aziende 5 alla moglie IA NP all'esigenza di non perdere la disponibilità delle aziende stesse. Anche per tali aspetti, a fronte di una decisione razionalmente e adeguatamente motivata, le doglianze difensive mirano, piuttosto, a ottenere una rivalutazione - preclusa in questa sede - di elementi di fatto. 4. Circa il terzo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta insussistenza del periculum in mora, deve notarsi che non trova riscontro l'asserzione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad argomentazioni apodittiche e inconferenti. Il giudice, infatti, ha dedotto, dalla spendita del nome del clan da parte del prevenuto, dalla vicinanza del RL allo CH e dai consistenti vantaggi che l'indagato traeva da tali dinamiche, la tendenza a usare le società per infiltrare il tessuto economico del posto, nell'interesse della consorteria e dell'agente. Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto giustificata la misura, atteso il carattere pertinenziale del suo oggetto ai delitti contestati e l'esigenza di scongiurare la commissione di altri reati nell'interesse della consorteria. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021.
10'e/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 12722 Anno 2022 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 1 aprile 2021, il Tribunale di Potenza, adito per il riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto in data 11 marzo 2021, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di plurimi rapporti finanziari riconducibili a NC RL, sottoposto a indagini in relazione ai reati di associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori. Al RL era contestato di appartenere al sodalizio criminoso capeggiato da GE CH e da ME LI e, quale intraneus alla consorteria, di aver fittiziamente intestato a terzi delle società in realtà gestite da lui, al fine di infiltrare il tessuto imprenditoriale della provincia materana e di trarre consistenti vantaggi nell'interesse proprio e del sodalizio criminoso. 2. La difesa di NC RL ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 416-bis, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti. Nel provvedimento impugnato non è fornita adeguata motivazione in ordine alla specifica ed effettiva partecipazione del RL alla consorteria criminosa. In proposito, il Tribunale si è affidato ai "pensieri" di IU NE che, però, non ha riferito alcun episodio sintomatico della partecipazione del ricorrente al clan CH. Il provvedimento non si confronta con le allegazioni difensive, dalle quali risulta che le assunzioni lavorative compiute dal RL erano tutte a tempo determinato e che è rimasta priva di dimostrazione la conoscenza, da parte del prevenuto, della appartenenza al clan dei lavoratori assunti;
in ogni caso, nella ordinanza impugnata non è evidenziata la strumentalità delle assunzioni al perseguimento degli scopi dell'associazione mafiosa. Tra CH e RL vi era infatti un rapporto di conoscenza, ma esso non era suscettibile di integrare l'ipotesi di partecipazione al clan. Non corrisponde a verità neanche la circostanza che il prevenuto avesse una posizione privilegiata nel tessuto economico della provincia materana, in quanto è lo stesso Tribunale a dare atto del connotato "domestico" dei lavori posti in essere dal RL, come quelli finalizzati a sistemare il terreno circostante l'abitazione di CH;
inoltre, i lavori affidati dal Comune alle società del ricorrente erano davvero esigui, come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato. Il Tribunale, inoltre, prima afferma che il RL ha sfruttato il nome della consorteria per imporsi nel contesto imprenditoriale, poi, però, riconosce che il 2 diverso clan Scarcia ha esercitato in loco altrettanta forza intimidatrice, se non maggiore. Sono illogiche, altresì, le motivazioni in ordine alla valutazione del collaboratore LK. Il Tribunale, dunque, non ha tenuto conto della giurisprudenza che, in tema di associazione di tipo mafioso, richiede per la configurazione del reato una stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio criminoso. Nel caso del RL, le dichiarazioni dell'unico collaboratore sono addirittura nel senso di escludere la partecipazione dell'indagato al clan CH, mentre manca del tutto la descrizione di specifici fatti o comportamenti dimostrativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio. Quella del RL era una mera vicinanza o disponibilità nei riguardi di un singolo esponente del clan, ma ciò non è sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione. Peraltro, non risulta che il ricorrente abbia ricevuto alcun vantaggio, né nel contesto imprenditoriale privato, né in quello dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
è lo stesso provvedimento a riconoscere che non è stato provato a sufficienza che il RL riciclasse con le sue imprese i profitti illeciti della consorteria. Non è stato dimostrato, dunque, che il RL fosse animato dalla volontà di contribuire attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. e all'art. 416.bis.
1. cod. pen. Poiché le quote della Sacal s.r.I., prima di essere cedute dal RL al Giannpietro nel 2020, erano state vendute al prevenuto da sua moglie nel 2017, è evidente che difetta la finalità elusiva contestata e, dunque, il dolo della fattispecie incriminatrice. Ad ogni modo, non è chiaramente indicato da quali elementi si ricaverebbe che vi sia stata la finalità elusiva prevista dalla fattispecie incriminatrice, dal momento che la costituzione della società è avvenuta ben prima del momento in cui il RL sarebbe diventato partecipe dell'associazione mafiosa. Il provvedimento impugnato confligge quantomeno con la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia perché non risulta tratteggiato il profilo del metodo mafioso, sia perché difetta la finalità dell'agevolazione in favore del clan CH. Peraltro, ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia, la gestione di fatto dell'attività, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione. Pertanto, la motivazione è carente, laddove non indaga circa la provenienza delle risorse economiche e circa l'elemento soggettivo del reato. Con riguardo alla 2C Service s.r.I., non è stato dimostrato il concorso del RL nella intestazione fittizia, poiché costui non 3 è intestatario della società ma - come affermato dallo stesso Tribunale - solo suo gestore o titolare di fatto, senza essere stato mai parte della compagine sociale. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Il sequestro delle cose confiscabili, previsto dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a differenza di quello previsto dal comma 1, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose, perché queste, in quanto confiscabili, sono di per sé pericolose. Nel caso di sequestro disposto ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., dunque, l'onere motivazionale deve essere assolto, ma ciò non è avvenuto nel provvedimento impugnato, in quanto non risultano illustrati né gli esiti dannosi del reato, né le ragioni per cui vi sarebbe la necessità di una misura cautelare: nella motivazione si fa sempre riferimento in modo apodittico a indici inconferenti, come "il tenore di vita, il numero e il valore delle società di cui aveva disponibilità RL". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 2. Posto in astratto quanto sopra, deve affermarsi che il primo motivo di ricorso, deducente inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 416-bis, 512- bis, anche in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, ha argomentato in modo logico ed esaustivo circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere il RL pienamente intraneo alla consorteria criminale, e non si rinvengono quella totale assenza o quella mera apparenza della motivazione, idonee a giustificare il ricorso di legittimità. Tra i numerosi elementi presi in considerazione dal provvedimento impugnato ai fini della conferma della misura cautelare, vi sono, innanzitutto, le informazioni rese da NE IU - direttore dei villaggi turistici presso cui il RL 4 gestiva taluni servizi -, dalle quali il Tribunale ha potuto dedurre il timore provato dal NE nei confronti del sodalizio, la forte vicinanza del prevenuto allo CH e il ruolo della IA (moglie del prevenuto) di amministratrice solo formale delle società, in realtà gestite dal RL. In secondo luogo, sono stati analizzati e giudicati significativi i messaggi scambiati tra l'indagato e lo CH, nonché quanto raccontato dal collaboratore di giustizia LK Mateuz, attestante il ruolo attivo del RL e la protezione di cui costui fruiva. Il Tribunale ha altresì evidenziato come altri imprenditori del posto si rivolgevano a lui per comunicare con lo CH, e che risultavano numerosi contatti anche con gli altri membri del sodalizio. Da tutti questi elementi il Tribunale ha dedotto la qualità di sodale del RL e, dopo aver fornito specifiche riflessioni in merito alle diverse doglianze mosse dalla difesa, ha ritenuto sussistenti i reati contestati, secondo un ragionamento completo e privo di vizi. La motivazione, dunque, risulta più che adeguata a giustificare la misura del sequestro. Il ricorso mira, piuttosto, a ottenere una rivalutazione - preclusa in questa sede di legittimità - di profili di fatto della vicenda. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale sono dedotte inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti con riferimento al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Anche con riguardo a tale profilo il Tribunale ha esposto in modo congruo le ragioni poste a fondamento della conferma della misura cautelare. Quanto alla società Sacal, infatti, nel provvedimento impugnato è stato correttamente evidenziato che la decisione del RL di intestare le società a OV RO maturò, significativamente, poco dopo la notifica di taluni provvedimenti prefettizi antimafia. Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il RO non risultava dotato della capacità imprenditoriale, né dei mezzi economici necessari per la gestione dell'azienda, in quanto egli, già dipendente di altra società riconducibile al RL, svolgeva mansioni che nulla avevano a che vedere con l'imprenditoria. Infine, il Tribunale ha preso in considerazione i numerosi contatti telefonici tra il RO e il prevenuto, nonché la circostanza che i dipendenti della Sacal, quanto alla gestione dei lavori, facevano riferimento al RL. Da tali elementi il Tribunale ha dedotto, secondo un ragionamento piano e privo di aporie logiche, la natura meramente fittizia della cessione aziendale, attuata dall'indagato per ottenere consistenti vantaggi nell'interesse proprio e in quello della consorteria criminale, stante l'intraneità del RL a quest'ultima. Quanto, poi, alla Smag Servizi s.r.l. e alla 2C Service s.r.I., il Tribunale, ricostruite le vicende giudiziarie del prevenuto, allo stesso modo ha ricondotto la decisione del RL di intestare tali aziende 5 alla moglie IA NP all'esigenza di non perdere la disponibilità delle aziende stesse. Anche per tali aspetti, a fronte di una decisione razionalmente e adeguatamente motivata, le doglianze difensive mirano, piuttosto, a ottenere una rivalutazione - preclusa in questa sede - di elementi di fatto. 4. Circa il terzo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta insussistenza del periculum in mora, deve notarsi che non trova riscontro l'asserzione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad argomentazioni apodittiche e inconferenti. Il giudice, infatti, ha dedotto, dalla spendita del nome del clan da parte del prevenuto, dalla vicinanza del RL allo CH e dai consistenti vantaggi che l'indagato traeva da tali dinamiche, la tendenza a usare le società per infiltrare il tessuto economico del posto, nell'interesse della consorteria e dell'agente. Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto giustificata la misura, atteso il carattere pertinenziale del suo oggetto ai delitti contestati e l'esigenza di scongiurare la commissione di altri reati nell'interesse della consorteria. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7 ottobre 2021.