Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "B" E 8404 /0 1 RE PUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CAS SAZIONE LAVORO R.G.n. 4403/99 SEZIONE LAVORO n. 7051/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 19257 Dott. Antonio Saggio Presidente " Giovanni Prestipino Consigliere Rel. Rep. Ud. 12.03.2001 " Francesco Maiorano " "F Raffaele Foglia " # Giuseppe Cellerino IT ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4403/99 proposto da C.R.I.A.S.-Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via Gavorrano n. 12 scala B int. 4, presso lo studio dell'Avv. Mario Giannarini, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Lucio Ricca per procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente
contro
GL LV, elett.te dom.to in Roma, Via Galilei n. 45, 1123 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Tafuri per procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente e sul ricorso n. 7051/99 proposto da GL LV, sopra elettivamente come domiciliato, rappresentato e difeso. Ricorrente incidentale
contro
C.R.I.A.S.-Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane. - Intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania n. 726 del 27.2.1998 (R.G.n. 5006/94). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 12.3.2001; Sentiti gli Avv. Lucio Ricca e Gaetano Tafuri;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per l'assorbimento del secondo motivo e per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con ricorso del 7 febbraio 1991 LV 2 GL conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane-CRIAS, della quale era stato dipendente dal 1° gennaio 1957 al 1° febbraio 1989 (quando era stato e deduceva di quiescenza)posto in stato della delibera n. 677 del 24 luglio l'illegittimità 1979 con la quale il Commissario straordinario della Cassa aveva deciso, in contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32 del Regolamento organico relativo al fondo pensioni CRIAS istituito nel 1959, che la pensione erogata da tale fondo dovesse avere natura integrativa e non aggiuntiva a quella erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il ricorrente, quindi, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere la pensione nella misura risultante dal suddetto art. 32 del Regolamento (nella originaria versione) e che la Cassa fosse condannata а corrispondergli nonle somme indebitamente corrispostegli nonché a restituirgli la somma trattenuta in relazione alle rate che per un certo periodo di tempo erano state erogate in misura intera. Il GL chiedeva altresì che la CRIAS fosse condannata a pagargli la differenza sull'indennità di buonuscita che gli era stata corrisposta in misura inferiore a quella dovuta. 3 Dichiarata la contumacia della CRIAS, il Pretore con sentenza del 15 ottobre 1993 accoglieva il ricorso e condannava la convenuta a pagare al GL - oltre alla somma di L. 23.185.611 per differenza relativa la somma di L. 30.705.270all'indennità di buonuscita - per differenze inerenti alle rate di pensione corrisposte in misura ridotta nonché a restituire al medesimo la somma di L. 107.099.000 indebitamente trattenuta, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. impugnata dalla CRIAS, veniva Questa decisione, parzialmente riformata dal Tribunale di Catania con sentenza del 27 febbraio 1998, con la quale, in base alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di secondo grado, l'importo della pensione del deliberazione del a seguito della GL n. 677 del 24 luglio 1979" Commissario straordinario determinato nella misura del 76,86% della veniva pensione prevista dall'art. 32 del Regolamento organico del 1962 e la Cassa veniva condannata a restituire al GL, in luogo della somma di L. 107.099.000 la minor somma di L. 23.179.611. I l Tribunale, rilevato che l'ente ben poteva modificare il regime del trattamento pensionistico dei propri dipendenti con il rispetto dei diritti quesiti e 4 che la delibera n. 677 del 1979 del Commissario straordinario, per conseguenza, doveva considerarsi legittima, osservava che il Regolamento organico era stato modificato (nel senso della delibera in che la modifica, senza chequestione) il 12.3.1981 e contestazioni, era stata fossero state formulate delle organizzazioni sottoposta all'attenzione nemmeno intervenute in sindacali, le quali non erano giudizio a sostegno della tesi sostenuta dal GL. In base a questi rilievi il giudice di appello affermava che al dipendente dovevano essere riconosciuti solamente i diritti quesiti, con la conseguenza che lo stesso, essendo stato collocato in quiescenza successivamente alla suddetta modifica regolamentare, aveva diritto alla pensione intera, in aggiunta a quella erogata dall'INPS, fino alla emanazione del Regolamento organico del 1981 e alla pensione "integrativa", in misura ridotta, per il periodo successivo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CRIAS, che ha dedotto due distinti motivi. Ha resistito con controricorso il GL, che ha formulato ricorso incidentale articolato in un unico motivo. 5 л с Entrambe le parti hanno depositato una memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza, la riunione dei ricorsi (art. 335 c.p.c). Con l'unico motivo del ricorso incidentale, che in ordine logico va esaminato con priorità, il GL deduce la violazione la falsa applicazione deglie artt. 1218, 1322, 1372, 2060, 2117 c.c. e dell'art. 32 del Regolamento organico "nella versione anteriore al 1981", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e sostiene che la CRIAS, attesa la natura contrattuale, non aveva il potere di modificare unilateralmente il contenuto del Regolamento del 1957, non essendo intervenuto, al contrario di quanto ha ritenuto il Tribunale, il consenso delle organizzazioni sindacali (dato che queste ultime erano state semplicemente informate della modifica senza peraltro aderirvi). Aggiunge il ricorrente incidentale che i contributi erano stati sempre versati dai dipendenti nell'identico ammontare del 4% e che, tutt'al più, la modifica poteva riguardare i lavoratori assunti in servizio in epoca successiva a quella in cui la stessa era stata disposta. Questo motivo è privo di fondamento. 6 Va, in primo luogo, rilevato che la contestazione del GL attiene alla validità (e all'esistenza stessa) dell'accordo che, a dire del Tribunale, sarebbe stato concluso fra la direzione della Cassa e le sindacali riguardo alla modificazioneorganizzazioni della clausola del regolamento organico relativa alla pensione, ma non concerne l'intervenuta efficacia di tale accordo (in caso di sua validità) nei confronti di coloro che a quel tempo erano stati già posti in stato di quiescenza. Inoltre, come pure è necessario precisare, dalle parti si dà per scontato che la Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS), quanto meno all'epoca dei fatti per cui è causa, avesse natura di ente pubblico. Ora, trattandosi di un ente pubblico economico (atteso lo scopo dell'ente), si deve ritenere che, in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti, trovassero applicazione le disposizioni del codice civile le altre norme die legge inerenti ai rapporti di lavoro di diritto privato. Il che vale anche riguardo al regolamento organico del personale, al quale entrambe le parti fanno riferimento, noto essendo che, per costante giurisprudenza, i regolamenti del personale degli enti 7 pubblici economici, anche se assumono la forma di un atto unilaterale, hanno natura contrattuale e, essendo rivolti ad una collettività di lavoratori identificati per mezzo del loro inserimento nell'organizzazione aziendale, al pari dei contratti veri e propri realizzano, con l'efficacia normativa generalizzata che è propria della contrattazione collettiva, una uniforme disciplina degli interessi dei suddetti lavoratori;
con la conseguenza che tali regolamenti possono essere modificati, anche mediante clausole peggiorative nei confronti dei lavoratori cui sono rivolte, purché tale modifica si realizzi mediante un atto negoziale di pari efficacia (cfr., fra le tante sentenze e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. 19 maggio 1978 n. 2479, Cass. 17 novembre 1979 n. 5999, Cass. 5 luglio 1984 n. 3961, Cass. 2 aprile 1987 n. 3192, Cass. aprile 1989 n. 1659, Cass. 8 agosto 1997 Cass. 8 maggio 2000 n. 5825, che si è n. 7383 e pronunciata su una pretesa, come quella in esame, fatta valere da un pensionato già dipendente della CRIAS). Nel caso in esame il Tribunale, dopo avere 'la natura negoziale del correttamente rilevato Regolamento organico" e dopo avere accertato che la modifica relativa alla trasformazione della pensione (da aggiuntiva in integrativa), introdotta nell'anno 8 1979, era stata sottoposta alla verifica della organizzazione sindacale cui era iscritto il personale si legge nel verbale n. dipendente "la quale, come 2.2.1981", non 702 del aveva formulato alcuna accertamento ha tratto il contestazione - da tale convincimento che vi era stata un'adesione da parte della medesima organizzazione sindacale alla modifica in questione. pronuncia, con la motivazione che la Questa sorregge, si sottrae al sindacato di questa Corte, ove si consideri, per un verso, che l'adesione all'altrui manifestazione di volontà ben poteva essere data, al limite, anche senza la forma scritta (cfr. in proposito e, per altro Cass. Sez. Un. 22 marzo 1995 n. 3318); verso, che l'accertata esistenza dell'intervenuto consenso fra le opposte parti contrattuali, tratto da quanto era stato scritto nel suddetto verbale, non stata nemmeno seriamente censurata dal GL, il quale, senza nemmeno dedurre alcun vizio di motivazione о di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, si è limitato ad asserire, con una propria personale valutazione contrapposta a quella compiuta dal giudice di appello (e come tale inammissibile), che le organizzazioni sindacali erano state "semplicemente informate delle modifiche, ma non 9 vi avevano aderito" (dovendosi, al riguardo, rilevare in considerazione leche non possono essere prese censure tardivamente e inammissibilmente esposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.). D'altra parte, non vale dedurre, come pure fa il GL, che egli aveva versato contributi corrispondenti alla originaria previsione regolamentare (riguardante la maggior misura del trattamento di allegazione, se posta inpensione), giacché tale relazione all'accertamento compiuto dal Tribunale in modifica della clausolaordine alla concordata èregolamentare, è del tutto irrilevante, mentre, se diretta a prospettare un preteso diritto alla restituzione di quella parte di contributi versati in eccedenza, non può essere presa in esame dalla Corte, non essendo stata formulata, in questi termini, nella precedente fase di merito. Ciò posto, va esaminato il primo motivo con il quale la CRIASdell'impugnazione principale, denuncia la violazione e la falsa applicazione dei principi che regolano, da un lato, l'erogazione del trattamento pensionistico dei dipendenti e, dall'altro, la successione dei contratti collettivi di lavoro e delle fonti agli stessi equiparati e deduce che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere al GL 10 un diritto quesito, dato che il diritto alla pensione si perfeziona soltanto al momento del collocamento a riposo del dipendente - non sussistendo nemmeno alcuna legittima aspettativa al trattamento pensionistico e dato che il criterio di calcolo non costituisce un autonomo diritto, ma una semplice modalità del diritto alla pensione, eventualmente residuando a favore del GL il diritto alla restituzione dei contributi che risultassero non dovuti. dato che, Questo motivo è ammissibile in rito contrariamente a quanto assume il controricorrente, a nulla rileva la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, avendo, oltre tutto, la CRIAS fatto riferimento a precisi principi giuridici ed è fondato nel merito. Nella sentenza n. 5825 del 2000, sopra indicata nella quale, come si è detto, è stata decisa una questione identica a quella in esame cui si rinviae per l'indicazione della pregressa giurisprudenza stato affermato il principio secondo cui, ferma restando la natura contrattuale del regolamento del personale della CRIAS, in caso di modificazione (contrattualmente disposta) di una clausola di tale regolamento si realizza l'immediata efficacia della stessa nei confronti dei dipendenti, ancorché la nuova 11 formulazione della clausola sia meno favorevole a costoro, senza che possa invocarsi, da un lato, il divieto di reformatio in peius e, dall'altro, l'esistenza di diritti quesiti in capo ai lavoratori. conclusione la suddetta sentenzaA questa pervenuta dopo avere richiamato principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte nel senso che: 1) in caso di sostituzione di una disciplina collettiva ad un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, fi ancorché le nuove siano meno favorevoli ai lavoratori, dato che il divieto della reformatio in peius opera non già nell'ipotesi di successione di una fonte collettiva ad un'altra, ma nel diverso piano dei rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo di lavoro;
2) le clausole dei contratti collettivi e delle fonti a questi equiparati non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti come tali sottratti al potere dispositivo delle opposte parti sindacali, ma operano, invece, dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché, in caso di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere tenute ferme a salvaguardia del preteso principio della conservazione del trattamento più favorevole per il 12 lavoratore;
3) di diritti acquisiti può parlarsi con riferimento a quelle situazioni soggettive che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore, e non già in relazione ad un evento già maturato, riguardo alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di regole previgenti. Tenuto conto di tutti questi rilievi, poiché la nella parte in cui hadecisione emessa dal Tribunale - riconosciuto al GL "una legittima aspettativa a conseguire un trattamento pensionistico proporzionato ai contributi versati" in virtù di un "diritto ormai acquisito" non si sottrae alle censure dedotte dalla Cassa ricorrente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale e deve essere dichiarato assorbito il secondo motivo (attinente alla liquidazione della somma pretesa dal GL a titolo di differenze sul trattamento di pensione), mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma ultimo periodo c.p.c., la causa deve essere decisa nel merito e deve essere rigettata la domanda del GL diretta ad ottenere sia il pagamento di 13 maggiori somme a titolo di emolumenti pensionistici, sia la restituzione, per lo stesso titolo, della somma trattenuta dalla CRIAS. Quanto alle spese, giusti motivi sussistono, atteso l'esito finale della lite (dovendosi, al riguardo, ricordare che il primo giudice aveva accolto la domanda avente per oggetto differenze inerenti all'indennità di buonuscita e che su tale pronuncia, formato il giudicato), per non impugnata, si compensare interamente fra le parti le spese della fase di merito e di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda con la quale il GL ha chiesto, riguardo al trattamento pensionistico in godimento, il pagamento di differenze sulle rate già erogate e la restituzione della somma I A 0 D 3 S 1 , 3 S . O che gli era stata trattenuta. Compensa interamente fra 5 A T L T L R . , O A A M ' B Z le parti le spese dell'intero giudizio. L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 Così deciso in Roma il 12 marzo 2001 I T - N S S 1 G Il Presidente: And thei на N 1 O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D Il Consigliere estensore: O L T E R T T T I S A R N I I E L G D L S E E E R O D 14 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 GLU, 2001 oggi, U 籠 ANCELLIERE R C C