Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, proposto da:
IU IO, AZ LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Casella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabra, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 453 del 21.07.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione da remoto di parte ricorrente;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 il dott. RT EV.
Premesso che:
- i ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 453 del 21.07.2021 adottata dal Comune di Bagnara Calabra;
- in pendenza della trattazione del ricorso, a seguito di richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione comunale ha rilasciato agli esponenti il permesso di costruire in sanatoria n. 16 del 16.09.2022;
- tale determinazione è stata tuttavia annullata in autotutela dall’Ente e il relativo provvedimento è stato impugnato dai deducenti con distinto ricorso, recante n. r.g. 356/2023, tuttora pendente;
- gli esponenti hanno quindi chiesto la riunione dei ricorsi o la sospensione del presente giudizio, in ragione dell’asserita pregiudizialità della controversia relativa alla determinazione dell’annullamento d’ufficio della sanatoria rispetto alla presente;
Considerato che:
- secondo il consolidato orientamento del Tribunale Amministrativo, l’efficacia dell’impugnata ordinanza di demolizione è venuta meno in conseguenza della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, avendo tale iniziativa automatico effetto caducante sulla determinazione demolitoria, poiché “ la presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, …, l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa, in quanto la P.A. dovrà o emettere un nuovo ordine di demolizione, o comunque assegnare al privato un nuovo termine per adempiere spontaneamente all’ordine già dato (una volta che sia venuto meno quello assegnato in precedenza) ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 3 gennaio 2024, n. 4);
- l’eventuale accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di annullamento della sanatoria consentirà ai ricorrenti di riottenere il titolo edilizio, mentre l’eventuale rigetto confermerà la natura abusiva delle opere in esito, comunque, ad una rinnovata istruttoria compiuta a monte dall’amministrazione comunale e conseguente superamento - in ogni caso - del gravato ordine di demolizione, in base a quanto sopra chiarito, risultando necessaria l’adozione di un nuovo ordine di demolizione;
Ritenuto che:
- previo rilievo officioso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. di cui si è dato atto a verbale, a ciò consegue l’improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
- nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
US AL ID, Presidente
RT EV, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT EV | US AL ID |
IL SEGRETARIO