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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4640/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Reggio Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230027741822000 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 4640/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230027741822000, relativa all'omesso pagamento di crediti giudiziari per €.1.239,55, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 23.10.2023.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento de quo per erronea utilizzazione dell'indirizzo p.e.c. ai fini della notifica, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento effettuata sulla p.e.c. del ricorrente non registrato nel registro INAD, l'illegittimità della notifica della cartella tramite PEC per assenza di firma digitale del file allegato, l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa attestazione di conformità, la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti presupposti, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento e degli atti presupposti alla pretesa creditoria per omessa notifica degli stessi e la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato tutti i motivi di ricorso.
Con memoria telematicamente depositata il ricorrente ha contestato la costituzione dell'Agenzia poiché avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro ed, avendo appreso dall'atto di costituzione avversario, che la richiesta economica sarebbe afferente all'omesso versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, relative ad una vertenza instaurata in data 10.11.2016 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio
Calabria, n. 555/2016 R.G., ha prodotto copia della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all'epoca depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e, riservando la produzione della delibera di ammissione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con successivo deposito ha, inoltre, provveduto alla produzione della suddetta deliberazione.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto la notifica del ricorso all'ente impositore Corte di Appello di Reggio Calabria che si è costituita in giudizio contestando anch'essa i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con la memoria telematicamente depositata in data 31 marzo 2025, il ricorrente ha fatto presente che solo in seguito alla costituzione in giudizio dell'Agenzia ha potuto avere contezza che la pretesa economica avanzata nei suoi confronti sarebbe afferente all'omesso versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, relative ad una vertenza instaurata in data 10.11.2016 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, n. 555/2016 R.G. ed ha prodotto copia della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all'epoca depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria riservando la produzione della delibera di ammissione. Con ordinanza dell'11 aprile 2025 la Corte ha concesso rinvio dell'udienza ed il ricorrente, con successivo deposito ha provveduto alla produzione dell'atto, con il quale, in data 22 dicembre
2016 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha, effettivamente, deliberato il gratuito patrocinio. Sul punto le controparti nulla hanno dedotto.
Ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, come sostenuto dal ricorrente, l'esenzione dal versamento delle spese del giudizio stabilendo espressamente la prenotazione a debito del contributo unificato e dell'imposta di bollo.
Alla luce della documentazione depositata, che comprova il diritto al beneficio, il ricorrente non risulta soggetto passivo dell'imposta richiesta con la cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, viene accolto con assorbimento delle restanti doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'ente impositore, cui è imputabile l'accoglimento del ricorso, nonché liquidate, in €. 458,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, in favore del difensore distrattario di parte ricorrente. Con compensazione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la Corte di Appello di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €.
488,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Giudice TO BA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4640/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Reggio Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230027741822000 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 4640/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420230027741822000, relativa all'omesso pagamento di crediti giudiziari per €.1.239,55, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 23.10.2023.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento de quo per erronea utilizzazione dell'indirizzo p.e.c. ai fini della notifica, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento effettuata sulla p.e.c. del ricorrente non registrato nel registro INAD, l'illegittimità della notifica della cartella tramite PEC per assenza di firma digitale del file allegato, l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa attestazione di conformità, la nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza della notifica, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per mancata allegazione degli atti presupposti, la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento e degli atti presupposti alla pretesa creditoria per omessa notifica degli stessi e la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha contestato tutti i motivi di ricorso.
Con memoria telematicamente depositata il ricorrente ha contestato la costituzione dell'Agenzia poiché avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro ed, avendo appreso dall'atto di costituzione avversario, che la richiesta economica sarebbe afferente all'omesso versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, relative ad una vertenza instaurata in data 10.11.2016 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio
Calabria, n. 555/2016 R.G., ha prodotto copia della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all'epoca depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e, riservando la produzione della delibera di ammissione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con successivo deposito ha, inoltre, provveduto alla produzione della suddetta deliberazione.
Con ordinanza del 26 settembre 2025 la Corte ha disposto la notifica del ricorso all'ente impositore Corte di Appello di Reggio Calabria che si è costituita in giudizio contestando anch'essa i motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che il principio processuale della “ragione più liquida” permette al giudice di esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni preliminari, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (S.U. 9936/2014).
Con la memoria telematicamente depositata in data 31 marzo 2025, il ricorrente ha fatto presente che solo in seguito alla costituzione in giudizio dell'Agenzia ha potuto avere contezza che la pretesa economica avanzata nei suoi confronti sarebbe afferente all'omesso versamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, relative ad una vertenza instaurata in data 10.11.2016 innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, n. 555/2016 R.G. ed ha prodotto copia della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all'epoca depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria riservando la produzione della delibera di ammissione. Con ordinanza dell'11 aprile 2025 la Corte ha concesso rinvio dell'udienza ed il ricorrente, con successivo deposito ha provveduto alla produzione dell'atto, con il quale, in data 22 dicembre
2016 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha, effettivamente, deliberato il gratuito patrocinio. Sul punto le controparti nulla hanno dedotto.
Ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, come sostenuto dal ricorrente, l'esenzione dal versamento delle spese del giudizio stabilendo espressamente la prenotazione a debito del contributo unificato e dell'imposta di bollo.
Alla luce della documentazione depositata, che comprova il diritto al beneficio, il ricorrente non risulta soggetto passivo dell'imposta richiesta con la cartella impugnata.
Il ricorso, pertanto, viene accolto con assorbimento delle restanti doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'ente impositore, cui è imputabile l'accoglimento del ricorso, nonché liquidate, in €. 458,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, in favore del difensore distrattario di parte ricorrente. Con compensazione nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la Corte di Appello di Reggio Calabria al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €.
488,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il Giudice TO BA