Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
60701 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME06 074 /0 2 A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria SuInteressi un post successione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 13559/98 Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 17671 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 16/01/02 FALCONE Rel. Consigliere C.C.Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZICHE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 60701 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
O
contro
DEL NOCE FABRIZIO;
intimato - avversO la sentenza n. 240/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 2002 23/07/97; 117 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 16/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Del Noce Fabrizio ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio ha applicato il tasso del 9% annuo sulle somme pagate ratealmente e relative ad una denuncia di successione registrata nel 1990 e ad un contratto che prevedeva invece il tasso del 5% annuo. La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio, ritenendolo manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, e 63 d.lgs.346/96 e 1418 c.c., e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sul presupposto che il tasso da applicare nella specie era quello del 9%, essendosi la dilazione perfezionata sotto il vigore della nuova legge, Ritiene la Corte che il ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata secondo la quale alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 346/90, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n.346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1.1.1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione di pagamento dell'imposta ed agli interessi (cfr. Cass. sentenze nn. 9685/99, 7506, 7528 e 7592/00). Nella specie non sono emersi elementi nuovi che inducano a modificare questo orientamento. Il ricorso va dunque rigettato e nulla va disposto per le spese, non essendosi il contribuente costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16.1.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente Dr. Pasquale Realeasquale. Dr. Giuseppe Falcone IL CANCELLIERE C Arnaldo Gagano DEPOST ЛЬ СА Oggi _ 126 APR. 2002