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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1448/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2323/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548472 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548472 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 670/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto sostiene che i pagamenti per il periodo contestato, relativi all'immobile detenuto dallo stesso quale conduttore in virtù del contratto allegato, fossero stati eseguiti dalla Sig.ra Nominativo_1, allegando prova di alcuni pagamenti, effettuati in relazione a bollettini portanti l'intestazione << Roma dipartimento Risorse economiche>>, Destinatario dell'avviso
Nominativo_1 Indirizzo_1
Chiede la Corte provveda a <<1) dichiarare nullo, e/o comunque caducare, annullare, privare di ogni efficacia l' avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente n.
112401548472 del 28/10/2024. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari>>
In sua memoria Roma Capitale asserisci che non risulterebbe che la signora Nominativo_1 avesse proprietà nell'indirizzo oggetto dell'atto impugnato punto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositati bollettini di pagamento che portano Intestazione di Roma capitale intestazione alla signora Nominativo_1 e lo stesso indirizzo di Indirizzo_1 in contestazione.
La memoria di Roma capitale non comporta alcuna prova che il pagamento non sia stato effettuato o che non sia stato effettuato in base a bollettini emessi dal comune di Roma per l'immobile è l'indirizzo in questione
Il ricorso va pertanto accolto e va conseguentemente disposto anche la condanna alle spese della resistente, determinata, anche in via equitativa, per l'importo di €480, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e condanna la resistente al pagamento alle spese per € 480, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2323/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548472 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401548472 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 670/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto sostiene che i pagamenti per il periodo contestato, relativi all'immobile detenuto dallo stesso quale conduttore in virtù del contratto allegato, fossero stati eseguiti dalla Sig.ra Nominativo_1, allegando prova di alcuni pagamenti, effettuati in relazione a bollettini portanti l'intestazione << Roma dipartimento Risorse economiche>>, Destinatario dell'avviso
Nominativo_1 Indirizzo_1
Chiede la Corte provveda a <<1) dichiarare nullo, e/o comunque caducare, annullare, privare di ogni efficacia l' avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente n.
112401548472 del 28/10/2024. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari>>
In sua memoria Roma Capitale asserisci che non risulterebbe che la signora Nominativo_1 avesse proprietà nell'indirizzo oggetto dell'atto impugnato punto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositati bollettini di pagamento che portano Intestazione di Roma capitale intestazione alla signora Nominativo_1 e lo stesso indirizzo di Indirizzo_1 in contestazione.
La memoria di Roma capitale non comporta alcuna prova che il pagamento non sia stato effettuato o che non sia stato effettuato in base a bollettini emessi dal comune di Roma per l'immobile è l'indirizzo in questione
Il ricorso va pertanto accolto e va conseguentemente disposto anche la condanna alle spese della resistente, determinata, anche in via equitativa, per l'importo di €480, da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, e condanna la resistente al pagamento alle spese per € 480, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi ai procuratori antistatari.