Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11884 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto / SEZIONE SECONDA CIVILE REVINDICA 4 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8 Dott. Mario SPADONE Preside t R.G.N. 1269/00 8 Cron..29493. Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 1 Rep. 3138 Dott. Umberto GOLDO Rel. Consigliere 1 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 19/04/02 Consigliere Dott. Ettore * BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per liritti € 07 AGO 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE OLEIFICI EUSTACHIO MARASCIULO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore TEODORO MARASCIULO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERENGARIO 10 SC B, presso lo studio dell'avvocato PAOLA CECCHETTI, difeso dagli avvocati ALBERTO NENCHA, MARIO NENCHA, ANDREA NENCHA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona dell'Ing. Antonio DELLAFIORE nella sua qualità di Direttore della Direzione PUGLIA e BASILICATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 626 -1- CONSOLO, che 10 difende unitamente agli avvocati LIBRATTI, ROBERTO TANZARIELLO, giusta delega GIUSEPPE in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1093/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 21/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato NECHEA Alberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato RUGGIERI Gianfranco per delega dell'Avv.CONSOLO, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo Cop to di citazione notificato il 10.5.91 la spa EIci ST SC con sede in Monopoli, esponeva che: 1) con atto del 12.11.1975 aveva permutato con PE i beni immobili ivi descritti;
2) era così diven a proprietaria del magazzino sito in Monopoli alla via Nazario Sauro n oltre l'annesso atrio scoperto, non ancora censito in catasto ma denunciato per l'accatastamento con schede registrate al n.107 e al n.108, monch, delle accessioni, pertinenze, adiacenze, dipendenze,eventuali servitù attive passive;
3) risultava. quindi, proprietaria del bene di cui alla scheda ma anche di quello di cui alla scheda n.108 e cioè del locale sotter ineo ivi descritto, 4) aveva chiesto all'ENEL di ottenere la libera my disponibilita del predetto locale, ma la richiesta non era stata accolta essencia stata contestata la proprietà del locale sotterraneo. Periamo la società attrice evocava in giudizio davanti al Tribunale di Bari PENE per sentir riconoscere il suo diritto di proprietà sul predetto locale e sentire condannare al rilascio dello stesso con accessioni e frutti, nonché al pagan ento delle spese processuali. Resistendo alla domanda, l'ente convenuto ne chiedeva il rigetto deducendo che respiti ceduti in permuta erano stati chiaramente indicati nell'atto del 1975, che fra gli stessi non figurava il locale rivendicato, sicchè, sulla base di un corretta interpretazione del documento, desumibile anche dal compostamento tenuto successivamente dalle parti, non si poteva sostenere Tavvenuto acquisto della proprietà anche del locale sotterraneo, da tempo adibut a sede della cabina di trasformazione autonomamente accessibile attraverso una botola posta sulla via Nazario Sauro. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva decisa dal tribun le di Bari che, con sentenza n.2869/94, accoglieva la domanda e conda nava l'ente convenuto al pagamento delle spese in favore della conti arte Avverso tale decisione PE spa proponeva appello, cui resisteva la EI MA spa Con sentenza in data 20.11/21.12.1998, la Corte di appello di Bari accog, eva impugnazione e regolava le spese. Osser ava la Corte territoriale che, nel caso di specie, il solo e semplice riferimento alla scheda n.108 non poteva essere ritenuto sufficiente a comprovare l'inclusione dell'immobile nella permuta stipulata dalle parti, tanto pau che, com'è noto, chi agisce in rivendicazione ha l'onere di fornire лу la pr a rigorosa dell'acquisto della proprietà e ciò sia in relazione al contenato letterale del contratto, sia alla non decisiva rilevanza del riferimento alle schede di accatastamento. Quam alla pretesa natura pertinenziale, si rilevava che le risultanze processuali non consentivano di ravvisare un rapporto pertinenziale fra il locale sotterraneo e il magazzino del piano terra. Nel caso di specie sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo erano incompatibili con l'effettiva destinazione del locale sotterraneo a cabina di traslo nazione collegata con le linee elettriche, destinazione che, come risulta dalla documentazione acquisita al processo, risaliva agli anni 1968 e 1969 e qumdi ad epoca precedente quella della permuta di cui al giudizio. Non sultava inoltre, che i due locali fossero comunicanti ed anzi l'ENEL aveva precisato, senza incontrare sul punto contestazioni che, il locale - cabina aveva accesso autonomo attraverso una botola. teriori elementi quali il verbale di consegna del 14.7.1997, particolarmente analitico, il lungo tempo trascorso tra la permuta e la 2 richiesta di rilascio del locale deponevano nello stesso senso;
quanto infine alla mancata costituzione di un diritto di superficie a favore dell'ENEL tanto conferente, atteso che non poteva trovare applicazione, nel caso di non specie il generale principio di cui all'art.840 c.c. essendo il locale in esame una usita immobiliare distinta dal magazzino al piano terra e sul punto potev osservarsi che l'estensione del diritto al sottosuolo si arresta, non solo di fronte ad interessi pubblici, ma anche per effetto della libera autonomia delle parti, quando cioè chi, potendo disporre della proprietà del suelo del sottosuolo, quale proprietario, manifesti la volontà di disporre separtamente del bene trasferendo dello stesso soltanto una parte concentualmente e giuridicamente separabile. Avverso tale sentenza la EIci IU proponeva ricorso per سر cassazione basato su quattro motivi illustrati anche con memoria;
resiste con contre corso NE spa che proponeva altresì ricorso incidentale, basato su di sole motivo. Motivi della decisione Con primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applic zione degli artt.948, 1362, 1366, 1367 e 1552 c.c. nonché vizi di monsizione la sentenza impugnata ritenendo irrilevante il richiamo nell ano di permuta alla scheda catastale n.108 allegata al contratto non avrebbe considerato che essa identificava compiutamente, senza possibilità di ei locale controverso. La scheda non poteva pertanto avere valore di semplice indizio, e tanto anche in considerazione del fatto che il magazzino ed il locale sotterraneo erato en quel momento in corso di accatastamento proprio mediante le sebeden 107 e 108. La corrente a sostegno del proprio assunto cita la sentenza di questa Corte ( del 28 11.1996) che ha ribadito la valenza delle schede catastali ai fine cell'identificazione dei beni oggetto del contratto, traendone la consessienza che erroneamente la Corte territoriale avrebbe svilito la decistita del richiamo, contenuto nella permuta, alle schede stesse. Per verta detta sentenza che pure assegna correttamente valore al richita no contenuto nell'atto, alle schede catastali, pure non esclude che in preset a di elementi ulteriori e diversi, ovviamente militanti in senso divers le risultanze delle schede stesse possano essere superate. Cio P sto sa rilevato che la Corte barese ha rilevato come, a suo avviso, la volont contrattuale comune non fosse quella di includere il locale sotter: meo nella permuta;
dal tenore letterale del contratto, si evince che “il magazzino coperto della superficie di circa mq.200 ... compreso l'annesso atro se coperto regolarmente recintato della estensione di circa mq. cento, al quate accede" era l'unico immobile di cui si danno descrizione e confini. Anche al oferimento alle schede viene operato con riferimento al solo magazino senza che nell'atto venga mai menzionato il vano sotterraneo, compreso nella scheda n. 108, cui si fa richiamo solo indiretto. pine Orberc tale convincimento appare sorretto da una logica intima, basata sul fattes he le parti non hanno inteso identificare i beni oggetto della permuta con ai chiamo ai dati catastali, ma mediante una analitica descrizione, già riport a che risulta esaustiva per quanto attiene alla identificazione. Ben puo dirsi su tale base, che, come emerge dalla sentenza impugnata, il riferimento alle schede aveva valenza esclusivamente ai fini di una ricostruzione delle vicende del bene, stante che sulla stessa area sorgeva un preesistente fabbricato, poi demolito, ma accatastato a suo tempo, in cui luego sorgeva il magazzino dell'accatastamento del quale si provvide mediante la scheda citata + Su questa base argomentativa, sembra più congruo applicare nella specie Tonertamento secondo cui in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanne valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confir indicati nell'atto, mentre essi possono assumere valore determinante sole nel caso in cui le parti, per individuare l'immobile, abbiano fatto riferimento esclusivo ad essi e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confa del bene (Cass. 67.1990, n.7138). In definitiva l'argomentare della Corte territoriale non contrasta neppure con la decisione a 10611 del 1996, precedentemente ricordata, atteso che in quell ccasione questa Corte attribui rilevanza quale fonte ai dati catastali idone a determinare l'oggetto materiale del contratto se assunti quali parti inte nti dell'atto: tale ultimo dato, sulla base delle considerazioni sin qui stolic esula dal caso che ne occupa e pertanto il motivo non può trovare acco mento Con secondo motivo (violazione degli artt. 817, 818, 948, 1362, 1366, 152 cc. 15 e 16 cpc, nonché vizi motivazionali) si evidenzia che 1367 la serienza, impugnata ha negato il carattere pertinenziale del locale sotici ince rispetto al magazzino, pur essendo risultato che lo stesso era state prima della permuta, utilizzato dall'EL quale deposito di attrezzi e materiali collegato all'uso magazzino. Il motivo non ha pregio: per vero, la Corte territoriale che ha accertato che Telfer va destinazione del locale sotterraneo era quella di cabina di trasformazione collegata con le linee elettriche e che tale destinazione risult a documentalmente risalire agli anni 1968 e 1969 e quindi ad epoca prececente a quella della permuta, inoltre, il locale ha accesso autonomo attraverso una botola 5 www.... La cu ostanza della destinazione a cabina di trasformazione risulta peraltro dimostrata (e non è quindi solo presunta); era pertanto onere della ricorrente dimostrare in contrario e tanto non è stato fatto. Poiché dunque la motivazione della Corte territoriale risulta congrua e concreta il giudizio sulla esclusione della pertinenzialità non può essere censurato in sede di legititmità Il terzos motivo (violazione degli artt. 1362, 1366, 1367 e 1552 c.c. e vizi motivazionali) lamenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto irries me il comportamento delle parti successivo al contratto senza darne adevu ta contezza La SULT non coglie l'essenza, neppure troppo recondita, della motiv zone adortata al riguardo dalla Corte territoriale, che ha esattamente му evidenziato elementi estrinseci (e successivi) valutandoli in modo ragionevolmente adeguato con valutazione di fatto non censurabile in questa sede Per vero, proprio la rilevata discrasia rilevata tra aspetto lettera del contratto e l'altrettanto letterale riferimento alle schede catastali cousemiva il ricorso ad elementi ermeneutici sussidiari e, correttamente, la Corte di merito ne ha fatto uso, evidenziando con assoluta proprietà la valenza del dettagliato verbale di consegna sottoscritto dalle parti e la assolna mancanza di contestazione al riguardo. Hanato ed ultimo motivo è intestato a violazione degli artt. 1362, 1366, 136 1552 948 840 c.c. in relazione all'art.360, n.3 cpc, nonché alla caren motivazionale La se tenza non avrebbe considerato che avendo l'EL con la permuta trasfer to l'intero fondo su cui insiste il magazzino, per effetto dell'art.840 pornservarsi la proprietà del locale sotterraneo di cui alla scheda n. 108 avrebne dovuto costituire a suo favore un diritto di superficie ex artt.952 e 956 cp Sul punto ha esattamente argomentato la Corte territoriale, rilevando che trattat losi di immobili distinti (per le ragioni già esposte in precedenza) non potex, trovare applicazione il generale principio di cui all'art.840 c.c. stante che stensione del diritto al sottosuolo si arresta anche per effetto della libera autonomia delle parti quando chi potendo disporre della proprietà del suolo e del sottosuolo, quale proprietario, manifesti la volontà di disporre separatamente del bene trasferendo dello stesso soltanto una parte conce ualmente e giuridicamente separabile. I ce so va pertanto respinto. Il controricorrente EL prospetta una subordinata proposizione afferente alla accezione riconvenzionale relativa all'accertamento dell'intervenuta costituzione di una servitu", chiede che in caso di accoglimento del ricorso, tale girezione venga esaminata e decisa da questa Corte. L'inu ale richiesta appare comunque condizionata all'accoglimento del ricors, su di essa non v'è pertanto, in ogni caso, luogo a provvedere. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione. 100T129,11
P.Q.M.
KEST 3099 La Coste rigetta il ricorso e compensa le spese. TOT. 168,10 Cosa deciso in Roma, il 19 4.2002 Il Presidente Аралоги Il Co gliere estensore A V : O Мигжаровавой 2 N 0 0 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE 4 NGV 2002 Francesco Catania 4 46690 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 7 AGO 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 (PPO) IL CANCELLIERE C1 Respo Zudiziari Francesco CataniaSof Cefania